Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11891 del 12/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 12/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25396-2011 proposto da:

PFIZER ITALIA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 21/23 (STUDIO BOURSIER NIUTTA E PARTNERS), presso lo

studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALDO BOTTINI, RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, FRANCO TOFFOLETTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO

SALADINI, CHRISTIAN LUCIDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

sul ricorso 13199-2012 proposto da:

PFIZER ITALIA S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALDO

BOTTINI, FRANCO TOFFOLETTO, FEDERICA PATERNO’, giusta delega in

atti;

– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –

contro

L.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO

SALADINI, CHRISTIAN LUCIDI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 324/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/04/2011 R.G.N. 688/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato GAROFALO BENEDETTA per delega verbale Avvocato DE

LUCA TAMAJO RAFFAELE;

udito l’Avvocato LUCIDI CHRISTIAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso: per R.G. 25396/2011 il rigetto del

primo e secondo motivo del ricorso e accoglimento del terzo motivo;

per R.G. 13199/2012 assorbiti entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza parziale n. 324/2011, depositata il 26 aprile 2011, la Corte di appello di Ancona, accolto il gravame del lavoratore, dichiarava illegittimi i contratti a termine stipulati da L.C. e Pharmacia Italia S.p.A. (poi Pfizer Italia S.r.l.) rispettivamente con la causale “a fronte di ragioni di carattere produttivo per supporto all’incremento volumi produttivi” (periodo 15 giugno – 16 settembre 2005) e con la causale “a fronte di ragioni di carattere produttivo per Sutent cps – Clinica Supply, Ipren e Medrol reformulation” (periodo 2 novembre 2005 – 28 febbraio 2006).

La Corte di appello escludeva anzitutto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che i contratti si fossero risolti per mutuo consenso, stante l’irrilevanza del mero decorso del tempo in assenza di specifici fatti e circostanze da cui desumere una volontà di rinuncia al proprio diritto da parte del lavoratore, tali non potendo ritenersi i contratti di lavoro a carattere precario venuti ad esistenza successivamente allo scadere dei rapporti a termine, in quanto diretti a consentire l’indispensabile sostentamento del soggetto altrimenti disoccupato; la Corte osservava, poi, che non era sufficiente dedurre una qualche necessità di disporre di un maggior apporto lavorativo per alcune mansioni, perchè potesse desumersi la conseguente necessità di effettuare assunzioni a termine, dovendosi avere riguardo al contesto globale dell’azienda e, in concreto, alla possibilità di far fronte alle maggiori necessità di produzione in taluni reparti con il normale governo del personale presente nell’organico complessivo.

Con sentenza definitiva n. 904/2011, depositata il 29 novembre 2011, la Corte di appello di Ancona condannava la società al risarcimento del danno, L. n. 183 del 2010, ex art. 32 nella misura di sei mensilità della retribuzione globale di fatto, sul rilievo della illegittima stipula di due contratti a termine.

Avverso la sentenza parziale n. 324/2011 ha proposto ricorso per cassazione (R.G. n. 25396/2011) la Pfizer Italia S.r.l. con tre motivi, illustrati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso.

Avverso la sentenza definitiva n. 904/2011 ha proposto ricorso per cassazione (R.G. n. 13199/2012) la società con unico motivo, assistito da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale, cui ha a sua volta resistito la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi, in quanto relativi alla medesima causa.

Con il primo motivo del ricorso proposto nei confronti della sentenza parziale, la società, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., art. 1419 c.c., comma 2, artt. 1422, 1427 e 1431 c.c. e art. 100 c.p.c., censura la sentenza impugnata per non avere adeguatamente considerato, ai fini della configurabilità della risoluzione per mutuo consenso, il rilevante periodo (quattro anni) intercorso fra la cessazione del secondo contratto e la notifica del ricorso introduttivo e inoltre per avere trascurato altre circostanze (assenza di contestazioni; occupazione in altri posti di lavoro; durata complessiva del rapporto con la società di soli sei mesi) in grado di qualificare il comportamento del lavoratore come abdicativo.

Con il secondo motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c.. n. 5, la ricorrente censura la sentenza per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al lungo lasso di tempo trascorso in stato di inerzia e alle altre circostanze indicate nel motivo precedente.

Con il terzo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 2697 c.c., la ricorrente censura la sentenza per avere posto a carico del datore di lavoro un onere probatorio aggiuntivo rispetto alle previsioni legislative, imponendogli di dimostrare non soltanto la sussistenza di una temporanea ragione organizzativa e/o produttiva ed il nesso di causalità fra tale ragione e l’assunzione del lavoratore a termine ma anche l’inevitabilità dell’assunzione a termine.

Il primo e il secondo motivo, che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

La Corte di appello si è, infatti, attenuta al consolidato orientamento, per il quale “ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto, non rileva il semplice reperimento di altra occupazione, che, rispondendo ad esigenze di sostentamento quotidiano, non indica la volontà del lavoratore di rinunciare ai propri diritti verso il precedente datore di lavoro” (Cass. n. 21310/2014).

D’altra parte, questa Corte ha più volte precisato che “affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 13535/2015).

E’ invece fondato, e deve essere accolto, il terzo motivo di ricorso.

Come più volte ribadito da questa Corte, il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 nel cui vigore risultano stipulati i due contratti dedotti in giudizio, impone al datore di lavoro unicamente l’onere “di indicare in modo circostanziato e puntuale le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle sue esigenze, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa sia chiamata a realizzare, nonchè l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa” (Cass. n. 208/2015; conforme Cass. n. 10033/2010).

Nell’accoglimento del ricorso proposto dalla società avverso la sentenza parziale restano assorbiti i ricorsi della stessa e del lavoratore avverso la sentenza definitiva n. 904/2011, ricorsi con i quali è stata denunciata, da Pfizer Italia S.r.l., la violazione di norme di legge (L. n. 604 del 1966, artt. 32 e 8) nonchè illogica e carente motivazione, per avere la Corte utilizzato un solo criterio per la determinazione dell’indennità, pur a fronte di una disposizione (art. 8) che richiede la necessaria concorrenza di tutti i criteri previsti; con i quali, dal lavoratore, è stata denunciata la violazione delle medesime norme, avendo il giudice di merito quantificato erroneamente l’indennità in misura inferiore alla media, nonostante che quattro dei cinque criteri di cui all’art. 8 fossero più favorevoli alla sua posizione che a quella della società.

La sentenza n. 324/2011 della Corte di appello di Ancona deve, pertanto, essere cassata in relazione al terzo motivo del ricorso di Pfizer Italia S.r.l. e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa Corte in diversa composizione la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

la Corte, riunito il R.G.M. 25396/201 a quello R.G. n. 13199/2012, accoglie il terzo motivo del ricorso R.G. n. 25396/2011, rigettati il primo e il secondo e assorbiti il ricorso principale e quello incidentale iscritti al n. 13199/2012; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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