Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11897 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 27/01/2016, dep. 10/06/2016), n.11897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17321-2013 proposto da:

HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA, in persona del Presidente e legale

rappresentante Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TEVERE 44, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI

FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BATTISTELLA MARIO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ELTEC PROGETTI SRL, FALLIMENTO 2S TECNO INDUSTRY SRL;

– intimati –

nonchè da:

ELTEC PROGETTI SRL in persona del suo amministratore unico e legale

rappresentante F.B., elettivamente domiciliata in

ROMA,VIA INNOCENZO XI 8, presso lo studio dell’avvocato GALATI

ALBERTO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA, FALLIMENTO 2S TECNO INDUSTRY SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1274/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/06/2013, R.G.N. 2283/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2016 dal Consigliere Dott SCRIMA ANTONIETTA;

udito l’Avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO;

udito l’Avvocato GALATI ALBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Eltec Progetti S.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a e 2S Tecno Industry S.r.l. proponendo domanda di adempimento contrattuale, con condanna delle controparti al pagamento di Euro 204.700,00, oltre accessori di legge; in subordine, chiedeva la pronuncia di risoluzione contrattuale per inadempimento delle società convenute, con condanna delle stesse al risarcimento, o, in ulteriore subordine, chiedeva la condanna di 2S Tecno Industry S.r.l. e Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a. al risarcimento del danno, la prima per inadempimento e la seconda per responsabilità contrattuale o ex art. 1381 c.c. o per inadempimento di autonoma garanzia obbligatoria.

Come riportato nella sentenza di secondo grado – alla quale, per la ricostruzione dei fatti e delle pregresse vicende processuali, si è espressamente richiamata la ricorrente, riportando in ricorso lo “svolgimento del processo” di cui alla predetta sentenza -, a fondamento delle domande proposte, l’attrice esponeva di produrre componenti elettronici da inserire in meccanismi complessi e di aver collaborato per anni, a partire dal 2003, con Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a. per la fornitura di kit elettronici da inserire nelle sue macchine di caffè. Rappresentava altresì l’attrice che la produzione di queste macchine era affidata ad imprese assemblatrici, indicate specificamente da Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a. e alle quali di volta in volta Eltec Progetti S.r.l. consegnava i pezzi dietro pagamento, a loro carico, del corrispettivo; nel 2008 la Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a. aveva richiesto all’attrice la stessa fornitura che era stata concordata come mensile al prezzo di Euro 17,80 a scheda; a differenza di quanto avvenuto in passato, nel 2008 non era ancora nota, al momento della conclusione del contratto di fornitura, la società alla quale le schede, identiche a quelle fornite in precedenza, avrebbero dovuto essere materialmente consegnate per l’assemblaggio delle macchine da caffè, unica circostanza nota era che essa avrebbe fatto capo a P.S., il quale aveva contattato poi l’attrice comunicandole l’intervenuta delega al pagamento da parte della Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a. e che avrebbe poi reso noti sia i dati per la fatturazione che il programma dei ritiri per tutto l’anno in corso; i quantitativi e le modalità della prima fornitura, da effettuare nell’aprile 2008, erano stati concordati tra tutte le parti, con l’indicazione che tale fornitura sarebbe stata fatturata a 2S Tecnoteam S.r.l., non essendo ancora operativa la neocostituita 2S Tecnoindustry S.r.l., alla quale avrebbero dovuto essere invece rivolte le successive fatturazioni, e non era stato fatto cenno all’ipotesi di modificare l’hardware delle schede o del cavetto o delle tastiere di controllo;

