Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11897 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/05/2017, (ud. 10/01/2017, dep.12/05/2017),  n. 11897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20522/2014 proposto da:

SOCIETA’ VENDITA AUTOMOBILI RICAMBI ACCESSORI S.R.L. – SVARA S.R.L.

C.F(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTROLILLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BONGIOVANNI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CORRIDONI 15, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BURIGANA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO CAPELLO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/02/2014 R.G.N. 390/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato NICOLA PAGNOTTA per delega Avvocato ALBERTO

BONGIOVANNI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a I.G. il 14 giugno 2011 da SVARA Srl, con le conseguenze previste dalla L. n. 604 del 1966, art. 8.

La Corte territoriale, ha ritenuto che “nel corso del giudizio, è unicamente risultato che il lavoratore era stato visto dal legale rappresentante della ditta SVARA in data 31.5.2011 presso l’Officina Fratelli R., in tuta da lavoro, chino sul cofano del motore di un’autovettura in riparazione intento a visionare la medesima”. Secondo la Corte “non è invece stato provato, fatto oggetto di contestazione, che il lavoratore fosse intento alla riparazione e nessun teste è stato in grado di riferire in ordine all’espletamento da parte del ricorrente di attività lavorativa presso l’indicata Officina Fratelli R.”.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Società Vendita Automobili Ricambi Accessori srl con cinque motivi. Ha resistito con controricorso l’intimato.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 434, 436 e 437 c.p.c., nonchè omessa pronuncia per non avere la Corte territoriale statuito sull’eccezione di inammissibilità di parte convenuta di una produzione documentale avvenuta solo in grado di appello.

Il motivo è inammissibile perchè il preteso errore di attività del giudice, anche ove erroneamente prospettato come nella specie nella forma dell’error in iudicando, rappresentato dal denunciato mancato esame di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito (da ultimo ancora Cass. n. 321 del 2016; conformi, Cass. nn. 11919/02, 18147/02, 10073/03, 12433/04, 22860/04, 3667/06 e 4191/06).

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo nonchè violazione di norme di legge e del codice civile per “palese illogicità e contraddittorietà della valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte territoriale”, che avrebbe portato la medesima a non tenere in considerazione “circostanze di fatto, tutte dedotte nelle difese della parte e dimostrate dalle prove esperite”.

Con il terzo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 116, 117 e 420 c.p.c.” per avere la Corte di Appello “ritenuto non provata la circostanza secondo la quale l’ I. sarebbe stato espressamente informato dall’a.d. che la proprietà non avrebbe più tollerato comportamenti come quello contestato”.

Tali motivi sono palesemente inammissibili perchè, anche sotto la forma apparente della violazione di legge, criticano in sostanza l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, esorbitando dai limiti imposti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, di cui non rispettano gli enunciati.

3. Con il quarto motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro in relazione agli artt. 2104 e 2105 c.c.”, deducendo che la violazione degli obblighi gravanti sul lavoratore sarebbe stata palese.

Il quinto motivo denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro in relazione all’art. 225, di riferimento (terziario)”, che punisce con il licenziamento l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi.

Anche tali motivi risultano inammissibili atteso che sono inconferenti rispetto alla ragione essenziale della decisione impugnata che risiede appunto nella mancanza di prova circa il fatto posto a fondamento del licenziamento disciplinare, con un accertamento che attiene alla ricostruzione della vicenda storica intangibile in questa sede di legittimità.

4. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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