Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11899 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 10/06/2016), n.11899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23083/2013 proposto da:

C.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato ANNA

CHIOZZA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO BOVA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ ASS.NI SPA, R.G.;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 353/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/04/2013, r.g.n. 1974/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato ANNA CHIOSSO per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo

di ricorso, rigetto del 2 motivo.

Fatto

I FATTI

Nel 2007 C.C. convenne in giudizio R.G. e la Lloyd Adriatico s.p.a., compagnia assicuratrice per la r.c.a.

del convenuto, per essere risarcito dei danni alla persona e alle cose conseguenti ad un incidente stradale tra la motocicletta del C. e il furgone di proprietà e condotto dal R..

Il Tribunale di Padova, nel 2008, dichiarò improponibile la domanda, sull’assunto che ad essa dovesse applicarsi la disciplina introdotta dal codice delle assicurazioni (in particolare gli artt. 148 e 145) e comunque affermò, quanto al merito, che non si potesse ravvisare alcuna responsabilità in capo al convenuto.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, previo l’espletamento di una completa istruttoria (prove testimoniali, c.t.u. cinematica e medico-legale) accoglieva l’appello del C., affermando che non fosse applicabile la normativa del codice delle assicurazioni, entrata in vigore dopo il sinistro, e che la responsabilità del sinistro dovesse attribuirsi al 70% al conducente del furgone e al 30% al motociclista.

Liquidava in complessivi Euro 7.735,27 il danno non patrimoniale subito dall’appellante, rivalutato all’attualità e decurtata la percentuale connessa al concorso di colpa, mentre rigettava la domanda volta al risarcimento del danno patrimoniale, sull’assunto che il C., camionista dipendente, non avesse subito alcuna diminuzione patrimoniale a seguito dell’incidente.

C.C. propone due motivi di ricorso per cassazione nei confronti di Allianz s.p.a.(già Lloyd Adriatico) e di R.G., per la cassazione della sentenza n. 353 / 2013, depositata dalla Corte d’Appello di Venezia in data 10.4.2013, non notificata. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Non vi sono memorie.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il C. denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia su una parte della domanda.

Precisa che le conclusioni tratte in appello concernevano distinte voci di danno non patrimoniale e patrimoniale. Quanto al danno patrimoniale, era stato chiesto sia il risarcimento del danno emergente, pari al valore della motocicletta acquistata da appena sedici giorni andata distrutta nell’incidente, del casco e degli abiti anch’essi distrutti nonchè delle spese sostenute per il soccorso e la sosta del mezzo, per cure mediche e consulenza di parte, tutte documentate, sia il risarcimento del danno da lucro cessante, conseguente al non aver potuto percepire a causa dell’incidente l’indennità di trasferta, aggiuntiva rispetto alla paga base, per il periodo della invalidità temporanea. La sentenza invece si limitava a rigettare sbrigativamente la domanda sul punto del lucro cessante, senza alcun riferimento al danno emergente.

Il motivo è fondato e va accolto.

Il ricorrente ha documentato di aver analiticamente formulato la domanda quanto al risarcimento del danno patrimoniale avendo chiesto anche il risarcimento del danno alle cose subito a seguito dell’incidente, e di aver depositato numerose fatture e scontrini di acquisto, nonchè ricevute delle spese mediche sostenute e documenti relativi alla demolizione della motocicletta. Questa voce di danno non è stata affatto presa in considerazione dalla corte d’appello, che dopo aver liquidato il danno alla persona, con l’abbattimento percentuale conseguente al concorso di colpa riconosciuto in capo al motociclista, non dedica neppure un accenno al danno patrimoniale emergente relativo alle cose e passa ad esaminare la domanda volta al riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante, del quale esclude la risarcibilità. In mancanza di ogni riferimento nella motivazione al danno alle cose, deve escludersi che la corte d’appello abbia ritenuto di rigettare la domanda sul punto, dovendosi ritenere che su di essa non si sia pronunciata.

