Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11896 del 30/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/05/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 30/05/2011), n.11896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 25,

presso lo studio dell’avvocato MAGARAGGIA DEBORA, rappresentato e

difeso dagli avvocati PAPADIA FRANCESCO VINCENZO, DELL’ANNA

PIERLUIGI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FILANTO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VETURIA 44

(STUDIO AVV. PICCI – PETRUCCI), presso lo studio dell’avvocato

FINIGUERRA COSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SPANO SALVATORE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2077/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/11/2006 R.G.N. 2235/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato PAPADIA FRANCESCO VINCENZO;

udito l’Avvocato FINIGUERRA COSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M., dipendente della Filanto spa, ha chiesto che venga accertata l’illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni disposto dalla società nei suoi confronti per quattro periodi consecutivi, dal 28.3.2000 al 31.1.2001, assumendone la contrarietà rispetto ai criteri di rotazione stabiliti in un verbale di accordo sottoscritto nel luglio 1999 presso il Ministero del lavoro.

Il Tribunale di Lecce ha respinto la domanda con decisione che è stata confermata dalla Corte d’Appello di Lecce, che, con sentenza del 27.11.2006, ha rigettato l’appello proposto dal lavoratore, ritenendo che l’esame della domanda fosse precluso dal giudicato esterno costituito da una precedente sentenza intervenuta tra le stesse parti in ordine ad una domanda del lavoratore concernente sempre l’illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni e relativa, bensì, ad altro periodo, ma fondata comunque sulla mancata applicazione dello stesso accordo sindacale del luglio 1999, e in particolare sulla mancata adozione dei criteri di rotazione previsti nello stesso accordo.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione S.M. affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso la Filanto spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., sul rilievo che il petitum della domanda proposta nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Lecce n. 9214/2002 sarebbe diverso da quello che forma oggetto del presente giudizio e formulando il seguente quesito di diritto: “dica la Suprema Corte se la sentenza impugnata viola i principi di cui agli artt. 2909 e 324 c.p.c. per aver ritenuto – erroneamente – essersi formato un giudicato esterno nella procedura portata alla sua attenzione, in relazione alla sentenza 9214/02 (citata) e, di conseguenza, indichi i principi di diritto ai quali dovrà attenersi il giudice del rinvio, alfine di ottenere la affermazione dei diritti richiesti dall’odierno ricorrente”.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, formulando una indicazione sintetica degli argomenti posti a sostegno della censura nei termini che seguono: “dica la Suprema Corte di Cassazione se la insufficiente motivazione – or ora illustrata – resa dalla Corte d’Appello di Lecce circa la “applicabilità” o meno alla fattispecie di causa degli accordi di cui al verbale del 13.7.99, costituisce una carenza tale da rendere inidonea tale motivazione a giustificare la sua decisione, posto che essa motivazione attinge una specifica circostanza che andava sostenuta da congrua e sufficiente motivazione in quanto attinente un fatto decisivo della controversia così ritenuto decisivo dalla stessa Corte di Lecce allorquando lo ha “valutato “, d’ufficio, ai fini della pronuncia sul giudicato”.

3.- Il ricorso deve ritenersi inammissibile per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

4.- Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, che deve essere idoneo a far comprendere alla S.C., dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. n. 8463/2009). Per la realizzazione di tale finalità, il quesito deve contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice a quo e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie. Nel suo contenuto, inoltre, il quesito deve essere caratterizzato da un sufficienza dell’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l’accoglimento o il rigetto del motivo al quale attiene (Cass. n. 5779/2010, Cass. n. 5208/2010).

Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”. Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr.

ex plurimis, Cass. n. 8555/2010, Cass. sez. unite n. 4908/2010, Cass. n. 16528/2008, Cass. n. 8897/2008, Cass. n. 16002/2007).

5.- Questa Corte ha più volte ribadito che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., non può ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di tale disposizione – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso, nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie. Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis, secondo cui è invece necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la S.C. è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass. n. 5208/2010, Cass. n. 20409/2008). E’ stato altresì precisato che il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica. Il quesito, pertanto, non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello alla S.C. in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la S.C. in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. sez. unite n. 27368/2009); per gli stessi motivi, il quesito di diritto non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla S.C. di stabilire se sia stata violata o meno una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (Cass. n. 1285/2010, Cass. n. 4044/2009).

6.- Nella specie, il quesito formulato da parte ricorrente a chiusura del primo motivo, come sopra riportato, non risulta in alcun modo adeguato a recepire l’iter argomentativo che supporta le relative censure in quanto non individua in alcun modo il principio di diritto posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato, nè propone un principio diverso e alternativo rispetto a quello applicato dal giudice di merito, ma si limita inammissibilmente ad una generica richiesta rivolta a questa Corte per stabilire se la sentenza impugnata abbia violato i principi in tema di giudicato esterno e perchè vengano fissati i principi di diritto ai quali dovrà attenersi il giudice del rinvio.

7.- Anche le carenze motivazionali alle quali si fa riferimento nel secondo motivo di ricorso non appaiono sufficientemente individuate e precisate nel senso che si è sopra indicato, ovvero mediante la necessaria indicazione del fatto controverso in una parte del motivo che costituisca un momento di sintesi del complesso degli argomenti critici sviluppati nell’illustrazione dello stesso motivo e delle ragioni per le quali tali carenze dovrebbero rendere la motivazione inidonea a giustificare la decisione; dovendo rimarcarsi, peraltro, che, come questa Corte ha costantemente ribadito, il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito – poichè in questo caso il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione – ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione (cfr. ex plurimis, Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008).

8.- Fermi restando i rilievi che precedono, e che assumono già valore decisivo e assorbente ai fini della valutazione dell’ammissibilità del ricorso, va rilevato, per completezza, che le censure svolte dal ricorrente in ordine agli elementi costitutivi del giudicato esterno dovrebbero ritenersi comunque infondate, atteso che questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. ex plurimis, Cass. n. 26927/2008, Cass. sez. unite n. 26482/2007, Cass. n. 16150/2007, Cass. n. 67/2007, Cass. 15497/2003).

9.- Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

10.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 32,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011

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