Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11893 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17859/2009 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio notarile legale PERSINOTTO

– LUGARI, rappresentato e difeso dall’avvocato CIANCI MARIA, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 70/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 29/05/08, depositata

il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito l’Avvocato Cianci Maria, difensore del ricorrente che si

riporta ed insiste per la condanna alle spese;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Sicilia, accogliendo parzialmente l’appello dello Ufficio, ha riformato la sentenza della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso di C.A. avverso gli avvisi di accertamento Irpef, Irap e addizionale regionale per l’anno 1998, riducendo però la pretesa tributaria “di almeno il 50%”.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo vizio motivazionale e violazione e falsa applicazione di legge.

L’Agenzia delle Entrare si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione orale.

La causa è stata rimessa alla decisione in camera di consiglio, previa relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c..

I motivi, per la stretta connessione logica e giuridica possono essere esaminati congiuntamente.

Il primo motivo è palesemente infondato.

In ordine all’accertamento in base ai parametri o studi di settore, vanno richiamati i principi in tema di studi di settore da ultimo fissati dalle SS.UU. con la sentenza, n. 26635 del 18.12.2009.

E’ stato, infatti, deciso che “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in se considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standards prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.

Nell’occasione, è stato, pure, precisato che “la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una grave incongruenza, espressamente prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993 n. 427, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale, pur richiamando direttamente l’art. 62 sexies citato, non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento”.

Nel caso in esame la CTR ha fatto corretta applicazione dei parametri,avendo considerato la situazione concreta del contribuente, medico oculista dipendente dell’ASL di Siracusa ma che contemporaneamente svolgeva attività autonoma privata ed l’effettivo scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello risultante dagli studi di settore.

Palesemente fondato è però il secondo motivo. Questa Corte (Cass. n. 25365/2007) in caso analogo ha ritenuto che la motivazione della sentenza è “carente, illogica e contraddittoria, quando il giudice del gravame, pur ritenendo legittimo il metodo di accertamento seguito dall’amministrazione, ha finito poi per ridurre la pretesa tributaria, ma senza utilizzare, nella valutazione del reddito, i criteri dettati dalle disposizioni in esame, facendo appello, in assenza di qualsivoglia argomentazione, ad un generico principio di equità, criterio questo del tutto irrituale ed estraneo alla normativa in esame”. Ora, premesso quanto sopra dedotto circa la formazione della prova del reddito effettivo nel contraddittorio, l’utilizzo di un dato meramente equitativo (il 50%), non soddisfa l’esigenza di puntuale motivazione sulle deduzioni del contribuente circa l’entità effettiva del reddito che, nel caso in esame, avrebbe comportato una accurata valutazione comparativa dell’attività pubblica (l’impegno, il tempo ecc.) e di quella privata, in base alle deduzioni del contribuente.

S’impone, pertanto, la cassazione della impugnata sentenza con necessità di rinvio perchè si motivi adeguatamente circa i superiori elementi e si provveda sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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