Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11892 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 06/05/2021), n.11892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33242-2018 proposto da:

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL

VIGNOLA 11, presso lo studio dell’avvocato GENNARO LEONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO SCISCA;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 205/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte di appello di Messina con la sentenza n. 205/2018 aveva parzialmente riformato la decisione con cui il Tribunale di Messina aveva rigettato l’opposizione presentata da G.B. al preavviso di fermo amministrativo notificatogli il 18.10.2008 relativo a pretese azionate con cinque cartelle esattoriali. La corte territoriale aveva ritenuto parzialmente fondata l’opposizione solo con riferimento ad una delle cinque cartelle in quanto, per essa, valutato prescritto il credito azionato. Per le altre quattro aveva invece ritenuto infondata l’opposizione poichè, attesa la avvenuta notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo, rispetto alle stesse ed al credito azionato, non era decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la notifica delle predette cartelle e la data di notifica del preavviso di fermo.

Avverso tale ultima statuizione proponeva ricorso in cassazione il Gugliotta affidandolo a due motivi.

L’Inps e Riscossione Sicilia spa rimanevano intimati.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per la mancata, omessa e/o errata valutazione della produzione documentale allegata da Riscossione Sicilia spa ai fini della prova della irregolare notifica delle cartelle di pagamento.

Con tale motivo parte ricorrente si duole della omessa corretta valutazione della prova della notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo e si duole altresì della statuizione della Corte territoriale circa la non contestazione da parte del Gugliotta sulla avvenuta notifica delle cartelle.

Il motivo è inammissibile. La sentenza in esame statuisce specificamente sulla avvenuta regolare notifica delle cartelle anche soggiungendo che tale regolarità era stata confermata dal Gugliotta con l’atto di opposizione dinanzi al tribunale di Messina.

Tale specifica, duplice statuizione non ha trovato nella attuale censura una altrettanto specifica allegazione di contrasto suffragata da idonei argomenti di valenza contraria. Il ricorrente non ha infatti confutato il dictum del giudice di appello circa la conferma del Gugliotta (sulla regolarità delle notifiche) contenuta nell’atto di opposizione (pag. 2) con la eventuale produzione dell’atto in questione. La censura è pertanto affetta da carenza di specificazione, requisito, questo, anche richiesto dalla tipologia del vizio denunciato e dalla necessaria indicazione del come e dove il “fatto storico” di cui si assume la omissione sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 23238/2017).

2) Con il secondo motivo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.), è denunciata la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, dell’art. 416 c.p.c., comma 1 e 3 e dell’art. 2697 c.c. per la intervenuta prescrizione dei crediti e la carenza di prova sugli atti interruttivi.

Parte ricorrente si duole, in particolare, dell’utilizzo dei documenti tardivamente prodotti da Riscossione Sicilia in violazione dell’art. 416 c.p.c. e della irregolarità degli stessi in quanto depositati in copia e non in originale.

Il motivo risulta inammissibile in quanto la doglianza sulla tardività delle produzioni documentali avrebbe dovuto essere formulata dinanzi alla stessa corte territoriale e di tale circostanza, il ricorrente avrebbe dovuto dar conto nella attuale censura con la precisazione del dove, come e quando le ragioni in tal senso proposte erano state formulate dinanzi al giudice del merito. L’assenza di dette specificazioni rende inammissibile tale profilo della censura, restando assorbita ogni ulteriore ragione proposta.

Il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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