Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11891 del 06/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 06/05/2021), n.11891
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 5751-2020 proposto da:
RASTELLI QUINTINO, difensore di R.G., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BORMIDA 1, presso lo studio dell’avvocato
MARCO RICCIONI, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 30864/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 26/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA
MARIA LEONE.
Fatto
RILEVATO
Che:
L’Avv. Quintino Rastelli, difensore e procurato di R.G. nel procedimento n. 11737/2016, nel quale era stata pronunciata la sentenza di questa corte n. 30864/2019, aveva proposto istanza di correzione dell’errore materiale della predetta sentenza nella parte in cui, a seguito della condanna di Poste Italia spa al pagamento delle spese processuali in favore di R.G., non aveva provveduto alla distrazione delle medesime spese nei confronti del difensore antistatario.
Con l’istanza in questione, l’Avv. Rastelli, munito di procura speciale anche relativa alla istanza di correzione in questione, chiedeva la correzione della predetta sentenza.
Poste Italiane spa rimaneva intimata
Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1)Con la sentenza n. 30864/2019 questa Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso di Poste Italiane spa avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila n. 1173/2015 ed aveva condannato la società al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della controricorrente R.G., nella misura di Euro 3.500,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed esborsi in Euro 200,00 oltre accessori di legge.
L’avvocato Rastelli ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale poichè le spese liquidate non erano state distratte in favore del procuratore antistatario, pur se tale dichiarazione di antistatarietà era contenuta nelle conclusioni rese in sede di costituzione di nuovo difensore della R. (doc. 3).
2) la presenza in atti della richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario evidenzia come l’errore in questione sia frutto di una mera omissione nella stesura materiale del dispositivo emendabile in sede di correzione dell’errore materiale (Cass. 12437/2017). L’istanza deve quindi essere accolta.
PQM
La Corte visto l’art. 391 c.p.c. dispone che nella sentenza n. 30864/2019 di questa Corte, nella parte dispositiva, successivamente alla liquidazione delle spese venga inserita la dicitura “con distrazione al procuratore antistatario”.
Manda la cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021