Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1189 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giusep – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 02353/2014 R.G. proposto da:

Associazione Benefit Club, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Guido

Gaeta, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma via

G. Palumbo 26.

ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. 80224030587), in persona del direttore

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 173/08/2013 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il giorno 5 giugno 2013.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14

ottobre 2020 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Associazione Benefit Club impugnò l’avviso di accertamento spiccato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA, per l’anno d’imposta 2007.

L’impugnazione venne integralmente accolta in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza depositata il giorno 5 giugno 2013, lo accolse parzialmente, rideterminando i maggiori redditi conseguiti per effetto del mancato riconoscimento della deducibilità di taluni costi.

Avverso la detta sentenza, l’Associazione Benefit Club ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, occorre rilevare la tardività ex art. 370 c.p.c. del controricorso dell’Agenzia delle Entrate, considerato che l’odierno ricorso proposto dell’Associazione Benefit Club risulta notificato il 16 gennaio 2014, mentre il detto controricorso è stato consegnato all’ufficio postale, per la notifica a mezzo posta, soltanto il successivo 26 febbraio 2014, decorso il termine di venti giorni a partire dalla scadenza (5 febbraio 2014) di quello fissato per il deposito del ricorso.

2. Con il primo motivo deduce l’Associazione Benefit Club la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 4, nonchè dell’art. 115 c.p.c., poichè erroneamente la commissione tributaria regionale ha ritenuto non deducibili sia i costi relativi alla locazione dell’immobile ove era esercitata l’attività sportiva, che i compensi corrisposti ai maestri sportivi.

2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), considerato che il giudice di merito, in maniera contraddittoria, da un lato, ha ritenuto l’attività svolta dalla contribuente come imprenditoriale e, dall’altro, non ha riconosciuto i costi necessari per lo svolgimento della medesima attività.

2.1. I due motivi, meritevoli di esame congiunto per la comunanza dell’oggetto, sono entrambi inammissibili, in quanto la ricorrente lamentando plurime violazioni di legge, in realtà intende sottoporre alla Corte una rivalutazione nei merito degli elementi indiziari già ampiamente esaminati e valutati dal giudice di merito, il quale ha ritenuto i costi indicati in dichiarazione dalla contribuente, per un verso, carenti della prova dell’effettivo pagamento e, per altro verso, privi del necessario requisito dell’inerenza all’attività d’impresa esercitata.

è noto, del resto, che in tema di ricorso per cassazione, la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 17/01/2019, n. 1229; Cass. 27/12/2016, n. 27000).

2.2. Parimenti inammissibile è poi il primo motivo relativamente ai soli oneri sostenuti per la locazione degli immobili, in quanto l’odierna ricorrente non censura entrambe le rationes decidendi poste a fondamento della decisione, limitandosi a contestare la mancata prova degli esborsi sostenuti, ma non anche la negata inerenza degli stessi all’attività d’impresa esercitata, pure espressamente affermata in questo caso dalla commissione tributaria regionale.

2.3. Inammissibile, infine, è pure la doglianza riferita al vizio di motivazione, atteso che, poichè è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la cui riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053).

E nella vicenda all’esame non v’è spazio per censurare la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione resa, in difetto della puntuale allegazione di un fatto storico oggetto di discussione tra le parti, di cui sia stato omesso l’esame.

3. Nulla sulle spese, attesa l’inammissibilità per tardività del controricorso. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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