Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11898 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/05/2017, (ud. 10/01/2017, dep.12/05/2017),  n. 11898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9589-2014 proposto da:

C.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANILO BUONGIORNO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.P., C. F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

LOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/04/2013 R.G.N. 1457/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato ADRIANO TORTORA per delega Avvocato DANILO

BUONGIORNO;

udito l’Avvocato MASSIMO LOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 aprile 2013, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, confermava il decreto stesso sancendo la spettanza del credito azionato in sede monitoria da S.P. nei confronti di C.G. e condannava il medesimo al pagamento della somma ingiunta a titolo di corrispettivo per i mesi da ottobre a dicembre 2005 e gennaio 2006 per l’attività di consulenza nel settore del fashion prestata in suo favore dallo S..

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la perdurante operatività del contratto sottoscritto con il solo C. precedentemente a quello poi concluso per lo svolgimento della medesima attività di consulenza con riferimento al distinto marchio ” C.- D.” ed anzi la strumentalità di questo al primo contratto con conseguente diritto allo specifico compenso ivi pattuito, illegittimamente, dunque, non corrisposto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione ad un unico indifferenziato motivo, cui resiste, con controricorso, lo S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, svolto in modo indifferenziato senza intitolazione utile a specificare le tipologie di vizi cui fa riferimento la proposta impugnazione, il ricorrente lamenta l’erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale della raggiunta prova da parte del creditore procedente in via monitoria dell’esatto adempimento dell’obbligazione di cui pretende il corrispettivo, ritenendo la motivazione sul punto assente o comunque viziata per contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte e comunque con gli atti di causa, per poi dedurre, in ordine alle spese di lite, la nullità della sentenza per mancata quantificazione delle stesse.

Tutte le censure di cui alla proposta impugnazione vanno dichiarate inammissibili, atteso che, da un lato, la mancata trascrizione o allegazione o indicazione della collocazione in atti dei testi contrattuali di cui si assume l’erronea lettura preclude a questa Corte l’esame delle relative censure, dall’altro, l’omessa considerazione da parte del ricorrente dell’intervento correttivo dell’errore materiale concernente la mancata quantificazione delle spese di lite certificato in calce alla sentenza impugnata dalla cancelleria della Corte d’Appello, sottrae qualsiasi valenza all’impugnazione sul punto proposta.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5000 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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