Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1190 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1190 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio, proposto dal Tribunale di
Bari, con ordinanza R.G. 12499/2012 dell’8.2.2013, depositata
1’11.2.2013, nel procedimento pendente fra:
CONDOMINIO VIA CATTARO 51- BARI;
COMED DI A. FILIERI & C. SAS;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.

Data pubblicazione: 21/01/2014

R.g.n. 4296-13 (c.c. 7.11.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. Con ordinanza dell’ 1 l febbraio 2013 il Tribunale di Bari, investito in
riassunzione, a seguito di declinatoria di competenza da parte del Giudice di Pace di Bari,
della controversia di opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Impresa Edila
CO.MED. di A. Filieri e C. s.a.s e di quella proposta in via riconvenzionale nell’ambito di
detta opposizione dal Condominio di via Cattaro n. 51 di Bari, ha sollevato conflitto di
competenza d’ufficio riguardo alla decisione declinatoria della competenza emessa nel

sull’opposizione al decreto ingiuntivo e la propria soltanto sulla riconvenzionale.
§2. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
§3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione con il procedimento di cui
all’art. 380-ter c.p.c., si è fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare
le su conclusioni ed all’esito del loro deposito si è fissata l’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Il Pubblico Ministero, dopo avere esattamente rilevato che l’istanza di
regolamento di competenza di ufficio è stata tempestivamente proposta entro il termine di
preclusione operante ai sensi dell’art. 38 c.p.c. anche per l’esercizio del potere di conflitto,
ha concluso per l’accoglimento dell’istanza, adducendo che correttamente il Tribunale ha
sostenuto che il Giudice di Pace di Bari avrebbe dovuto declinare la competenza soltanto
sulla domanda riconvenzionale, in quanto eccedente i limiti della sua competenza per
valore, mentre avrebbe dovuto trattenere presso di sé la causa di opposizione al decreto per
esservi sulla stessa una competenza funzionale.
L’assunto va condiviso, essendo giustificato dal principio di diritto — correttamente
evocato sia dal Tribunale configgente, sia dal Pubblico Ministero — secondo cui: <>
(Cass. (ord.) n. 20324 del 2006; successivamente, fra tante, Cass. (ord.) n. 4751 del 2009;
(ord.) n. 186 del 2012; (ord.) n. 17792 del 2012; (ord.) n. 19253 del 2012).
§2. Consegue che dev’essere dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Bari
sulla controversia di opposizione a decreto ingiuntivo e quella del Tribunale di Bari sulla
domanda riconvenzionale del Condominio.
nel termie di mesi tre dalla pubblicazione del deposito della presene.
P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Bari sulla controversia di
opposizione al decreto ingiuntivo e quella del Tribunale di Bari sulla controversia inerente
la domanda riconvenzionale già proposta in senso a detta opposizione. Fissa per la
riassunzione il termine di mesi tre dal deposito della presente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 7
novembre 2013.

§3. Le parti procederanno alla riassunzione davanti a giudici dichiarati competenti

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