Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1190 del 18/01/2018


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Cassazione civile, sez. I, 18/01/2018, (ud. 14/09/2017, dep.18/01/2018),  n. 1190

Fatto

RILEVATO CHE:

con citazione notificata il 25-1-2010, trascritta il dì successivo ai sensi di cui all’art. 2652 c.c., n. 3, C.D. proponeva dinanzi al tribunale di Macerata una domanda di accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni di una scrittura privata con la quale sosteneva di aver acquistato, nell’anno 2009, dalla (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), un appartamento in (OMISSIS); con sentenza del 16-3-2011 il tribunale di Macerata dichiarava il fallimento della (OMISSIS) s.a.s. e del socio accomandatario;

la C., dopo aver riassunto col rito ordinario il processo teso ad accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, proponeva un ricorso in rivendica del bene ai sensi della L. Fall., art. 93, sul presupposto della validità “sia formale che sostanziale” della scrittura privata di compravendita;

il giudice delegato dichiarava esecutivo lo stato passivo del fallimento rigettando la suddetta domanda;

il tribunale, adito ai sensi dell’art. 98, rigettava a sua volta l’opposizione della ricorrente, richiamando l’orientamento espresso da questa Corte con sentenza n. 16160-10 e rilevando che la C. non aveva avuto alcun bisogno di acquistare l’immobile prima del rogito; aggiungeva che la data certa della scrittura privata non era quella dell’anno 2009, ivi apposta, sebbene quella dell’anno 2010 di trascrizione della domanda giudiziale, e che gli assegni dati in pagamento all’amministratore, oggetto di quietanza in proprio, anzichè nella qualità di rappresentante legale della società, erano a loro volta privi di data; per tali ragioni riteneva insuperabile l’obiezione della curatela secondo la quale l’ultima tranche del pagamento era stata quietanzata da un non proprietario, ovverosia dall’amministratore in proprio, sicchè la vendita non poteva ritenersi perfezionata in ragione del mancato integrale pagamento del prezzo, vero ostacolo a riconoscere la validità della scrittura privata;

avverso il decreto del tribunale di Macerata, depositato il 6-8-2012, ha proposto ricorso per cassazione C.D., deducendo i seguenti tre motivi:

(1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., art. 2652 c.c., n. 3, artt. 2657,1362 e 1366 c.c., artt. 214,216 c.p.c., L. Fall., artt. 45,72,93 e 103, nonchè vizio di motivazione, per avere il tribunale deciso la controversia richiamando un principio non pertinente, relativo alla distinta fattispecie dell’esecuzione in forma specifica degli obblighi discendenti dal preliminare di vendita;

(2) violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., artt. 1362 c.c. e segg., artt. 1414,2697 e 2730 c.c., nonchè vizio di motivazione, e, in subordine, nullità della sentenza (recte, del decreto) per violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere il tribunale reso affermazioni arbitrarie e illogiche, non suffragate dagli atti, a proposito della quietanza e dei pagamenti;

(3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e segg., artt. 1362 e segg., artt. 1376,1453,1455,2932 c.c., artt. 112,115,116 e 132 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per avere in ogni caso il giudice del merito dedotto il mancato perfezionamento, o l’invalidità, della scrittura privata da fatti non attinenti, siccome relativi all’asserito inadempimento all’obbligo di pagamento del prezzo;

la curatela fallimentare ha resistito con controricorso e ha proposto un motivo di ricorso incidentale condizionato per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del decreto su fatto decisivo, nonchè per violazione dell’art. 112 c.p.c., ascrivendo al tribunale di non aver valutato l’eccezione avanzata ai sensi della L. Fall., art. 45, a proposito della inopponibilità della scrittura privata per mancata trascrizione prima della sentenza dichiarativa di fallimento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

gli errori di diritto commessi dal tribunale di Macerata, e denunziati nel ricorso principale, in effetti sussistono e vanno corretti in questa sede di legittimità, poichè l’operato riferimento a Cass. n. 16160-10 non è direttamente proficuo, essendo pertinente alla diversa fattispecie di contratto preliminare inadempiuto e di conseguente domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c.; nè possiedono maggiore consistenza le argomentazioni spese dal giudice a quo al fine di ritenere non perfezionata la compravendita, giacchè si riferiscono all’inadempimento delle obbligazioni gravanti sul compratore per effetto del contratto; questo attiene all’ aspetto funzionale e nulla ha da spartire col profilo del perfezionamento del negozio o con quello dei vizi genetici della stipulazione;

