Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11895 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.R.E., elettivamente domiciliata in Torre dè

Passeri (Pescaia) via piazza Papa Giovanni XXIII n. 1, presso lo

studio dell’avv. SALVATORE NELLO che la rappresenta e difende;

– intimata –

nei confronti di:

SOGET s.p.a. n.q. di Commissario governativo del Servizio riscossione

tributi per la Provincia di Pescara (ora EQUITALIA PRAGMA s.p.a. n.q.

di agente della riscossione per la Provincia di Pescara), in persona

del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Pescaia,

via Chieti n. 18, rappresentato e difeso dagli avvocati SCARANO

Vincenzo e Pasquale Scarano;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sez. 9, n. 3^, depositata il 26.5.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Stefano Olivieri;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la Agenzia delle Entrate, con atto notificato ex art. 149 c.p.c. a F.R.E. ed al commissario governativo per la riscossione SOGET s.p.a., ricorre per la cassazione della sentenza della CTR di L’Aquila sez. stacc. Pescara del 6.5.2008 n. 111 con la quale, in riforma della sentenza della CTP di Pescara 2/3/2006 ed in accoglimento dell’appello del contribuente, è stata annullata la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale D.P.R. n. 6000 del 1973, ex art. 36 bis della dichiarazione redditi IRPEF relativa anno 1999 (importo iscritto a ruolo Euro 6.390,15) che la sentenza impugnata ha accertato la illegittimità della cartella per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 “poichè manca nel fascicolo la prova documentale ed il contribuente contesta le affermazioni dell’Ufficio”.

Rilevato:

che non resiste la intimata e non si è costituita SOGET s.p.a. nè l’Agente per la riscossione Equitalia Pragma s.p.a. subentrato alla prima (come allegato in ricorso dalla ricorrente);

– che la parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

OSSERVA:

Il primo motivo, con il quale si censura la sentenza per vizio motivazionale, è inammissibile, sia in quanto difetta del necessario momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c., ultima parte, (costituisce consolidato principio di questa Corte che “l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”…” cfr. Corte cass. SU 18.6.2008 n. 16528; Corte cass. 3^ sez. ord. 30.12.2009 n. 27680); sia in quanto la ricorrente ha omesso di indicare specificamente il contenuto del documento decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dai Giudici di appello, ed altresì di indicare in che modo tale documento sia stato prodotto in grado di appello (cfr. ricorso: “i giudici di appello hanno omesso di verificare la documentazione prodotta in atti… tale comunicazione è stata depositata agli atti del giudizio unitamente alla costituzione di primo grado,…in realtà nel fascicolo c’è la stampa AT …che riporta il codice della comunicazione e la comunicazione stessa… “), come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso (cfr. Corte cass 1^ sez. 243.2006 n. 6679; Corte cass. 1^ sez. 17.7.2007 n. 15952).

Il secondo motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 2 bis conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248 in combinato disposto con la L. n. 212 del 2002, art. 6, comma 5 è inammissibile, sia per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto la formulazione del quesito di diritto (“dica la Corte se la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 in combinato disposto con il D.L. n. 203 del 2005, art. 2 bis conv. in L. n. 248 non prevede la sanzione della nullità o della illegittimità dell’avviso di accertamento notificato in difetto dell’invito al contribuente a fornire chiarimenti e documenti”) è inconferente rispetto alla fattispecie esaminata (impugnazione di cartella di pagamento e non di avviso di accertamento) e “si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consente di risolvere il caso sub iudice” (Corte cass. SU 2.12.2008 n. 28536);

sia in quanto la ricorrente intende introdurre con il motivo una questione nuova (inapplicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 -che prevede espressamente la sanzione della nullità- agli atti di liquidazione emessi a seguito di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis) non prospettata nè in primo, nè in secondo grado (come risulta dallo stesso ricorso pagg. 2, 3 e 5) e dunque preclusa in sede di legittimità.

Ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1) e art. 380 bis c.p.c., non dovendo provvedersi sulle spese in difetto di costituzione degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA