Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11888 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11700/2010 proposto da:

MONTELAURO SRL HOTEL SILENO (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato LA VIA

ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato PSAILA Salvatore,

giusta procura speciale in calce all’atto di citazione;

– ricorrente –

contro

EAS – ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) (di

seguito per brevità EAS) in persona del Commissario Liquidatore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VINCENZO BELLINI 4, presso lo studio dell’avvocato GEMMA ANDREA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPALLINO

AURELIA, giusta procura alle liti a margine delle note difensive;

– resistente –

avverso la sentenza n. 113/2010 del TRIBUNALE di GELA del 3.3.2010,

depositata il 19/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

per il resistente è solo presente l’Avvocato Aurelia Spallino.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta con regolamento di competenza la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Gela il 3.3.2010 ed in pari data depositata, con la quale è stata dichiarata l’incompetenza funzionale del tribunale ordinario in favore del tribunale Regionale delle Acque di Palermo.

Va dichiarata la competenza del tribunale ordinario di Gela.

E’ principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello, per cui, in tema di riparto di competenza tra giudice ordinario ed organo specializzato, devono ritenersi riservate alla cognizione di quest’ultimo tutte (e solo) le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, segnatamente quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione e all’uso delle acque pubbliche e ai diritti di derivazione o utilizzazione dell’utenza nei confronti della P.A., mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque, rientra nella competenza del giudice ordinario (v. per tutte Cass. 16.4.2009, n. 9026; Cass. 6.2.2007, n. 2566; Cass. ord. 11.1.2007 n. 368).

Nella specie, il ricorrente ha proposto una domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, conseguente alla mancata somministrazione di acqua da parte della Soc. E.A.S. Ente Acquedotti Siciliani spa, ente gestore – a seguito di convenzione con il Comune di Gela – della rete interna di distribuzione delle acque agli utenti dell’intero territorio della città di Gela, con l’obbligo di fornire loro acqua destinata all’uso potabile.

Sulla base di tale convenzione l’E.A.S. aveva concluso, con i singoli utenti, contratti di somministrazione di acqua potabile.

Il risarcimento dei danni – e le altre domande avanzate, di esenzione dal pagamento del canone e di congrua riduzione del prezzo – hanno quale presupposto la mancata fornitura e fruizione di acqua potabile.

Ciò, sulla base di un’ordinanza sindacale che, preso atto delle verifiche di difformità dell’acqua in distribuzione nella rete idrica cittadina rispetto ai parametri chimici previsti dalla legge – aveva ordinato all’intera cittadinanza di astenersi dall’uso potabile dell’acqua immessa nella rete, diffidando, nel contempo, l’Ente gestore dal richiedere il pagamento del canone per il periodo di mancata fruizione dell’acqua potabile.

L’azione proposta è, quindi, una normale azione di risarcimento da inadempimento di obbligazione contrattualmente assunta, di fornitura di acqua potabile.

Che la stessa abbia, quale presupposto, l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, non rileva ai fini che qui interessano, posto che l’azione promossa si basa esclusivamente sulla mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto di somministrazione concluso fra l’Ente gestore ed i singoli cittadini.

Nessun rilievo, invece, riveste, in questa sede, il rapporto fra Ente gestore e pubblica amministrazione, che esula dall’oggetto della domanda proposta.

D’altra parte, vale la pena di ricordare che ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, appartengono alla cognizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche le controversie intorno alla demanialità delle acque; i limiti dei corsi o bacini, i loro alvei e le sponde; quelle aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ovvero riguardanti l’occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46, in conseguenza dell’esecuzione o manutenzione di opere, ivi comprese quelle per risarcimento dei danni dipendenti da queste e da provvedimenti emessi dall’autorità amministrativa.

Ed è evidente che l’oggetto della domanda proposta dall’attore esuli da tale elencazione.

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del tribunale ordinario di Gela”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Il resistente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non presentano elementi tali da condurre a conclusioni diverse da quelle prospettate nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Conclusivamente, è dichiarata la competenza del tribunale ordinario di Gela.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale ordinario di Gela.

Condanna il resistente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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