Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11896 del 10/06/2016

Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 10/06/2016), n.11896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3946-2014 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato ZACCARIA GIUSEPPE

EGIDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZACCARIA ANNA giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica pro tempore, considerato domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 609/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/06/2013, R.G.N. 627/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2016 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO;

udito l’Avvocato ZACCARIA GIUSEPPE per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2002 F.E. convenne dinanzi al Tribunale di Bari il Ministero della Salute, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una infezione, a sua volta causata da una emotrasfusione con sangue infetto, cui l’attore si era sottoposto nel (OMISSIS).

2. Con sentenza 6.3.2007 n. 712 il Tribunale di Bari rigettò la domanda, ritenendo insussistente la colpa del Ministero.

La Corte d’appello di Bari, adita dal soccombente, con sentenza 19.6.2013 n. 609 confermò la decisione di rigetto, ma con diversa motivazione: ritenne, infatti, che il diritto vantato dall’attore fosse prescritto.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da F.E., con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

4. Con istanza depositata in cancelleria il 15.1.2016 (il giorno stesso dell’udienza di discussione del ricorso) il ricorrente ha chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di portare a termine un accordo transattivo col Ministero della Salute, ai sensi del D.M. 28 aprile 2009, n. 132, dell’art. 4.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sull’istanza di rinvio.

1.1. L’istanza di rinvio della causa a nuovo ruolo deve essere rigettata: sia in virtù del carattere officioso del giudizio di legittimità; sia in virtù del superiore principio di ragionevole durata del processo; sia in ogni caso perchè delle due l’una: ove la pretesa del ricorrente risultasse fondata, egli stesso non avrebbe alcun interesse a transigere la lite; ove, per contro, risultasse infondata, appare iniquo ritardare una pronuncia di rigetto, per consentire a chi assume infondatamente di essere creditore di concludere col preteso debitore una transazione.

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.

2.1. Con i primi due motivi di ricorso, che vengono illustrati congiuntamente, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c.); sia dal vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” (al presente giudizio si applica, peraltro, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha errato nel far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dal momento in cui la vittima del contagio presentò la domanda amministrativa di concessione dei benefici di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, perchè quella “pratica” non venne evasa dall’amministrazione competente, tanto che l’interessato dovette proporne una seconda. Sicchè la prima domanda, non essendo stata vagliata, doveva ritenersi tamquam non esset, e l’averla proposta non poteva far decorrere il termine di prescrizione.

2.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo è inammissibile: sia perchè la norma appena ricordata, nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, non prevede più la sindacabilità in cassazione del vizio di motivazione in quanto tale, salvo i casi estremi di motivazione del tutto assente o del tutto apparente (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831); sia perchè in ogni caso la censura come illustrata nel ricorso investe una questione di diritti, non di fatto, rispetto alla soluzione delle questioni giuridiche non è nemmeno concepibile un vizio ai sensi del novellato n. 5.

2.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, il motivo è infondato, alla luce del consolidato principio secondo cui la proposizione della domanda ex L. n. 210 del 1992, manifesta di per sè l’acquisita consapevolezza del danno e della sua origine. E’ infatti inconcepibile che taluno domandi la concessione della pensione accordata a chi sia stato infettato da una trasfusione, senza sapere di esserlo stato (ex permultis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013, Rv. 629132, e soprattutto Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901).

E’, quindi del tutto irrilevante che la domanda di concessione dei benefici di cui alla L. n. 210 del 1992, venga accolta, esaminata, o trascurata dalla p.a. competente. Quella domanda rileva ai fini della prescrizione non in quanto accolta, ma in quanto formulata, quale indice della consapevolezza, da parte della vittima, di avere patito un danno risarcibile e di vantare quindi un diritto di credito.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello l’avrebbe erroneamente condannato alla rifusione delle spese, anzichè compensarle. Le spese, soggiunge, si sarebbero dovute compensare perchè il ricorrente nel grado di appello aveva dimostrato di avere aderito alla procedura transattiva prevista dalla L. n. 222 del 2007.

3.2. Il motivo è manifestamente infondato.

Da un lato, infatti, la Corte d’appello ha correttamente applicato il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., il quale non è affatto derogato dalle previsioni della L. n. 222 del 2007; d’altro canto, compensare le spese di lite è un potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306).

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

La rifusione delle spese vive in favore dell’amministrazione, ovviamente, deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, dal momento che nei confronti delle amministrazione dello Stato vige il sistema della prenotazione a debito delle spese vive, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 158, (Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

– rigetta il ricorso;

– condanna F.E. alla rifusione in favore del Ministero della Salute delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.400, oltre le spese prenotate a debito;

– dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di F.E. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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