la prima fornitura era stata effettuata e pagata regolarmente mentre le forniture dei mesi di maggio, giugno e luglio per n. 5000 pezzi e per l’importo complessivo di Euro 96.129,60, pur in assenza di contestazioni, non erano state pagate alle scadenze indicate; alla fine di giugno 2S Tecnoindustry S.r.l. aveva comunicato all’attrice che erano state apportate delle modifiche alle macchine di caffè e che la componente elettronica fornita da quest’ultima non era perfettamente compatibile; l’attrice aveva dichiarato la sua disponibilità ad apportare le modifiche necessarie ma le richieste al riguardo avanzate dalla controparte erano rimaste estremamente approssimative e generiche; comunque 250 tastiere erano state restituite per la riprogrammazione, effettuata la quale, erano state riconsegnate a 2S Tecnoindustry S.r.l. e a tanto non aveva fatto seguito alcuna contestazione; solo dopo reiterate richieste Eltec Progetti S.r.l. era riuscita ad ottenere dalla società assemblatrice la consegna di una macchina per effettuare le verifiche necessarie per riscontrare la funzionalità delle modifiche da apportare e, nella circostanza, aveva constatato che sulla macchina era stato montato un kit elettronico di altra produzione; in assenza di ulteriori specifiche, l’attrice aveva riprogrammato altri 2000 kit da consegnare secondo le caratteristiche delle 250 schede restituite e riconsegnate senza alcuna contestazione e allo stesso modo era intervenuta su altre 1.127 tastiere oggetto di reso; in data (OMISSIS) la società assemblatrice aveva annullato l’ordine di consegna per settembre, “fermi restando gli ordini successivi”, ma l’attrice aveva contestato l’annullamento sollecitando i pagamenti e il ritiro della merce già pronta per la consegna; solo dopo i solleciti, 2S Tecnoindustry S.r.l. aveva sostenuto una non conformità del richiesto.

Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a. si costituiva deducendo di non intrattenere alcun rapporto negoziale con le aziende che producevano i singoli componenti delle macchine da caffè, poichè sua unica controparte era l’impresa produttrice, fornitrice della macchina completa; evidenziava, comunque, di aver informato Eltec Progetti S.r.l. della necessità di adeguare le macchine da caffè alle direttive europee in materia di sicurezza elettrica ed elettromagnetica, ma che 2S Tecnoindustry S.r.l. aveva effettuato una verifica di conformità dei componenti elettronici, riscontrando l’inadeguatezza degli stessi; nessuna responsabilità della convenuta era comunque ipotizzabile, non avendo essa dolosamente indotto 2S Tecnoindustry S.r.l. a non adempiere, e nemmeno la fattispecie avrebbe potuto essere inquadrata nell’ambito del disposto dell’art. 1381 c.c..

Si costituiva anche 2S Tecnoindustry S.r.l., deducendo che i prodotti forniti dall’attrice non erano conformi a quanto pattuito e presentavano plurimi difetti tali da renderli inutilizzabili e che i kit forniti non erano rispondenti alla normativa CE applicabile;

concludeva per il rigetto delle domande proposte e, in via riconvenzionale, per la risoluzione del contratto di compravendita a causa dei vizi e difetti della merce fornita, con condanna dell’attrice al risarcimento dei danni, subordinatamente da portare comunque in compensazione con l’eventuale somma risultante dovuta alla controparte.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 15 aprile 2011, accoglieva parzialmente la domanda di Eltec Progetti S.r.l. nei confronti di 2S Tecnoindustry S.r.l., rigettava tutte le domande proposte nei confronti di Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a. nonchè le domande riconvenzionali.

Avverso tale decisione Eltec Progetti S.r.l. proponeva gravame, cui resisteva la sola Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a..

La Corte di appello di Torino, con sentenza dell’1 giugno 2013, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava tenute e conseguentemente condannava, in solido tra loro, Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a. e 2S Tecnoindustry S.r.l. a pagare, in favore di Eltec Progetti S.r.l., il residuo dovuto di Euro 204.700,00 – oltre IVA come per legge -, con gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo, rigettava la domanda risarcitoria pure proposta dall’attrice, condannava le appellate alle spese del doppio grado del giudizio di merito e poneva a carico delle stesse le spese di CTU e le spese di CTP in favore di Eltec Progetti S.r.l., oltre interessi nella misura legale dalla data della sentenza al saldo.

Avverso la sentenza della Corte di merito Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria. Eltec Progetti S.r.l. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, contenente ricorso incidentale articolato in due motivi.

