Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1189 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. I, 21/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 21/01/2020), n.1189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 17844-2018 r.g. proposto da:

Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori ” T.C.”,

in liquidazione e concordato preventivo, (cod. fisc. (OMISSIS)), con

sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale

apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Giampaolo Mardegan,

Salvatore Sanzo e Umberto Tombari, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell’Avvocato

Maria Cristina Salvucci;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, (P.I. (OMISSIS)), in persona del Presidente della

regione legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,

giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dall’Avvocato Franceschina Talarico dell’Avvocatura Regionale,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino n. 12, presso lo

studio dell’Avvocato Graziano Pungì;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, depositata

in data 4.12.2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

3/7/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Matteis Stanislao, che ha chiesto la inammissibilità ovvero il

rigetto del ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale;

udito, per la ricorrente, l’Avv. Giampaolo Mardegan e l’Avv.

Salvatore Sanzo, che hanno chiesto accogliersi il proprio ricorso;

udita, per la controricorrente, l’Avv. Franceschina Talarico, che ha

chiesto respingersi l’avverso ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro – decidendo sull’appello principale proposto dalla Regione Calabria nei confronti della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori ” T.C.” e su quello incidentale presentato da quest’ultima, in relazione alla sentenza emessa in data 10 novembre 2015 dal Tribunale di Catanzaro (con la quale quest’ultimo, dopo aver affermato la giurisdizione del g.o. in relazione alla domanda avanzata dalla predetta fondazione, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore della fondazione della somma pari ad Euro 25.822.845 quale fondo di dotazione iniziale per l’acquisizione delle attrezzature e tecnologie per il centro oncologico “previa verifica della regolarità formale delle procedure di acquisto, della congruità dei prezzi e dell’efficienza delle attrezzature”, oltre che della somma pari ad Euro 47.50003.000, quale fondo di dotazione iniziale per il funzionamento delle attività della Fondazione per gli anni 2006 e 2007 e della ulteriore somma pari ad Euro 7.893.214,18, quale differenza tra il contributo deliberato dalla Regione Calabria per l’attività della fondazione negli anni 2009 e 2010 e gli importi a tale titolo effettivamente erogati) – ha, in riforma della sentenza impugnata, accolto l’appello principale proposto dalla Regione Calabria, rigettando, pertanto, tutte le domande proposte dalla predetta Fondazione T.C. e condannando quest’ultima alla restituzione in favore della Regione Calabria delle somme percepite in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale ex art. 186 ter c.p.c., pari ad Euro 7.893.214,18.

La corte del merito ha ritenuto, in primo luogo, infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del g.o. sollevata sempre dalla Regione Calabria, evidenziando che il titolo – in base al quale la fondazione aveva agito aveva natura contrattuale e che, pertanto, il petitum e la causa petendi della domanda afferivano alla tutela di diritti soggettivi e che, comunque, non era neanche rintracciabile un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, ai sensi D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. a, n. 2; ha respinto anche l’eccezione processuale di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario, stante la mancata partecipazione del predetto ente al negozio di fondazione; ha, infine, respinto l’eccezione di infrazionabilità del credito oggetto della domanda giudiziale, in relazione alla diversa somma di Euro 6.570.722, già oggetto di richiesta di tutela monitoria da parte della fondazione; ha rigettato, inoltre, l’eccezione di difetto di legittimazione ad causam e ad processum della Fondazione T.C. perchè posta in liquidazione, eccezione sempre sollevata dalla Regione Calabria nell’ottavo motivo dell’appello principale; ha ritenuto, invece, parzialmente fondato il sesto motivo dell’appello principale in ordine all’eccepita prescrizione del credito per le annualità 2006 e 2007, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4 (trattandosi di pagamenti con scadenza periodica) e non potendosi ritenere interrotta la prescrizione dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto in data 27.7.2011, così decretando l’estinzione per prescrizione del credito azionato dalla fondazione per l’anno 2006; in relazione al quarto motivo dell’appello principale e al primo motivo incidentale, la corte distrettuale – dopo aver ricordato che la costituzione della Fondazione T.C. promana da un progetto voluto dalla Regione Calabria e dall’Università Magna Grecia, volto alla creazione di un centro oncologico d’eccellenza nel territorio regionale, sulla base del protocollo d’intesa raggiunto ai sensi del D.Lgs. n. 517 del 1999 e dalla L.R. n. 11 del 2004 (approvato con la Delib. giunta regionale 25 ottobre 2004, n. 799) e dopo aver evidenziato che la trasformazione in IRCCS di diritto privato e in ente pubblico non si era realizzata per la dichiarazione di incostituzionalità delle L.R. n. 35 e L.R. n. 50 – ha osservato, in riferimento all’art. 4 dello statuto della fondazione per le dotazioni iniziali, che, per le dotazioni di attrezzature per Euro 25.822.845, quest’ultime erano già nella disponibilità dell’altra socia fondatrice Università Magna Grecia, per espressa previsione statutaria, e che, pertanto, non poteva riconoscersi alla fondazione un corrispondente diritto patrimoniale per la predetta somma pari ad Euro 25.822.845, direttamente azionabile nei confronti della Regione Calabria, dovendosi, al contrario, riconoscersi il diritto della fondazione ad acquisire le attrezzature e le tecnologie già nella disponibilità della socia fondatrice Università Magna Grecia; ha, inoltre, osservato – quanto al quinto motivo dell’appello principale e al secondo motivo dell’appello incidentale – che, in relazione ai contributi per le annualità 2005, 2006 e 2007, per l’annualità 2005 non era dato rintracciare domanda giudiziale e per l’annualità 2006 il relativo credito era stato già dichiarato prescritto; ha, infine, evidenziato, per l’annualità 2007, che, qualora si accedesse alla tesi interpretativa secondo cui l’art. 4 dello statuto della fondazione avrebbe previsto un contributo fisso annuale pari a 50 milioni di Euro (a prescindere da qualsiasi verifica di effettiva erogazione delle prestazioni), allora tale disposizione statutaria sarebbe nulla per violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 quinques e 8 sexies (per come richiamati dal D.Lgs. n. 517 del 1999, artt. 8 quinques e 8 sexies), norme che pongono l’espresso divieto di corrispondere somme gravanti sul fondo sanitario regionale, al di fuori delle prestazioni effettivamente erogate, in violazione degli obblighi inderogabili stabiliti dalle leggi finanziarie e dal piano di stabilità adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 174; la corte territoriale ha, inoltre, evidenziato che, anche nel protocollo di intesa intercorso tra i soci fondatori (approvato con Delib. giunta regionale n. 799 del 2004), era stato esplicitato il criterio secondo cui il contributo annuale dovesse essere parametrato al numero di posti letti attivati e alla prestazioni effettivamente erogate; quanto al settimo motivo dell’appello principale (esaminato congiuntamente al terzo motivo dell’appello incidentale), la corte di appello – dopo aver ricordato che la fondazione non aveva contestato che la liquidazione dei minori importi indicati per le annualità 2009 e 2010 (rispetto ai tetti massimi di spesa) non corrispondeva alle maggiori prestazioni erogate – ha evidenziato come la fondazione non avesse dimostrato, come era suo onere, l’erogazione di prestazioni sanitarie per i maggiori importi richiesti.

