Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 119 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 04/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.04/01/2017),  n. 119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29540-2015 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIALA N

125/D, presso lo studio dell’avvocato FEDELMASSIMO RICCIARDELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO RICCIARDELLI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma in data 28 giugno 2010, il ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo civile definito dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 3.21/2007 del 1 ottobre 2007, processo iniziato nel lontano 1993, ed avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni avanzata dallo S. nei confronti di due società, a seguito delle lesioni riportate mentre era intento a percorrere il viale di accesso all’impianto di depurazione gestito dalle società convenute.

La Corte d’Appello di Roma con decreto depositato in data 9 giugno 2015 dichiarava improcedibile il ricorso, rilevando che la sentenza della Corte d’Appello era stata depositata in data 1 ottobre 2007, sicchè non avendo il ricorrente allegato ovvero documentato la sua impugnazione, la stessa era passata in cosa giudicata in data 15 novembre 2008. Quindi il ricorso era stata presentato oltre il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 nella formulazione applicabile ratione temporis.

Per la cassazione di questo decreto il ricorrente ha proposto ricorso affidato ad un motivo illustrato con memorie ex art. 378 c.p.c..

L’intimato Ministero non ha svolto difese in questa fase.

Lo S. denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 nella formulazione precedente le modifiche di cui alla L. n. 134 del 2012.

Infatti, la decisione gravata si è fondata sul convincimento che il ricorso per equo indennizzo fosse stato presentato allorchè era già decorso il termine semestrale di cui alla detta legge, in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello che aveva definito in secondo grado il procedimento a quo, in data 15/11/2008.

Tuttavia la decisione è gravemente inficiata dal convincimento erroneo dei giudici di merito circa il fatto che la decisione della Corte d’Appello di Napoli non fosse stata fatta oggetto di impugnazione.

Viceversa nel ricorso introduttivo del presente procedimento si era dato atto del fatto che la sentenza de qua non era ancora passata in giudicato, in quanto era stata gravata di ricorso per cassazione ad opera dello stesso ricorrente (ricorso poi nelle more definito con sentenza di questa Corte n. 19648/2014).

Inoltre tra i documenti allegati al ricorso era presente anche la copia del ricorso in cassazione proposto nei confronti della sentenza della Corte napoletana.

Il ricorso è fondato in quanto erroneamente, ed in contrasto con quanto chiaramente dedotto nel ricorso introduttivo, e con la documentazione allegata al ricorso stesso (copia del ricorso in cassazione proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli), si è ritenuto che la sentenza della Corte distrettuale fosse passata in cosa giudicata da oltre sei mesi prima della proposizione del ricorso.

Inoltre, trattandosi di un punto controverso sul quale il giudice di merito ebbe a pronunciare, deve escludersi che si tratti di errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Per l’effetto il provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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