Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11890 del 06/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11890
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22100-2020 proposto da:
ENEL PRODUZIONE SPA, ricorrente che non ha depositato il ricorso
entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
ASBUC CASALE SAN NICOLA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati ENNIO ROSSI, RODOLFO LUDOVICI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 5454/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 23/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che Asbuc Casale San Nicola per resistere al ricorso per cassazione notificatogli da ENEL Produzione s.p.a., avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma in data 23/7/2019, ha depositato controricorso con ricorso incidentale e successiva memoria; considerato che la ricorrente non ha provveduto a depositare in cancelleria il ricorso con la prova dell’avvenuta notifica, corredato dai documenti previsti dall’art. 369 c.p.c.;
che la norma di cui detto prescrive che l’adempimento in parola debba aversi entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione a pena d’improcedibilità e che, di conseguenza il ricorso principale deve essere detto improcedibile.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso incidentale tardivo, a cagione dell’improcedibilità di quello principale, è divenuto inefficace (cfr. Cass. nn. 19188/2018, 14497/2020);
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;
considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara il ricorso principale improcedibile e quello incidentale inefficace; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021