Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1190 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 19/01/2011), n.1190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi presso l’Avvocatura Generale

dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.A.V.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 20/2009/32 depositata il 19/2/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 2/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.A.V. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Milano n. 242/10/2006 aveva respinto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata negli anni 1998-2004. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/10/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. La Ctr avrebbe erroneamente posto a carico dell’Ufficio l’onere probatorio circa l’esistenza dell’autonoma organizzazione.

Il ricorso va rigettato. Questa Corte ha affermato (Sent. 3678 del 16/02/2007) che l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interprefazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

Conforme a tali principi è la decisione impugnata, laddove ha escluso l’esistenza di una autonoma organizzazione sulla base della documentazione prodotta dal contribuente (quadri RE) delle varie dichiarazioni dei redditi, avendo la sentenza posto a base della decisione risultanze istruttorie, comunque acquisite nel corso del processo (v. Sentenza n. 25028 del 10/10/2008); la motivazione della sentenza della CTR, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., va tuttavia emendata secondo i principi sopraenunciati, nella parte in cui afferma che “l’onere di prova incombe all’ufficio”.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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