Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11898 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 30/05/2011), n.11898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio

dell’avvocato MARAZZA MAURIZIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MANDELLI RICCARDO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LISAPHARMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II 80, presso lo

studio dell’avvocato BARBATO ADRIANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ACONE ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 455/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/06/2006 R.G.N. 1286/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato BARBATO ADRIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La spa Lisapharma impugnava davanti alla Corte d’appello di Milano la sentenza emessa dal Tribunale di Como. Detta sentenza era stata pronunciata, previa separazione della causa proposta da R. P. contro la Lisapharma suo datore di lavoro e contro l’Inail per ottenere il riconoscimento della malattia professionale ed il risarcimento del danno, dalla causa instauratasi a seguito della domanda di garanzia formulata dalla medesima Lisapharma nei confronti della Gerling Konzem, della Zurich Italia spa e della Milano Assicurazioni spa. Con tale sentenza, qualificata come parziale, il Tribunale aveva dichiarato la decadenza del diritto alla manleva azionato dalla Lisapharma nei confronti della Gerling Konzem assicurazioni.

La Lisapharma appellava lamentando la declaratoria di decadenza, mentre la Gerling si costituiva reiterando l’eccezione sollevata in primo grado circa la carenza di legittimazione passiva e proponendo appello incidentale sulla parziale compensazione delle spese disposta con la sentenza del primo Giudice. La Corte territoriale dichiarava la Gerling carente di legittimazione passiva e confermava nel resto la sentenza; in particolare affermava che l’appello incidentale sulla compensazione parziale delle spese era infondato perchè questa era giustificata dalla estrema somiglianzà tra la denominazione sociale della Gerlin e quella della società effettivamente legittimata.

Avverso detta sentenza la Atradius Credit Insurance NV già Gerling Konzern propone ricorso con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste la Lisapharma con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia accolto il suo appello incidentale, con cui aveva chiesto la integrale riliquidazione delle spese di primo grado, che erano state parzialmente compensate, come dalla nota dimessa agli atti da ciò nasceva l’obbligo dei Giudici d’appello di liquidare gli onorari secondo tariffa con distinzione tra diritti ed onorari, come da nota spese che viene riprodotta in ricorso, mentre il Giudice di primo grado, previa parziale compensazione, le aveva liquidate in euro settecento globalmente. La censura è fondata.

Il Giudice di primo grado non ha infatti operato alcuna distinzione tra spese, diritti ed onorari Mentre è stato affermato (tra le tante Cass. n. 2558 del 11/07/1969) che “L’esigenza di dare alle parti la possibilità di un controllo sulla liquidazione delle spese giudiziali impone al giudice di liquidare separatamente gli onorari di avvocato ed i diritti di procuratore” anche se non è necessario tenere questi distinti dalle spese vive.

Il motivo va quindi accolto e la sentenza sul punto va cassata.

Infondato è invece il secondo motivo con cui citi duole della parziale compensazione delle spese di primo grado e della compensazione totale delle spese d’appello perchè la Corte territoriale lo ha giustificato per la estrema somiglianzà tra la denominazione sociale della Gerlin e quella della società effettivamente legittimata.

Al riguardo è stato affermato (tra le tante Cass. n. 3651 del 16/02/2007 e n. 19161 del 29/09/2005) che “In materia di spese processuali, la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse; rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi. In particolare, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale.”.

Non ravvisandosi alcuna incongruenza nelle affermate ragioni della compensazione, il motivo va rigettato.

Conclusivamente va accolto il primo motivo e rigettato il secondo.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA