Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1189 del 21/01/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1189 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7937-2013 proposto da:
BOCCIERI STEFANO BCCSFN55A22A580V,

elettivamente

domiciliato in ROMA-TVIA TEVERE 48, presso lo studio
dell’avvocato FIMMANO’ FRANCESCO, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente contro

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE NAPOLI, elettivamente
2013
2690

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 21/01/2014

PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE SUPREMA, PROCURA
GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO NAPOLI , CONSIGLIO
NOTARILE DISTRETTI RIUNITI NAPOLI TORRE ANNUNZIATA
NOLA;
– Intimati –

di NAPOLI, depositata il 28/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2013 dal Consigliere Dott.
VINCENZO MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. Luigi SALVATO che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rinvio a nuovo ruolo
in attesa decisione Corte Costituzionale.

avverso la sentenza n. 57/2012 della CORTE D’APPELLO

Ritenuto che la recezione degli atti per i quali il notaio Boccieri è stato incolpato è awenuta il 16-22007;

Considerato che con ordinanza di questa stessa sezione della Corte del 16-10-2012 n. 17697 è
stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

LGS. 1-8-2006 n. 249 per eccesso di delega in riferimento all’art. 76 Cost. ed ai principi e criteri
direttivi di cui all’art. 7 della legge 28-11-2005 n. 246 e, segnatamente, al comma 1, lett. e), n. 3, il
quale concerne unicamente la previsione della sospensione della prescrizione in caso di
procedimento penale, mentre non riguarda la disciplina dell’interruzione della prescrizione (in
precedenza non prevista), né l’allungamento del relativo termine (da quattro a cinque anni);

Rilevato che la decisione della Corte Costituzionale al riguardo potrebbe avere una diretta
incidenza nella presente controversia, posto che la prescrizione dell’azione disciplinare nei
confronti del notaio può essere rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 14-4-2013 n.
6487);

Ritenuto quindi che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa di tale decisione

P.Q.M.
La Corte
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Il Pre

Così deciso in Roma il 19-12-2013
nario Giudiziari0

dell’art. 146 primo e secondo comma della legge 16-2-1913 n. 89 come sostituito dall’art. 29 del D.

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