Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11894 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 10/06/2016), n.11894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10301/2013 proposto da:

M.F., (OMISSIS), MA.FA.

(OMISSIS), MA.FR. (OMISSIS),

M.C. (OMISSIS), M.R.

(OMISSIS), in proprio e quali eredi di MA.IO.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA SCAFA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURO CIMBALO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI (OMISSIS), in persona del

Direttore

Generale pro tempore Prof. V.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato

SERGIO QUIRINO VALENTE resistente con procura in calce al ricorso

notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 174/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 02/03/2012, R.G.N. 1471/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato FALCONI GIANNI per delega;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2000 M.F., M.C., Ma.Fr., M.R. e Ma.Fa.

convennero dinanzi al Tribunale di Teramo la AUSL di (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza della morte della propria congiunta Ma.

I., che gli attori ascrivevano alle inadeguate cure somministratele dai sanitari della ASL convenuta.

2. Con sentenza 24.8.2005 n. 752 il Tribunale di Teramo rigettò la domanda, ritenendo insussistente la colpa dei sanitari.

3. La sentenza di primo grado venne appellata dai soccombenti.

La Corte d’appello de L’Aquila con sentenza 2.3.2012 n. 174 rigettò il gravame.

La sentenza d’appello viene ora impugnata per cassazione da M.F., M.C., Ma.

F., M.R. e Ma.Fa., con ricorso fondato su tre motivi.

La ASL non ha proposto controricorso, ma ha depositato un atto denominato “foglio di costituzione”, datato 15.10.2013, al quale ha allegato i fascicoli dei gradi di merito a la copia notificata del ricorso, con procura in calce.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questione preliminare.

1.1. Va in primo luogo rilevato come la procura conferita dalla ASL al proprio difensore, apposta in calce della copia notificata del ricorso, non è idonea per la valida proposizione di alcun controricorso (in effetti non proposto dalla ASL), in quanto non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza. La suddetta procura, tuttavia, è idonea ai soli fini della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l’anteriorità del conferimento del mandato stesso (Sez. U., Sentenza n. 13431 del 13/06/2014, Rv. 631298). Nè rileva che il deposito sia avvenuto oltre lo spirare del termine per il deposito del controricorso, giacchè per costante orientamento di questa corte la procura speciale del resistente, ancorchè apposta in calce ad un controricorso tardivo, resta valida come atto sostanziale e, in base ad essa, il resistente può partecipare alla discussione orale della causa (così già Sez. 1, Sentenza n. 4419 del 23/11/1976, Rv.

383134).

2. Inammissibilità del ricorso.

2.1. I ricorrenti hanno ritenuto di esporre i fatti di causa trascrivendo ad litteram l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (pp. 2-10 del ricorso); quindi la sentenza di primo grado (pp. 10-19); di seguito l’atto di citazione in appello (pp. 20-35); infine la sentenza d’appello (pp. 36-43). Fatto ciò, il ricorso passa alla illustrazione dei motivi.

2.2. Un ricorso composto con una simile tecnica scrittoria deve essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito, previsto per l’appunto a pena di inammissibilità, della esposizione sommaria dei fatti della causa, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Costituisce infatti jus receptum, nella giurisprudenza di questa corte, il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione confezionato mediante l’assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa. In questo modo, infatti, il ricorrente addossa al giudice di legittimità il compito, a lui non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere, di fatto sovvertendo l’onere di allegazione e, di conseguenza, il principio dispositivo (Sez. 6-1, Ordinanza n. 22185 del 30/10/2015, Rv. 637747; nello stesso senso, Sez. 6-5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013, Rv. 628973; e soprattutto Sez. U., Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813).

2.2. Resta solo da aggiungere, ad abundantiam, che in ogni caso:

(a) il primo motivo di ricorso sarebbe stato inammissibile, giacchè con esso si censura una nullità processuale verificatasi in primo grado e non fatta valere con l’appello;

(b) il secondo ed il terzo motivo di ricorso sarebbero stati manifestamente inammissibili, giacchè con essi si chiede di sindacare il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove sottoposte al suo vaglio.

3. Le spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la sostanziale indefensio della ASL.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.F., M.C., Ma.Fr., M.R. e Ma.Fa., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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