Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11894 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 06/05/2021), n.11894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20067-2019 proposto da:

AUTOSTRADA BRESCIA – VERONA – VICENZA – PADOVA SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA, 22, presso lo studio dell’avvocato MATTEO

RUSSO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO

RUSSO;

– ricorrente –

contro

I.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3,

presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MODESTINO ACONE;

– controricorrente –

Contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO CESTER;

-controricorrente –

e contro

A.A., AN.AN., B.G.,

C.C., D.N.A., P.B.G., S.G.,

T.M., (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE,

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 33021/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Autostrada Brescia -Verona -Vicenza-Padova spa aveva proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 33021/2018 con cui il Giudice di legittimità aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla posizione di S.G., aveva rigettato i distinti ricorsi proposti da Autostrada Brescia -Verona Vicenza-Padova spa e da (OMISSIS) spa avverso la decisione della Corte di appello di Venezia n. 579/2016 pronunciata anche nei confronti di A.A., An.An., B.G., C.C., D.N.A., G.A., P.B.G., S.G., T.M. e I.D..

Con il ricorso per revocazione la Società Autostrada chiedeva preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti di S.G. e T.M. e chiedeva accertarsi l’errore di fatto in cui era incorsa la Corte di legittimità relativamente a due motivi di revocazione.

A.A., An.An., B.G., C.C., D.N.A., P.B.G., S.G., T.M. rimanevano intimati.

G.A. resisteva con controricorso. I.D. resisteva con controricorso.

Con successivo atto depositato il 4 novembre 2019 la Autostrada Brescia -Verona -Vicenza-Padova spa rinunciava al ricorso per revocazione proposto, tranne che nei confronti di I.D.. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

I.D. e Autostrada Brescia -Verona -Vicenza-Padova spa depositavano successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Deve premettersi che con atto depositato il 4 novembre 2019 la Autostrada Brescia -Verona -Vicenza-Padova spa rinunciava al ricorso per revocazione proposto, tranne che nei confronti di I.D..

1.1) Deve altresì premettersi che con il primo motivo del ricorso in esame è richiesta l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere nei confronti di S.G. e T.M. a seguito delle conciliazioni intervenute il 9.5.19 e 16.5.19. In sede di memoria ex art. 380 bis c.p.c. la Società Autostrada deduceva essere intervenuta conciliazione anche con G.A. e concludeva perchè fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere anche nei confronti di quest’ultimo.

1.2) La Corte, a seguito della rinuncia al ricorso per revocazione manifestata dalla società ricorrente, deve dichiarare estinto il ricorso per revocazione nei confronti di tutti gli intimati, limitando il giudizio al solo controricorrente I.D., per il quale non è intervenuta la suddetta rinuncia.

1.3) Quanto alla richiesta pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenute conciliazioni, se ne deve ritenere la inammissibilità in questa sede processuale, limitata al solo esame di denunciati errori revocatori, tra i quali certamente non rientra la valutazione delle conciliazioni (intervenute successivamente alla pronuncia della Corte di legittimità oggetto di revocazione) e neppure la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

2) Con il secondo motivo del ricorso per revocazione è dedotto l’errore di fatto relativamente alla “sussistenza automatica dell’interesse della (OMISSIS) con la conseguente legittimità dei distacchi”.

3) Con il terzo motivo è dedotto l’errore di fatto risultante dagli atti e/o documenti di causa con riferimento al licenziamento dell’ I. rispetto al quale la Corte di legittimità aveva ritenuto che la sentenza di primo grado, che aveva valutato tamquam non esset il distacco e quindi il licenziamento, era antecedente allo stesso licenziamento. Assume la società ricorrente che la Corte è incorsa in errore di fatto poichè la sentenza è successiva al licenziamento dell’ I..

Con riguardo alla prospettazione dell’errore revocatorio le Sezioni Unite del Giudice di legittimità hanno evidenziato come “Il combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione” (Cass. SU n. 8984/2018). Soggiunge la Corte che ” La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l’errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (vadasi tra le tante Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994 e sent. ivi cit. a p. 3.4; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, nn. da 30995 a 30997). Resta, quindi, esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchè siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.)”.

Il principio richiamato fissa il discrimine tra vizio revocatorio ed error iuris, escludendo dal primo ogni asserita errata valutazione, sia in fatto che in diritto, svolta dal Giudice di legittimità.

Nel caso di specie nella sentenza oggetto di revocazione la Corte aveva esaminato attentamente i rapporti tra le società e dunque le ragioni dell’interesse in questione, così come aveva posto a fondamento della decisione relativa alla posizione di I.D. la non applicabilità dei principi in tema di somministrazione irregolare, risultando invece rilevante la persistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla società Autostrada. Non rilevante dunque la data della sentenza di “primo grado” con riguardo alla principale ratio della decisione assunta.

Si tratta all’evidenza di valutazioni in diritto assunte a seguito di approfondita discussione tra le parti sui temi in esame che devono quindi far escludere la ammissibilità dei motivi di revocazione proposti in quanto non sussistenti le condizioni per configurare errore revocatorio.

Il ricorso nei confronti di I.D. è inammissibile.

Le spese vanno compensate con riguardo alle parti per le quali è intervenuta la rinuncia e regolate, con riguardo a I.D., come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per revocazione nei confronti di tutti gli intimati e del controricorrente G.A., a seguito della intervenuta rinuncia, tranne che nei confronti di I.D.. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione nei confronti di I.D.; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, nei confronti di I., liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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