Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11892 del 12/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 12/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 368-2015 proposto da:

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato GIULIO

PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANTONIO LEONARDO FRAIOLI, DANIELA DAL BO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA IMI S.P.A., già BANCA CABOTO S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

CIANNAVEI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FEDERICO M. SQUASSI, MICHELANGELO MONTEFUSCO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato GIULIO

PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANTONIO LEONARDO FRAIOLI, DANIELA DAL BO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 6123/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/06/2014 R.G.N. 7253/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito l’Avvocato GIANDOMENICO LORENZO per l’Avvocato DAL BO DANIELA;

udito l’Avvocato CIANNAVEI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 6123/2013 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale capitolino con cui era stata respinta la domanda di M.M. contro la Banca Caboto spa (ora Banca IMI spa) volta ad ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, l’indennità di cessazione del rapporto, il risarcimento del danno nonchè il pagamento integrale delle provvigioni indirette in relazione al rapporto di agenzia a tempo indeterminato intrattenuto con GenerComit Distribuzione Sim spa; con la stessa decisione la Corte ha confermato la gravata sentenza anche nella parte in cui era stata ritenuta prescritta la domanda riconvenzionale della Banca diretta alla condanna del M. al pagamento dell’indennità di preavviso.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della propria deliberazione, hanno precisato che, dai documenti di cui al n. 15 della produzione in primo grado del M. e dalle altre risultanze istruttorie, non era stato provato il diritto di quest’ultimo a recedere per giusta causa e ciò prescindendo dalla necessità di indagare sulle ragioni delle presentate dimissioni; i medesimi giudici hanno, poi, affermato che il diritto alle provvigioni indirette, vantate dal ricorrente, era prescritto non contenendo le due lettere di messa in mora alcun riferimento specifico a tale voce, così come era prescritta la domanda riconvenzionale della Banca oggetto di appello incidentale.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.M., affidato a tre motivi.

4. Resiste con controricorso la Banca IMI spa e propone contestualmente ricorso incidentale cui resiste, a sua volta, con controricorso ex art. 370 c.p.c. il M. il quale deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo M.M. denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1749, 1175 e 1375 c.c.; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5); violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c.. In particolare lamenta, in relazione alla affermazione contenuta in sentenza secondo cui “le frequenti doglianze dei promotori finanziari da lui coordinati facevano riferimento a comportamenti posti in essere attraverso propri dipendenti dalla Banca Commerciale Italiana (BMI) con la quale GenerComit Distribuzione Sim spa aveva sottoscritto convenzioni dirette a collaborare efficacemente nell’acquisizione della clientela”, che non era stato considerato che la Banca Commerciale Italiana spa partecipava delle quote di GenerComit Distribuzione Sim spa per cui non si trattava di soggetti completamente distinti; inoltre si duole che non erano state considerate le “patenti violazioni degli obblighi legali e contrattuali da parte della stessa società preponente e non già di Banca Commerciale Italiana”; infine lamenta che erano stati completamente ignorati il contenuto decisivo della lettera integrativa al mandato di agenzia del 1° marzo 1989 che dimostrava come la sua attività non si fosse limitata soltanto ad una mera formazione e coordinamento, mentre vi era stata una vera e propria compartecipazione ai risultati economici conseguiti dal gruppo di oltre 100 promotori finanziari di cui era responsabile, nonchè quello della lettera integrativa al mandato di agenzia del 31.1.1995 dalla quale risultava esplicitamente l’attribuzione anche dell’attività di supervisione dell’intera Area di riferimento.

6. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., art. 410 e 420 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) perchè si sostiene che, se anche le due lettere di messa in mora fossero inidonee ad interrompere la prescrizione, comunque nel tentativo di conciliazione erano state correttamente esplicitate le voci per le quali avrebbe agito in giudizio (“differenze provvigionali”).

7. Con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 412 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte di appello ritenuto di ravvisare una diversità tra le domande svolte in sede giudiziale rispetto a quelle richieste nel tentativo di conciliazione, senza però dichiarare improcedibile la domanda.

8. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Banca IMI spa censura, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte della sentenza di appello ove si è ritenuta prescritta la domanda relativa al diritto all’indennità sostitutiva del preavviso per l’applicazione del termine quinquennale e non, invece, decennale come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

9. Il ricorso principale va respinto mentre quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

10. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

11. Deve rimarcarsi che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile nel caso concreto) introduce un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. n. 19881 del 22.9.2014).