ciò posto in chiave di sistemazione teorica, occorre osservare che peraltro il decreto del tribunale di Macerata va cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., perchè la domanda della C. non poteva essere proposta affatto nel contesto della rivendica fallimentare, difettandone il presupposto in base alla stessa allegazione;

dal ricorso emerge che la C. aveva dedotto a fondamento della domanda di rivendicazione di esser divenuta proprietaria in forza di scrittura privata non autenticata nelle firme, della quale scrittura, però, in separata sede aveva invocato, con domanda trascritta prima del fallimento ai sensi dell’art. 2652 c.c., n. 3, l’accertamento di autenticità delle sottoscrizioni;

la stessa ricorrente ha evidenziato che quel processo, introdotto con rito ordinario, era ancora al momento pendente, e che in sede fallimentare ella aveva chiesto che fosse “accertata in via incidentale la validità, dal punto di vista sia formale che sostanziale del contratto di compravendita immobiliare del 6-7-2009, nonchè la preesistenza dello stesso (..) alla dichiarazione di fallimento”, quanto meno dalla data di trascrizione della domanda a suo tempo proposta in sede ordinaria; questo perchè, accertata giudizialmente l’autenticità delle sottoscrizioni, la scrittura privata di compravendita sarebbe infine divenuta titolo valido per la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c., sennonchè, come esattamente osservato dalla curatela nel controricorso, la rivendica fallimentare suppone che l’atto di vendita sia opponibile al fallimento del venditore, e tale opponibilità richiede, da un lato, che l’atto abbia data certa e, dall’altro, che le formalità necessarie a renderlo opponibile ai terzi – id est, la trascrizione siano state compiute, L. Fall., ex art. 45, in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale (v. Cass. n. 23784-07, Cass. n. 21273-15);

in linea generale va precisato che gli effetti prenotativi della trascrizione della domanda di accertamento della validità delle sottoscrizioni, ai sensi dell’art. 2652 c.c., n. 3, giovano subordinatamente alla pronuncia della corrispondente sentenza, la quale costituisce titolo per la trascrizione della scrittura privata con effetto dalla data di trascrizione di quella domanda;

è infatti principio consolidato che, in caso di compravendita effettuata mediante scrittura privata, l’acquirente, al fine di rendere opponibile il suo acquisto ai terzi, deve esperire l’azione di accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni trascrivendo la domanda ex art. 2652 c.c., n. 3 e poi, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al conservatore dei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2658 c.c. (cfr. Cass. n. 14486-00; Cass. n. 15355-01);

il procedimento di rivendica non può essere instaurato, ai sensi della L. Fall., artt. 93 e 103, in dichiarata pendenza del giudizio ordinario di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni della scritta privata di vendita, in quanto fino al positivo esaurimento di quel giudizio, e fino alla trascrizione dell’atto contenuto nella scrittura, difetta il presupposto cui associare il titolo di legittimazione nei confronti del fallimento;

nel caso di specie, la stessa ricorrente ha evidenziato che era sempre pendente (e in mancanza di ulteriori riferimenti devesi ritenere esserlo ancora) il giudizio ordinario di cognizione teso a ottenere l’accertamento giudiziale delle sottoscrizioni della scrittura di vendita, per quanto – e ovviamente – con previa trascrizione della relativa domanda ai sensi dell’art. 2652 c.c., n. 3, ai fini della retrodatazione degli effetti della trascrizione della scrittura (art. 2652, n. 3, secondo periodo);

dunque le è inibito di agire in rivendica ai sensi della L. Fall., art. 103, invocando un accertamento “in via incidentale” della validità del contratto; difettava (e difetta), in vero, l’esistenza di una valida condizione per l’esame della domanda di rivendica, la quale sarebbe stata implicitamente condizionata all’esito di quella distinta domanda di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni proposta in altra sede;

una tale subordinazione dell’attività processuale non è consentita, in quanto la domanda deve esser sorretta dall’esistenza attuale dei presupposti ai quali è legata (v., sia pure in relazione alla domanda ex art. 2932 c.c., Cass. n. 7297-15);

il decreto impugnato va quindi cassato senza rinvio, e vale la pena di aggiungere che non sarebbe idonea una mera correzione della pur errata motivazione del tribunale, perchè ciò comporterebbe il consolidarsi della potenzialmente diversa portata precettiva della statuizione di rigetto nel merito, determinativa di un giudicato preclusivo endofallimentare;

le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono in ogni caso la soccombenza della ricorrente, la cui domanda non avrebbe potuto esser proposta.

PQM

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.800,00 per onorari e spese del giudizio di merito, e in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, quanto al giudizio di legittimità, oltre accessori e rimborso di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018

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