L’intimato Fallimento 2S Tecnoindustry S.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., e comunque dei principi in tema di interpretazione e qualificazione del contratto, anche in relazione agli artt. 1268 c.c. e segg., art. 1372 c.c.. Omesso esame di un punto decisivo della controversia relativo alla compatibilità della vicenda per cui è causa con la figura della delegazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

La Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a. censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha inquadrato i rapporti tra le parti nello schema della delegazione cumulativa ex art. 1268 c.c., senza avvedersi che l’applicazione di tale istituto “presuppone che sia certo e dimostrato aliunde proprio ciò che nella specie” – ad avviso della ricorrente – “era da dimostrare (e cioè che esistesse un debito della Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a.), e perciò il richiamo a detto istituto non giova ad argomentare l’esistenza di questo presupposto, se non in forza di una apodittica petizione di principio”; assume, altresì, la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe, “così, finito per incorrere nel completo fraintendimento della vicenda formante oggetto della controversia”.

1.1. Il motivo all’esame va rigettato.

Osserva il Collegio che la ricostruzione giuridico formale operata dalla Corte territoriale nella specie è coerente con la ricostruzione dei fatti operata dalla medesima Corte e rileva che non può accedersi alla tesi della ricorrente se non procedendo ad una nuova ricostruzione del merito, così come adombrata dalla Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a., il che non è consentito in questa sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia giustificato la statuizione di condanna nei suoi confronti anche con un ulteriore e diverso argomento, sostenendo che l’attuale ricorrente sarebbe inadempiente per aver mal gestito la produzione delle macchine del caffè e per aver ingiustificatamente sostenuto le ragioni di 2S Tecnoindustry S.r.l..

Ove si ritenesse che, in tal modo, la Corte territoriale abbia individuato un titolo di responsabilità, alternativo ed autosufficiente, della Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a., quest’ultima sostiene che “non si capisce quale efficienza causale determinante, nel cagionare o favorire l’altrui inadempimento, possa essere assegnata al mero fatto di aver preso posizione nella disputa relativa ai vizi dei componenti elettronici forniti”.

2.1. Il rigetto del primo motivo rende inammissibile il motivo all’esame, per evidente carenza di interesse della ricorrente.

Ricorso incidentale.

4. Con il primo motivo, lamentando “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, artt. 1, 3 e 4 (art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione alla decorrenza degli interessi con riferimento alla merce consegnata”, Eltec Progetti S.r.l. sostiene che la Corte di merito avrebbe parzialmente errato nella determinazione del dies a quo della decorrenza degli interessi ad essa spettanti, sostenendo che, se è condivisibile la fissazione della decorrenza degli interessi dalla domanda, con riferimento agli importi relativi alla merce non ritirata e non fatturata, altrettanto non vale con riferimento agli interessi sul corrispettivo della merce regolarmente consegnata e fatturata in relazione ai quali, ad avviso della controricorrente ricorrente incidentale, il predetto dies a quo andrebbe individuato nella data di scadenza delle stesse fatture, e tanto ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 4.

4.1. Il motivo è fondato, alla luce di quanto previsto dalla norma appena richiamata, applicabile nel caso all’esame, e va accolto anche nei confronti dell’attuale ricorrente, non rilevando, al riguardo, che le fatture siano state emesse nei confronti solo di 2S Tecno Industry S.r.l., tenuto conto della ricostruzione giuridico fattuale operata dalla Corte di merito e non efficacemente censurata in questa sede, come sopra evidenziato.

5. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, artt. 1, 3 e 5 (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al saggio degli interessi spettanti ad Eltec Progetti S.r.l.”, quest’ultima società lamenta che la Corte di merito abbia liquidato in suo favore gli interessi al saggio legale anzichè al saggio legale moratorio del D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 5.

4.1. Il motivo è infondato, non avendo la controricorrente ricorrente incidentale dimostrato di aver, nella specie, chiesto proprio gli interessi al saggio previsto del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5, nel testo ratione temporis, applicabile, sicchè non può che farsi riferimento agli interessi legali previsti dal codice civile.

5. In conclusione, alla luce di quanto precede, va rigettato il primo motivo del ricorso principale e va dichiarato inammissibile il secondo motivo del medesimo ricorso; va accolto il primo motivo del ricorso incidentale e va rigettato il secondo motivo del ricorso da ultimo indicato; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità e del procedimento ex art. 373 c.p.c., alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

PQM

La Corte, pronunciando sui ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il secondo motivo del medesimo ricorso; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo motivo del ricorso da ultimo indicato; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità e del procedimento ex art. 373 c.p.c., alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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