Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11890 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 09/06/2016), n.11890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28103-2013 proposto da:

C.G., ((OMISSIS)) in proprio ed in qualità

di socio della ASSIDUCALE SNC di C.G. e C.,

C.R. (OMISSIS)) in proprio ed in qualità di

socia, elettivamente domiciliati in R.V.V.D.N.1., presso

lo studio dell’avvocato N.M., che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati N.Z.K.

C. giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO ASSIDUCALE SNC DI C.G. & C. SNC,

B.N., M.S., Z.R., L.

G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 348/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

7/05/2013, depositata il 04/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato N.M. difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 28103/2013:

“La Corte di Appello ha respinto il reclamo proposto da C. G. e C.R. avverso la sentenza del tribunale di Urbino con la quale era stato dichiarato il fallimento della s.n.c. Assiducale di C.G..

A sostegno della decisione assunta ha rilevato:

l’irrilevanza, in ordine alla configurazione dell’insolvenza del fatto che l’attivo sia complessivamente superiore al passivo se tale attivo, come nella specie, sia caratterizzato dalla presenza di beni di non facile nè rapida liquidabilità che non consentano la copertura dei debiti con mezzi ordinari e alle ordinarie scadenze;

non è necessaria una pluralità di creditori per l’apertura di una procedura concorsuale essendo sufficiente che un solo debito denoti l’incapacità imprenditoriale di fronteggiare impegni e scadenze;

la genesi della decozione è irrilevante poichè ciò che rileva è l’incapacità dell’imprenditore, in sè considerata a far fronte alle obbligazioni assunte;

non è necessario che il credito sia sostenuto da titolo giudiziale od esecutivo, essendo ammissibile un accertamento incidentale sulla legittimità dell’istanza; nella specie non sono state estinte le obbligazioni assunte e il credito dell’istante non è stato contestato sotto il profilo delle prestazioni mentre la cessione d’azienda posta a base della contestazione relativi a crediti da lavoro è rimasta indimostrata.

Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società fallita sulla base di quattro motivi.

I primi due motivi hanno ad oggetto l’insufficiente e contraddittoria motivazione sui crediti contestati in ordine ai quali si sostiene che la Corte d’Appello non abbia verificato con attenzione le dichiarazioni rese e gli atti di causa.

Nel terzo motivo viene dedotta l’omessa motivazione in ordine alla valutazione d’incapacità della società fallita a far fronte alle obbligazioni assunte, senza considerare che si trattava di un’Agenzia di assicurazioni che ha sempre provveduto a far fronte ai propri impegni e che i soci della società in nome collettivo avevano provveduto a costituire una nuova Agenzia di assicurazione così impedendo agli stessi di saldare i propri debiti.

I tre motivi sono inammissibili in quanto non prospettati alla luce del nuovo paradigma normativo fissato nel novellato art. 360 c.p.c., n. 5 e perchè si limitano a prospettare un diverso esame dei fatti, rispetto a quello esaurientemente ed incensurabilmente compiuto dalla Corte d’Appello.

Il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 2556 c.c. che prescrive la forma scritta per il trasferimento d’azienda ma, afferma la parte ricorrente solo ad probationem. Nella specie era sufficiente applicare il regime legale della successione nei contratti per escludere i debiti da lavoro in capo alla società fallita.

La censura è manifestamente infondata dal momento che la successione nei contratti,stabilita nell’art. 2558 c.c.. non esclude la solidarietà passiva del cedente ex art. 2560 c.c. salvo diverse pattuizioni da provarsi per iscritto. In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il collegio condivide senza rilievi la relazione, rigetta il ricorso.

Non si dà luogo alla statuizione delle spese processuali in mancanza della costituzione della parte resistente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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