Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11889 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21709-2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

CALAMATTA n. 16, presso lo studio dell’avvocato PAOLO LEONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

GRAZIOLI n. 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI,

che lo rappresenta e difende

– controricorrente –

E contro

T.F.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2324/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 25.4.2015 D.P. evocava in giudizio P.M. innanzi il Tribunale di Roma, per sentir dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare intercorso tra le parti in data 24.9.2009, per inadempimento imputabile al convenuto, promissario acquirente, che non aveva provveduto al saldo del prezzo di vendita impedendo così la stipula del definitivo, nonchè per la sua condanna alla riconsegna del bene occupato ed al risarcimento, in solido con l’intermediario T.F.V., del danno causato all’attore. Nella contumacia dei convenuti, la domanda veniva accolta, nei soli confronti del P., con sentenza n. 6121/2017, pronunciata nelle forme di cui all’art. 281 sexies c.p.c..

Interponeva appello il P., deducendo che l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato all’indirizzo, errato, di via (OMISSIS), mentre egli risiedeva in via (OMISSIS)/A -fatto, questo, ben noto all’attore D.- e chiedendo quindi dichiararsi la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado. Formulava inoltre querela di falso, ai sensi dell’art. 221 e ss. c.p.c., in ordine alla dedotta falsità ideologica delle attestazioni rese dall’agente postale in relata di notificazione.

Con la sentenza impugnata, n. 2323/2019, la Corte di Appello di Roma, nella resistenza del D. al gravame, rigettava l’impugnazione, dichiarando inammissibile la querela di falso e condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione P.M., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso D.P..

T.F.V., intimato, non ha invece svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con istanza in data 18.1.2021 la parte controricorrente ha sollecitato la fissazione dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare che l’attore era consapevole che il convenuto risiedeva al civico 36/A e quindi gli aveva notificato in malafede l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al civico 36. Detto civico, invece, corrispondeva alla numerazione dell’accesso dell’abitazione del P., precedentemente all’attribuzione del nuovo civico (OMISSIS).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 9,222,355 c.p.c. e 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante, e dunque dichiarato inammissibile, la querela di falso proposta in secondo grado dal convenuto in prime cure. Ad avviso del ricorrente, sul presupposto della differenza tra i due civici – il (OMISSIS), presso cui la notificazione contestata sarebbe stata effettuata, ed il (OMISSIS), presso il quale invece essa avrebbe dovuto essere eseguita-l’ufficiale postale non avrebbe potuto attestare la mancanza del destinatario, nè l’immissione dell’avviso del tentativo di notificazione nella cassetta postale, e pertanto le sue attestazioni sarebbero, sul punto, false: dal che, la dedotta ammissibilità e rilevanza della querela di falso proposta dal P. con l’atto di citazione in appello.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del certificato di residenza della figlia P.J., che dimostrava che quest’ultima, insieme alla sua famiglia, risiedeva al civico (OMISSIS) e non al civico (OMISSIS); nonchè degli altri documenti allegati all’atto di citazione in appello al fine di dimostrare che l’indirizzo esatto al quale la notifica avrebbe dovuto essere eseguita era quello di via (OMISSIS).

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

La sentenza impugnata ha ritenuto infondato l’unico motivo di gravame proposto dal P., in quanto “Tutte le argomentazioni svolte dall’appellante sono fondate sul presupposto che la sua dimora abituale ed effettiva è in via (OMISSIS)/A e non al civico n. (OMISSIS) della medesima strada e che tale circostanza, oltre che conosciuta dal D., è risalente al settembre 2009” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Su questo presupposto, la Corte di merito ha ritenuto inammissibile la querela di falso sollevata dal P. in corso di causa, in quanto “… il P…. non pone in dubbio che le operazioni certificate dall’agente postale siano state da quest’ultimo realmente effettuate; ciò che contesta, invece, è che le stesse siano state riferite al n. (OMISSIS) come se egli fosse lì dimorante e reperibile, cosa non vera in quanto egli sarebbe dimorante e reperibile (solo) al numero civico (OMISSIS)… Si tratta… di accertare se alla data della notifica (24.5.15) l’agente postale fosse posto nelle condizioni di distinguere tra il civico n. (OMISSIS) ed il n. (OMISSIS) e soprattutto se all’epoca quest’ultimo civico fosse realmente esistente così come esistente fosse anche la cassetta postale ed il citofono intestati al P.” (cfr. pag. 7 della sentenza). La Corte territoriale ha ritenuto certo che al momento della firma del preliminare oggetto di causa tanto il fondo promesso in vendita al P. che quello, vicino, acquistato da tale G.N. con atto del 7.11.2008, avessero un unico accesso al civico (OMISSIS); che nella D.I.A. presentata in vista dell’esecuzione dei lavori di apertura del nuovo accesso nel muro di cinta della proprietà si fa riferimento sempre al civico n. (OMISSIS), e non al (OMISSIS); che il P. non aveva documentato di aver chiesto l’attribuzione di un nuovo numero civico, dopo l’esecuzione dei lavori di cui anzidetto; ed infine, che non vi fosse certezza sulla data in cui, effettivamente, il nuovo accesso fosse stato aperto, e soprattutto dotato del nuovo numero civico (OMISSIS). La Corte di merito ha poi accertato che il P. era stato dichiarato irreperibile dal Comune di Roma dal 2012 e che solo nel 2017 lo stesso avesse presentato al Comune di Zagarolo una richiesta di residenza (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza). Sulla base di tale accertamento di fatto, la Corte distrettuale ha ritenuto non provata la circostanza, dedotta dal P. a sostegno della sua censura, che alla data della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio esistesse già un autonomo accesso al civico (OMISSIS).

