Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11889 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/05/2017, (ud. 14/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19428-2014 proposto da:

P.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VALSAVARANCHE 46/D, presso lo studio dell’avvocato MARCO

CORRADI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA PAVANETTO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DEL MANDAMENTO DI SAN DONA’

DI PIAVE CONFARTIGIANATO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIANDOMENICO ROMAGNOSI 1/B, presso lo studio degli avvocati ANTONIO

DE CICCO, MAURO FERRUZZI e NICOLA TELLA, che la rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 706/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/02/2014 r.g.n. 809/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato MARCO CORRADI per delega Avvocato LUCA PAVANETTO;

udito l’Avvocato ANTONIO DE CICCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5 febbraio 2014, la Corte d’Appello di Venezia, confermava la decisione resa dal Tribunale di Venezia e rigettava la domanda proposta da P.M. nei confronti dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese del Mandamento di San Donà di Piave, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole per aver negoziato per contanti un assegno emesso a favore dell’Associazione da un associato, incaricato altro collega di negoziare l’assegno, di utilizzarne una parte per pagamenti nell’interesse dell’associato e restituire il residuo pari alla metà dell’importo, che gli faceva poi consegnare ancora ad altro collega in attesa di poterne rientrare in possesso.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto comprovato l’addebito, non escluso dall’eventuale prova di una prassi di versamento da parte degli associati di assegni destinati ad essere negoziati ed utilizzati nel loro interesse, non potendo tale prassi includere la piena disponibilità del contante da parte del personale dell’Associazione per dare ad esso la destinazione dallo stesso ritenuta utile, e valutato il medesimo addebito, per la sua gravità, idoneo a ledere il vincolo fiduciario tra le parti. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Pavanetto, affidando l’impugnazione a due motivi cui resiste, con controricorso l’Associazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova, emergendo dal tenore della motivazione l’accollo al ricorrente dell’onere di addurre prove a suo discarico, esonerando il soggetto datore dalla dimostrazione perfino dell’avvenuta consegna al ricorrente dell’importo in questione. Il secondo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è inteso a censurare la mancata considerazione da parte della Corte territoriale di una prassi nota al datore di lavoro per la quale gli associati erano usi versare sul conto dell’Associazione assegni bancari a copertura dei servizi resi salvo la restituzione successiva dell’eventuale eccedenza.

Il primo motivo risulta del tutto infondato, atteso che la Corte territoriale dà pienamente conto, nella motivazione dell’impugnata sentenza. della raggiunta piena prova del fatto addebitato di cui era onerata l’Associazione datrice. fatto costituito dall’apprensione senza titolo da parte del ricorrente della somma in contanti residuata dall’importo dell’assegno versato dal cliente dell’Associazione medesima e negoziato dal collega del ricorrente per l’effettuazione di pagamenti nell’interesse del predetto cliente, mentre altrettanto correttamente riscontra a carico del ricorrente l’assenza non solo della prova ma altresì della stessa allegazione di un qualunque fatto impeditivo dell’attribuzione della responsabilità dell’illecito, quale sarebbe stato rappresentato dalla successiva legittima disposizione della somma residua, nel senso della sua restituzione al cliente o della spendita della stessa nell’interesse del medesimo o dell’accantonamento a favore dell’Associazione e non certo dalla prassi allegata dal ricorrente, espressiva di una gestione diretta e non del tutto precisa da parte dell’Associazione di somme messe a disposizione dalla clientela, inidonea a legittimare l’ingiustificato trattenimento e utilizzo di quelle somme da parte del personale medesimo, come si era verificato nel suo caso.

Di qui l’inammissibilità del secondo motivo, ivi limitandosi il ricorrente ad imputare alla Corte territoriale l’omessa valutazione della valenza esimente della suddetta prassi, in ordine alla quale, viceversa, la Corte stessa ampiamente motiva, con argomentazioni che facendo perno, come detto, sull’inidoneità della medesima a legittimare l’apprensione senza titolo della somma da parte del ricorrente, risultano comunque immuni da vizi logici e giuridici.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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