Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11893 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 06/05/2021), n.11893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11590-2019 proposto da:

Q.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. V.

BERTARELLI, 67, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO LETTERA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAMIANO VITERITTI;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23896/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Q.V. aveva proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 23986/18 con cui la Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso dello stesso Q. diretto ad impugnare la sentenza della corte di appello di Roma pronunciata in data 8 marzo 2016 anche nei confronti di Anas spa.

L’attuale ricorrente ha assunto che la Corte di legittimità è incorsa in errore di percezione allorchè al punto 7.2 della sentenza oggetto di revocazione ha dato per accertate dal giudice del merito il luogo di lavoro e le mansioni del lavoratore.

Avverso tale statuizione il Q. ha proposto ricorso per revocazione cui ha resistito con controricorso Anas spa.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Entrambe le parti depositavano successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che

1) Con la sentenza attualmente oggetto di revocazione, la Corte di legittimità, per quel che in questa sede rileva, aveva valutato corretta la decisione del giudice d’appello quanto alla coerenza tra principi di specificità della clausola appositiva del termine e contratto a termine stipulato tra Q.V. e Anas spa. In particolare aveva rilevato come la indicazione della zona di lavoro del Q. fosse agevolmente deducibile dal rapporto tra squadra di lavoro cui era addetto e luogo di operatività della squadra. La sentenza aveva altresì richiamato la indicazione delle specifiche mansioni del lavoratore, nel contenuto e nell’inquadramento, come risultanti dalla sentenza del giudice d’appello (pag. 5 sentenza).

Il Q. nel motivo di revocazione deduce che tale statuizione è frutto di errore percettivo in quanto risulta evidente dalla lettura degli atti di causa e dalla documentazione, in particolare dal contratto del 2006 e dagli allegati A e B, che tali indicazioni, relative a zona di lavoro e mansioni, non erano inserite, con ciò contrastando quanto affermato dal giudice di legittimità.

Deve preliminarmente rilevarsi che, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte “Il combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione” (Cass. SU n. 8984/2018). Soggiunge la Corte che “La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l’errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (vadasi tra le tante Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994 e sent. ivi cit. a p. 3.4; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, nn. da 30995 a 30997). Resta, quindi, esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchè siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.)”.

Il principio richiamato fissa il discrimine tra vizio revocatorio ed error iuris, escludendo dal primo ogni asserita errata valutazione, sia in fatto che in diritto, svolta dal Giudice di legittimità.

Nel caso di specie nella sentenza oggetto di revocazione la Corte di legittimità aveva ritenuto soddisfatto il requisito di specificità della clausola appositiva del termine in quanto agevolmente desumibile l’indicazione della zona di lavoro dalla chiara identificazione del luogo con la squadra di appartenenza del lavoratore, puntualmente indicata, e delle mansioni del lavoratore. Si tratta all’evidenza della espressione di una attività valutativa della Corte i cui parametri di fatto su cui è basata (indicazione della squadra di appartenenza) non risultano errati o erroneamente percepiti. Peraltro, deve anche evidenziarsi che non è stato inserito nel motivo di censura, in questa sede, il documento (contratto) da cui dedurre, eventualmente l’errata percezione, circostanza, questa, che depone per la non corretta specificazione della doglianza, quale ulteriore profilo della sua inammissibilità.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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