Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11892 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15581/2014 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO

GALLEANO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 218/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/03/2014, R.G.N. 355/2012.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 7 marzo 2014 la Corte d’appello di Salerno, in accoglimento dell’appello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in riforma dell’appellata sentenza del locale Tribunale n. 6148/2008, rigetta la domanda formulata da P.F. nei confronti del suindicato Ministero al fine di essere ammesso al corso di riqualificazione per l’accesso alla posizione economica C3, espletarne la relativa prova finale, ottenere il conseguente inquadramento e le corrispondenti differenze retributive con accessori di legge;

che la Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa, in primo luogo, che, pur volendo superare la mancata impugnazione del bando della procedura selettiva in oggetto, va rilevato che il ricorrente a fronte della specifica previsione del bando di esclusione del passaggio per saltum dalla posizione economica C1 a quella C3, non ha formulato alcuna richiesta di ammissione, in via d’urgenza, ai correlativi corsi di riqualificazione, optando per la partecipazione al corso diretto al conseguimento della posizione C2, immediatamente successiva a quella di appartenenza;

che pertanto la Corte territoriale considera domanda proposta in sede giudiziaria ictu oculi inammissibile, non essendo ipotizzabile un obbligo del Ministero di predisporre nuovi corsi di riqualificazione C3 – dopo la definizione del relativo iter sin dal marzo 2004 – per consentire al P. di parteciparvi;

che, d’altra parte, la Corte rileva che l’interessato non ha avanzato alcuna richiesta di risarcimento da perdita di chance la quale, se supportata da idonee prove, avrebbe avuto concrete probabilità di ottenere esito favorevole;

che avverso tale sentenza P.F. propone ricorso affidato a tre motivi e illustrato da memoria, al quale oppone difese, con controricorso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in tre motivi;

che con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 24 Cost., in connessione con l’art. 2934 c.c. e con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, sostenendosi che il ricorrente, nel presente giudizio, ha agito per far valere il proprio diritto soggettivo a partecipare alla procedura selettiva per il passaggio dalla posizione economica C1 alla posizione economica C3 e che in tale situazione il giudice del lavoro avrebbe il potere/dovere di disapplicare gli atti della P.A. che si oppongono al riconoscimento di tale diritto e di ordinare all’Amministrazione l’adozione di ogni provvedimento, costitutivo o di condanna, richiesto dalla natura del diritto tutelato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63;

che si aggiunge che il ricorrente ha partecipato alla procedura per la posizione economica C2 perchè era consentita la presentazione di una sola domanda di partecipazione ad un corso di riqualificazione e, d’altra parte, la scelta di non agire in sede cautelare era del tutto personale;

che del tutto irragionevolmente la Corte d’appello afferma l’inammissibilità della domanda azionata data l’avvenuta conclusione delle procedure selettive in oggetto, così premiando l’inadempimento della P.A.;

che con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto discusso tra le parti e decisivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello, sostanzialmente, individuato la data del mese di marzo come discrimine temporale per la proposizione dell’azione senza considerare la lettera inviata in data 6 dicembre 2003 e ricevuta dalla P.A. il 12 dicembre 2003 – prodotta in giudizio e qui riprodotta – con la quale l’interessato ha chiesto l’attivazione del tentativo di conciliazione;

che con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’affermazioni contenute nella sentenza a proposito del risarcimento del danno da perdita di chance, quando il P. aveva chiesto il risarcimento in forma specifica nei su riportati termini, sostenendosi che ove tali affermazioni fossero intese come dirette a sancire l’assenza di prova sul diritto al risarcimento del danno esse potrebbero “creare dei problemi” nella eventuale successiva azione proposta al riguardo;

che l’esame delle censure porta al rigetto del ricorso, per le ragioni di seguito esposte;

che il primo motivo è inammissibile per i profili di censura nei quali vengono richiamati atti e documenti (a partire dal bando del corso di riqualificazione in oggetto) senza osservare, con riguardo a tali atti, il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente, qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali, è tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale e nel contempo a fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali (di recente: Cass. SU 23 settembre 2019, n. 23552 e n. 23553);