2. La sentenza, pubblicata il 4.12.2017, è stata impugnata dalla Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori ” T.C.” con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito la Regione Calabria con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La Fondazione T.C. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, – si duole dell’esclusione del conferimento finanziario iniziale previsto dall’art. 4, comma 1 dello statuto della fondazione. Si denuncia, in primo luogo, l’evidente violazione dei criterio di interpretazione letterale e logica dei contratti. Si sarebbe, inoltre, ignorato da parte della corte territoriale anche il significato giuridico-economico della nozione di conferimento, per come delineato dagli artt. 2247,2253 e 2244 c.c.. Evidenzia ancora la parte ricorrente che la corte di appello avrebbe disatteso due ulteriori indici testuali della clausola statutaria sopra indicata, e cioè, da un lato, la destinazione del conferimento finanziario iniziale all’acquisto delle dotazioni funzionali alle attività della fondazione e, dall’altro, la disponibilità già attuale delle predette dotazioni. Ne consegue che, secondo la corretta esegesi letterale e logica dei predetti indici testuali della norma negoziale in esame, il successivo acquisto prefigurato da quest’ultima non poteva che intervenire tra la neo-costituita fondazione (quale acquirente, una volta munita della relativa provvista, grazie all’apposito conferimento finanziario iniziale della Regione) e l’Università, quale attuale proprietaria delle attrezzature. Non avrebbe fondamento – aggiunge sempre la ricorrente – il criterio interpretativo invocato dalla corte di merito in relazione all’art. 1362 c.c., comma 2, ed in riferimento alla richiamata circostanza ostativa secondo cui la Fondazione non aveva comunque proceduto autonomamente al sopra descritto acquisto delle attrezzature, e ciò ove si consideri che, secondo la chiara previsione statutaria in esame, la provvista necessaria a tal fine sarebbe dovuta derivare alla fondazione proprio dal conferimento della Regione appositamente destinato allo scopo. Eguale violazione del parametro interpretativo, dettato dall’art. 1362 c.c., comma 2 sarebbe rintracciabile nell’ulteriore argomento utilizzato nella motivazione impugnata, secondo il quale la medesima somma era stata richiesta giudizialmente alla Regione da parte della Università in adempimento del medesimo obbligo, stante la natura unilaterale dell’atto costitutivo della fondazione e la necessità di prendere in considerazione solo comportamenti comuni ad entrambe le parti.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1367,1362 e 1363 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 7,D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 quinquies e 8 sexies e L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 174, nella parte in cui la motivazione impugnata aveva ritenuto, erroneamente interpretando l’art. 4 dello statuto, che l’obbligo contributivo annuale fosse limitato al rimborso delle sole prestazioni sanitarie effettivamente erogate dalla fondazione.

Più in particolare, si denuncia:

2.1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1367,1362 e 1363 c.c.. Si osserva che il criterio di c.d. conservazione dettato dall’art. 1367 c.c. – lungi dal poter condurre ad una sostituzione forzosa della volontà delle parti, pur di preservarne l’attitudine ad esplicare effetti – è invece destinato ad operare come criterio solo sussidiario di esegesi dei contratti. Nè può essere invocato, con un’indebita inversione applicativa, il richiamo al criterio soggettivo del pregresso comportamento delle parti, giacchè tale richiamo era stato effettuato dalla corte di merito solo come conferma e riprova della conclusione interpretativa fondata sul criterio conservativo degli effetti del contratto. Contrariamente – osserva ancora la ricorrente – in base alla complessiva valutazione delle clausole statutarie (e, dunque, nella corretta applicazione dell’art. 1363 c.c.), non può predicarsi un’interpretazione che limiti l’obbligo contributivo alle sole prestazioni strettamente sanitarie, perchè ciò equivarrebbe a decretare un’originaria impossibilità dello scopo della fondazione, che era invece destinata ad operare anche nell’ambito della ricerca scientifica.

2.2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c.

2.3) violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 174, del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 7 e del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 quinques e 8 sexies. Si osserva che, ai sensi della L.R. Calabria 7 agosto 2002, n. 29, art. 21 le erogazioni – da destinare all’istituzione del centro oncologico in esame – non dovevano gravare sul Sistema Sanitario regionale, dovendo, invece, essere attinte dagli appositi stanziamenti statali previsti in favore delle Regioni dalla Legge Finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, e dalla Legge Finanziaria 23 dicembre 1998, n. 488, art. 71. Ne consegue – prosegue ancora la ricorrente – che risulta del tutto irrilevante che la Regione avesse preferito impiegare i predetti finanziamenti statali per finalità diverse. Si osserva che, comunque, il D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 7 e il D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 quinquies e 8 sexies non pongono alcun espresso divieto di corrispondere somme gravanti sul Fondo sanitario regionale al di fuori delle prestazioni effettivamente erogate nè sanzionano con la nullità l’eventuale violazione di tali precetti. Si evidenzia, inoltre, la non applicabilità ratione temporis dell’invocato L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 174.

