Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11894 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G.A., elettivamente domiciliato in Genova, via

Carlo Barabino n. 21/3, presso lo studio dei rag. Aldo Danielli;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, sez. 10, n. 16, depositata il 22.5.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Stefano Olivieri;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che con sentenza della CTR di Genova sez. 10A in data 22.5.2008 n. 16, non notificata, è stato rigettato l’appello proposto dall’Ufficio Genova (OMISSIS) della Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Genova n. 455/20/2006 di parziale accoglimento del ricorso del contribuente – libero professionista – con la quale veniva ridotto (Ndr: testo originale non comprensibile) per l’anno 2002 accertato per Euro 12.878,00 dalla Amministrazione in applicazione dei criteri parametrici degli studi di settore ai sensi del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, comma 3, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427;

– che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate (notificato ex art. 149 c.p.c. con atto consegnato all’Uff. giud. il 3.7.2009) che ha affidato la impugnazione a due motivi corredati dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c.;

– che non si è costituito l’intimato.

Rilevato:

– che la sentenza del Giudice territoriale motiva affermando che l’onere della prova da parte della Amministrazione accertatrice non poteva ritenersi soddisfatto “con il semplice rinvio agli studi di settore”, venendo meno, nel caso concreto, la presunzione di maggiori ricavi determinata dalle gravi incongruenze riscontrate con il reddito dichiarato, in quanto gli elementi probatori offerti dal contribuente “erano sufficienti a dimostrare che la presunzione de qua decadeva del tutto e non solo parzialmente”, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento.

OSSERVA:

Il primo motivo (violazione D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 1) è inammissibile in quanto inconferente rispetto al contento decisionale della sentenza impugnata (unica “ratio decidendi posta a fondamento del rigetto dell’appello consiste nella ritenuta prevalenza delle prove offerte dal contribuente rispetto alla presunzione semplice desunta dal rilevante scostamento del reddito dichiarato da quello risultante dallo studio di settore), e dunque difetta del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) (cfr. Corte cass. 3^sez. n. 828/2007; id. 3^sez. 4044/2009; 5^ sez. n. 17125/2007).

Il secondo motivo (vizio di omessa motivazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è fondato. La Agenzia ha censurato la sentenza laddove, da un lato, afferma che i Giudici di prime cure rilevavano che “il contribuente non aveva offerto adeguate prove relative alla correttezza e congruità dei ricavi denunciati dall’altro, contraddittoriamente, assume che gli stessi Giudici avevano ritenuto “la sussistenza di elementi extracontabili volti a ritenere superata a presunzione sorta in applicazione degli studi di settore” aggiungendo apoditticamente che “gli elementi probatori offerti erano sufficienti a dimostrare che la presunzione de qua decadeva del tutto e non solo parzialmente”. La censura coglie nel segno in quanto il Giudice di appello non fornisce alcuna indicazione nella motivazione idonea ad individuare il criterio logico seguito per fondare il giudizio di prevalenza tra le contrastanti risultanze probatorie (cfr. sez. lav. n. 6765/2002 “il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati”; conf. 3^ sez. 3989/2003; sez. lav. n. 3761/2004).

Ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, pertanto accolto nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), art. 380 bis c.p.c., comma 1;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, in accoglimento del secondo motivo, inammissibile il primo, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Liguria che provvederà a nuovo esame e ad emendare i vizi di motivazione riscontrati.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Liguria che provvederà a nuovo esame emendando i vizi di motivazione riscontrati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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