La sentenza dovrà essere cassata sul punto e la causa rinviata al giudice di appello affinchè si pronunci sulla domanda di danno patrimoniale alle cose formulata dal C..

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 1224 c.c., per aver la corte di merito omesso di liquidare in suo favore gli interessi compensativi.

Nella motivazione della sentenza, si procede alla quantificazione del danno biologico giungendo ad “un totale di Euro 11.050,39 (liquidato all’attualità) da riconoscersi nella misura del 70 % (in ragione della decurtazione conseguente alla percentuale di responsabilità in capo al danneggiato stesso) ossia per Euro 7.735,27 oltre interessi legali a far tempo dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo”, per poi passare all’esame della domanda relativa al danno patrimoniale. Nel dispositivo, si riporta la condanna del R. e della Allianz a pagare in favore del C. la somma di euro 7.735,27, oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.

Il ricorrente evidenzia che siffatta liquidazione non contiene –

forse per un semplice errore – alcun riferimento agli interessi compensativi correlati (ex Cass. S.U. n. 1712 del 1995) alla compensazione del pregiudizio subito dal danneggiato per la mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta, dal momento in cui questa doveva essergli messa a disposizione in poi.

Il motivo è fondato.

Ai fini dell’integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi.

Non sussiste quindi alcuna incompatibilità fra valutazione all’attualità del danno biologico e il riconoscimento degli interessi compensativi, che sono volti a ristorare il diverso pregiudizio che l’avente diritto abbia subito per la ritardata percezione del suo credito.

Tali interessi potrebbero essere stati già presi in considerazione e liquidati dal giudice di merito nella liquidazione del danno biologico che venga effettuata alla stregua dei valori monetari al tempo della decisione, ma occorre che tale inclusione sia frutto di valutazione e che di tale valutazione il giudice di merito faccia una chiara ed inequivoca esplicitazione (v. Cass. n. 10251 del 2002).

Nel caso di specie, come emerge dai passi della motivazione e del dispositivo riportati, manca una considerazione di questa posta di danno nella sentenza impugnata.

La formula “liquidato all’attualità” contenuta nella motivazione della sentenza, talvolta utilizzata proprio al fine di indicare che la somma attualizzata è stata non soltanto rivalutata ma che contiene una completa reintegra del danno, comprensiva non solo di rivalutazione ma anche degli interessi compensativi, non ha nel caso in esame questa valenza.

Affinchè il richiamo all’attualizzazione possa indurre a ritenere che gli interessi compensativi, dovuti, siano stati già riconosciuti e liquidati (secondo uno dei molteplici criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte:sui criteri di calcolo degli interessi compensativi nelle obbligazioni di valore v. Cass. n. 3931 e Cass. n. 5671 del 2010) occorre che l’integrale attualizzazione emerga con chiarezza e che risulti non dal solo dispositivo ma anche dalla motivazione della sentenza, dalla quale deve emergere non soltanto che oltre la rivalutazione siano stati calcolati e riconosciuti tali interessi ma anche il criterio di calcolo utilizzato.

Nel caso di specie, invece, dal tenore della motivazione relativa alla quantificazione del danno biologico risulta evidente, al contrario, che sia stata eseguita solo la rivalutazione, e poi la decurtazione percentuale commisurata al concorso di colpa del danneggiato, in quanto manca qualsiasi riferimento a quella diversa ed autonoma componente dell’integrale ripristino della situazione del danneggiato costituita dagli interessi compensativi, che non è stata proprio presa in considerazione dal giudice di merito, nè in motivazione ai fini di una liquidazione del danno integralmente attualizzata, nè in dispositivo, come enunciazione del diritto del danneggiato ad ottenerla dal danneggiante, in aggiunta alla somma rivalutata a agli interessi legali su di essa.

Anche questo motivo va pertanto accolto, e la sentenza impugnata cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà in applicazione del seguente principio di diritto:

“Ai fini dell’integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito”.

Al giudice del rinvio è devoluta anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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