Sulla base di tale articolata valutazione di merito, fondata sull’esame dei documenti acquisiti agli atti del giudizio, il giudice di secondo grado ha ritenuto non raggiunta la prova dell’effettiva esistenza, alla data della notificazione della citazione introduttiva del giudizio, di un nuovo civico (OMISSIS), in aggiunta al preesistente (OMISSIS). Nè risulta provata, sempre ad avviso del giudice di merito, in quale data il P. avesse abbandonato la vecchia residenza per la nuova, attesa la mancata produzione della doppia certificazione, di cancellazione al vecchio indirizzo e di iscrizione al nuovo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24416 del 16/11/2006, Rv. 593349 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22955 del 12/11/2010, Rv. 614759).

Tali accertamenti, che – appunto – concernono il merito della vicenda, si sottraggono all’esame di questa Corte, in vista del principio per cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12(OMISSIS)2 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

Per quanto attiene invece alla ritenuta inammissibilità della querela di falso, va data continuità al principio per cui “Nel caso in cui la notifica venga effettuata, nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c., nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell’ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell’atto, sicchè compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all’esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24416 del 16/11/2006, Rv. 593350; conf. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4274 del 13/02/2019, Rv. 653009). Ne discende che il rimedio per superare la presunzione di ricezione dell’atto non era la proposizione della querela di falso, ma la dimostrazione dell’esistenza del nuovo accesso al civico (OMISSIS) alla data della notificazione. In effetti, come esattamente ritenuto dalla Corte di merito, il P. non aveva revocato in dubbio il fatto che l’agente postale avesse compiuto gli atti indicati nella relata di notificazione e nel C.A.D. ad essa relativo, ma soltanto la loro riferibilità e collegabilità al suo nuovo domicilio, che -secondo la sua prospettazione- non si trovava al civico (OMISSIS) bensì al civico (OMISSIS). Di qui, la ravvisata inammissibilità della querela, per evidente non coerente del rimedio con la prova che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto conseguire nel giudizio di merito.

Il ricorrente tenta di superare l’accertamento in fatto svolto dalla Corte di Appello denunciando, con il terzo motivo, l’omesso esame del certificato di residenza della figlia, indicante il civico (OMISSIS), ed una serie di documenti, indicati a pag. 18 del ricorso, che -a suo dire- comproverebbero l’esistenza del nuovo accesso di cui è causa. Tuttavia tanto il certificato di residenza che i documenti, effettivamente non considerati dalla Corte territoriale, non consentono di conseguire la prova a carico del P., poichè essi sono tutti riferibili alla figlia, J., e non a lui direttamente. Il fatto che quest’ultima fosse residente al civico (OMISSIS) insieme al fratello S., e che al medesimo indirizzo fosse stata attivata, sempre a nome di P.J., una utenza elettrica, non dimostra che nello stesso luogo fosse domiciliato anche il padre. Nè tale prova consegue al fatto che, sempre la figlia, si sia dichiarata residente al civico n. (OMISSIS) in una querela sporta ai Carabinieri di Zagarolo in data 13.12.2014, o che al civico (OMISSIS) fosse indirizzata corrispondenza a tale B.L., il cui eventuale legame con il P. non è, peraltro, neppure adeguatamente chiarito nel ricorso. In definitiva, dunque, non si configura alcun omesso esame, posto che quest’ultimo, per poter rilevare come vizio deducibile in sede di legittimità, deve incidere su fatti dotati di portata decisiva in relazione all’oggetto della lite; decisività che, nella specie, non sussiste, poichè nessuno dei documenti di cui il ricorrente lamenta, appunto, l’omesso esame, è direttamente o indirettamente riferibile alla sua persona.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente. Nulla, invece, per la parte rimasta intimata, in assenza di svolgimento di attività difensiva.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

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