3. Con il terzo motivo la parte ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, dell’art. 2937 c.c., u.c., e dell’art. 1362, comma 1 medesimo codice, in riferimento alla dichiarazione di prescrizione del credito relativo alla annualità 2006.

4. La Regione Calabria propone inoltre tre motivi di doglianza, articolati nel ricorso incidentale condizionato: 4.1.2) con i primi due motivi ripropone la questione del difetto di giurisdizione del g.o., in favore del g.a. in relazione alla natura degli accordi siglati tra Regione e Università e con riferimento alla natura autoritativa dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa; 4.3) con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del divieto di frazionamento del credito in via processuale e dei principi di correttezza e buona fede.

5. Il ricorso è infondato.

5.1 Già il primo motivo di doglianza non merita positivo apprezzamento.

5.1.1 Occorre premettere che l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto di una clausola contrattuale costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione non consenta la ricostruzione dell’iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire alla clausola un determinato significato, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 c.c. e ss.. Quest’ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per Cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, perchè altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella proposta di una diversa interpretazione, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 12486 del 07/07/2004;Sez. 3, Sentenza n. 20593 del 22/10/2004).

5.1.2 Ciò posto, osserva la Corte come non sia in alcun modo riscontrabile, nella motivazione impugnata, il denunciato discostamento da parte della corte di merito dai canoni interpretativi di cui all’art. 1362 c.c., comma 1 e 2, dettati in materia di interpretazione del contratto, posto che le stesse doglianze della parte ricorrente evidenziano, contrariamente a quanto denunciato nel primo motivo, la corretta esegesi del contenuto dell’art. 4 dello statuto della fondazione sia come corrispondente alla volontà delle parti fondatrici sia come corrispondente ai comportamenti tenuti prima e dopo la conclusione dell’atto di fondazione. Ed invero, non possono ritenersi superabili le convincenti argomentazioni spese dalla corte territoriale (e che qui si ripercorrono al solo fine di scrutinare la denunciata violazione dei canoni interpretativi dettati dall’art. 1362 c.c., e non già per sovrapporre alle valutazioni dei giudici del merito un’inammissibile rivalutazione del contenuto della volontà negoziale delle parti), argomentazioni secondo cui, per un verso, la fondazione non aveva comunque provveduto all’acquisto diretto delle attrezzature e degli altri beni previsti come dotazione iniziale del centro oncologico (di talchè non è dato comprendere la ragione della richiesta di tutela del credito mai sorto nei confronti della Regione, in riferimento a beni, comunque, conferiti dall’altro socio fondatore, e cioè dalla Università Magna Grecia) e, per altro verso, la richiesta, avanzata sempre in via giudiziale, da quest’ultimo ente alla Regione per il pagamento del medesimo credito avente la medesima causale (credito qui di nuovo azionato da parte della fondazione) non può aver altra spiegazione se non la conferma della circostanza che era stata proprio l’Università, quale socio fondatore, a conferire direttamente alla fondazione le attrezzature e le altre destinazioni iniziali perchè già nella sua “disponibilità” (cfr. contenuto art. 4 Statuto), con ciò maturando il credito azionato innanzi ad altra autorità giudiziaria.

5.1.3 Proseguire oltre nella valutazione del contenuto della volontà negoziale delle parti, con criteri scollegati dai canoni legali di esegesi del contratto dettati dagli artt. 1362 c.c. e ss. (come pretenderebbe parte ricorrente) significherebbe scivolare sull’inaccessibile terreno delle valutazioni di merito rimesse alA solo esclusivo scrutinio dei giudici delle 3e precedenti fasi del giudizio, atteso che, come già sopra ricordato, l’accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto di una clausola contrattuale, costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito.