che per il resto il primo motivo non è fondato, infatti le censure risultano basate sull’erroneo presupposto dell’assimilabilità della presente fattispecie a quella cui si riferiscono le decisioni di questa Corte richiamate (e allegate), mentre si tratta di situazioni diverse;

che, infatti, nella presente vicenda il ricorrente non solo non ha impugnato la norma del bando che impediva la progressione per saltum, ma non ha neppure proposto alcuna domanda di ammissione per la selezione C1-C3 – anche, eventualmente, per riceverne una dichiarazione di inammissibilità – essendosi limitato a partecipare al corso per il conseguimento della posizione C2;

che nella descritta situazione – diversa da quelle esaminate nelle precedenti decisioni – il ricorrente ha inammissibilmente chiesto al giudice di riattivare una procedura selettiva ormai chiusa dal marzo 2004 sul presupposto di far valere il proprio “diritto soggettivo” alla partecipazione alla procedura selettiva C1-C3;

che, tuttavia, in assenza di alcun tempestivo atto diretto a manifestare la volontà di censurare la mancata possibilità di partecipare all’anzidetta procedura selettiva, la domanda giudiziale del P. nella sostanza risulta diretta a contestare l’esercizio di un potere discrezionale della P.A. in ordine alle modalità di assunzione del personale;

che questo porta ad escludere la configurabilità in suo favore di un diritto soggettivo del tipo indicato;

che, infatti, è pacifico che spetta alla Amministrazione decidere discrezionalmente in ordine ai tempi e alle modalità di assunzione del personale;

che solo dopo che la suddetta scelta è stata operata e se è stata operata nel senso della indizione di un concorso o di una selezione, per i candidati che abbiano partecipato al concorso o alla selezione ovvero ne siano stati illegittimamente esclusi (dopo aver presentato la prescritta domanda) si può ipotizzare la sussistenza di diritti soggettivi al rispetto delle regole procedimentali e/o della corretta gestione della graduatoria e così via, in quanto in tal caso le eventuali scorrettezze riscontrate non investono provvedimenti discrezionali della P.A. ma atti posti in essere dall’Amministrazione nell’esercizio del proprio ruolo di datore di lavoro (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4436; Cass. 22 ottobre 2019, n. 26966);

che solo che se ricorrono tali condizioni è possibile l’esercizio dei poteri di accertamento, costitutivi e di condanna, attribuiti al giudice del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 2 (Cass. 9 gennaio 2019, n. 268);

che con tutta evidenza nella specie tali condizioni non ricorrono come correttamente ha affermato la Corte d’appello e quindi mancano i presupposti per il sorgere del suindicato diritto soggettivo e per l’ipotizzabilità di un obbligo del Ministero di riaprire una situazione concorsuale ormai esaurita per consentirne la partecipazione al ricorrente;

che il secondo motivo è inammissibile perchè il fatto di cui si lamenta il mancato esame – rappresentato dalla lettera inviata dal ricorrente all’Amministrazione per l’attivazione del tentativo di conciliazione – non è affatto decisivo in quanto, come si desume dalla sentenza impugnata e dalle osservazioni precedenti, ai fini del sorgere del diritto di cui si discute non rileva la data di inizio del processo, ma quella di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, domanda che nella specie non è stata presentata;

che anche il terzo motivo è inammissibile in quanto le affermazioni contenute nella parte finale della sentenza a proposito del risarcimento del danno da perdita di chance sono da considerare eccedenti rispetto alla necessità logico-giuridica della decisione;

che esse, quindi, sono da considerare “obiter dicta”, come tali non vincolanti, improduttivi di effetti giuridici e non sono suscettibili di gravame, nè di censura in sede di legittimità (Cass. 11 giugno 2004, n. 11160; Cass. 22 novembre 2010, n. 23635; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1815; Cass. 10 dicembre 2019, n. 32257);

che, in sintesi il ricorso va respinto;

che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

che si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove il relativo versamento risulti dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5500,00 (cinquemilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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