Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11895 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 06/05/2021), n.11895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21665-2019 proposto da:

S.C., nella sua qualità di genitore esercente la

potestà sul figlio minore B.T., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI, 2, presso lo studio

dell’avvocato DIEGO GRIMALDI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ILARIA QUARTIERI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA

CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 1209/2018 del TRIBUNALE di PISA,

depositato il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il tribunale di Pisa, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato l’assenza del requisito sanitario in capo a S.C. ed aveva condannato quest’ultimo al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 500,00 in favore dell’Inps.

Avverso tale ultimo capo della statuizione in punto di spese proponeva ricorso la S. affidandolo a due motivi cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

La S. depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con il primo motivo è dedotta la errata interpretazione ed applicazione dell’art. 152 e 152 bis per aver, il tribunale, erroneamente condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps pur se quest’ultimo era difeso da propri funzionari.

2) Con il secondo motivo è denunciata la mancata motivazione sui criteri di liquidazione delle spese, trattandosi di liquidazione in favore di funzionario-dipendente per il quale non sono applicabili le tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente.

Con riguardo alla difesa assunta dai funzionari delle amministrazioni pubbliche, questa Corte ha chiarito che “L’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 42, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l’Inps si avvalga della difesa diretta del D.L. n. 203 del 2005, ex art. 10, comma 6, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti. (Cass.n. 9878/2019; conf. Cass. n. 19034/2019).

Il principio richiamato evidenzia l’infondatezza della censura proposta, stante la equiparazione della difesa svolta da funzionari dell’ente a quella assunta da avvocati del libero Foro.

Attesa la infondatezza del primo motivo, la censura di inapplicabilità del D.M. n. 55 del 2014 risulta assorbita, stante la suddetta equiparazione. Infine inammissibile la ulteriore eccezione svolta in sede di memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c., con riguardo alla assenza di una nota spese, in quanto motivo nuovo.

Il ricorso è pertanto infondato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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