5.2 Il secondo motivo di censura (articolato nei tre sottogruppi di doglianze sopra ricordati) presenta, invece, sia profili di inammissibilità che di infondatezza.

5.2.1 Sotto il primo profilo, non può essere dimenticato che la corte di merito ha avuto modo di precisare – sempre in ordine alla valutazione del contenuto della clausola statutaria dettata dall’art. 4 (ed in relazione, questa volta, agli obblighi contributivi annuali) – che lo statuto della fondazione era stato preceduto dal protocollo di intesa intercorso tra i soci fondatori ed approvato con Delib. giunta regionale n. 799 del 2004, documento con il quale era stato esplicitato il criterio secondo cui il contributo annuale doveva essere parametrato al numero di posti letti attivati e alla prestazioni effettivamente erogate.

Ebbene, parte ricorrente non aggredisce in alcun modo tale ratio decidendi, omettendo di considerare che i criteri di liquidazione della contribuzione annuale erano stati invero precisati e stabiliti tra i soci fondatori anche prima della redazione dello statuto della fondazione, il cui art. 4, dunque, non può prescindere, almeno per la sua più corretta interpretazione, da questo sicuro indice rivelatore della volontà negoziale delle parti, poi cristallizzata definitivamente nell’articolato dello statuto e dell’atto costitutivo della fondazione.

5.2.1 Senza contare che i richiamati D.Lgs. n. 517 del 1999, artt. 1 e 7 prevedono espressamente che l’attività assistenziale per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’università sia determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale e che l’attività assistenziale e didattica sia sostenuta da risorse messe a disposizione sia dall’università sia dal Fondo regionale sanitario. Con ciò volendosi evidenziare – come correttamente già rilevato dalla corte di merito – che il riferimento effettuato dall’art. 4 dello Statuto all’imputazione sul fondo sanitario regionale non possa essere considerato disgiunto dalla normativa sopra ricordata che delinea i profili programmatici di sostenibilità della spese sanitaria regionale e dunque anche nazionale.

Se così è, allora non è predicabile in alcun modo un diritto al pagamento della somma annuale di 50 milioni di Euro, prevista nell’art. 4 dello statuto della fondazione come tetto massimo erogabile, proprio perchè tale erogazione sarebbe del tutto svincolata dal criterio, normativamente fissato ed espressamente previsto anche nel protocollo di intesa (di cui alla Delib. giunta regionale n. 799 del 2004), secondo cui la contribuzione annuale deve essere regolata sulla base dei posti letto forniti e delle prestazioni sanitarie effettivamente erogate.

5.2.2 Ne consegue che la dedotta violazione dell’art. 1367 c.c. in relazione all’art. 4 dello statuto non è in alcun modo condivisibile proprio perchè la corretta esegesi dell’ora ricordata norma statutaria si fonda sulla correlazione tra la stessa ed i sopra menzionati indici normativi, che iscrivono l’obbligo contributivo nell’ambito della normativa nazionale e regionale richiamata dallo stesso art. 4 dello statuto.

5.2.3 Rimangono assorbite le ulteriori censure articolare in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c. (per come sopra riportate nel p. 2.2).

5.3 Il terzo motivo è anch’esso, in parte inammissibile, e, in altra parte, infondato.

5.3.1 Sotto quest’ultimo profilo, osserva la Corte come la motivazione impugnata abbia correttamente evidenziato, sulla base della chiara lettera della clausola statutaria, che l’erogazione del contributo regionale riveste una natura periodica, di talchè non è dubitabile l’applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4.

5.3.2 La ulteriore doglianza articolata in relazione alla presunta violazione dell’art. 2937 c.c., u.c., e alla dedotta rinuncia tacita alla prescrizione è invece questione nuova non dedotta nelle precedenti gradi del giudizio.

6. L’esame del ricorso incidentale condizionato rimane assorbito.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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