12. Il motivo citato non rispetta il dettato di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 perchè si limita in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente esaminate dalla Corte di merito, che ha congruamente escluso, sulla base della documentazione in atti, che: 1) le frequenti doglianze dei promotori finanziari da lui coordinati facevano riferimento a comportamenti posti in essere dalla Banca Commerciale Italiana con la quale la GenerComit Distribuzione SIM spa aveva sottoscritto convenzioni di collaborazione; 2) le condotte che avrebbero dovuto giustificare il diritto del M. a recedere per giusta causa avevano come destinatari i promotori finanziari e non il M. medesimo; 3) non risultava provato che le suddette condotte avessero impedito al M. lo svolgimento delle sue funzioni di formazione e di coordinamento.

13. Quanto, invece, alla dedotta omissione di attività istruttoria, va ribadito che nel rito del lavoro l’esercizio di poteri istruttori involge un giudizio di opportunità rimesso al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, incensurabile se correttamente motivato (Cass. n. 370 del 15.1.1999; n. 6713 dell’1.7.99; n. 3505 dell’11.3.2002; sent. n. 12717 del 25.5.2010; n. 7119 del 16.5.2002). E, nel caso di specie, si è ritenuta, in sostanza, la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione prodotta per cui i fatti rilevanti ai fini del decidere erano stati già ritenuti dimostrati senza alcuna necessità di ulteriore integrazione.

14. Il secondo e terzo motivo, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.

15. Entrambi non sono fondati.

16. In ordine alla violazione dell’art. 412 bis c.p.c., per non avere la Corte di merito dichiarato improcedibile la domanda di pagamento delle provvigioni perchè considerata diversa da quella oggetto del tentativo di conciliazione, deve osservarsi che, non avendo ritenuto il Tribunale di sollevare alcuna questione di procedibilità non oltre l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., i giudici di seconde cure non avrebbero potuto rimettere in discussione la citata problematica (si veda Cass. Sez. Lav. Sent. n. 15956 del 16.8.2004).

17. Con riferimento, invece, alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., artt. 410 e 420 c.p.c., va rimarcato che, in tema di interruzione della prescrizione, perchè un atto abbia efficacia interruttiva, deve contenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. n. 25500 del 30.11.2006; n. 3371 del 12.2.2010; n. 24656 del 3.12.2010).

18. Ne consegue che non è ravvisabile, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, tale requisito nella mera richiesta, nel tentativo di conciliazione, delle “differenze provvigionali” quando, invece, la istanza si riferiva alla richiesta di pagamento dell’importo di Euro 143.547,34 allo specifico titolo di differenze non percepite sulle commissioni passive (cd. “over”).

19. Infine, il motivo di cui al ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

20. La società, che ha rubricato il vizio prospettato come error in judicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c.), ha infatti violato il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione oramai canonizzato nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

21. Invero, la Banca IMI spa ha omesso di indicare specificamente quando il rapporto di agenzia sia effettivamente cessato onde consentire una idonea ed esaustiva valutazione sulla decorrenza da cui calcolare il termine prescrizionale.

22. Nè ha precisato con esattezza, sotto l’aspetto del “come”, del “dove” e del “quando”, i dati decisivi della questione sottoposta alla Corte.

23. Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicchè impone alla parte ricorrente di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell’individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale (in termini Cass. Sez. Un. sent. 11653/2006; Sez. 6 – 3 sent. n. 16103/2016).

24. La ricorrente incidentale, invece, nella doglianza si è limitata ad affermare che “il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso si prescrive in dieci anni e non in cinque, come anche ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito” che riportava senza, però, specificare lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, nonchè le condizioni e i presupposti necessari per un corretto scrutinio del motivo.

25. Del resto, va rimarcato che il controricorso, quando racchiuda anche un ricorso incidentale, deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l’esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto dell’art. 371 c.p.c., comma 3, e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, sicchè è inammissibile anche ove si limiti ad un mero rinvio all’esposizione contenuta nel ricorso principale e non sia possibile, nel contesto dell’impugnazione, rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (cfr. in questi termini Cass. sent. n. 18483 del 21.9.2015).

26. La non fondatezza dei ricorsi, sia principale che incidentale, induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità in virtù del criterio della soccombenza reciproca. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA