Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11888 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 09/06/2016), n.11888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17362-2013 proposto da:

B.L., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI, 54, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA

FRANCIOSO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI CAPO,

AMEDEO BASSI, FRANCESCO FIMMANO’, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DEIULEMAR SHIPPING SPA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA;

– intimati –

avverso il decreto N. 3113 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositato il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Francesco Fimmanò difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 17362/2013 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato il decreto emesso in data 31 ottobre-7 novembre 2012 e comunicato il giorno 8/11/2012 con il quale era stato revocato il curatore del fallimento della sp.a. Deieulemar Shipping dr. B.L., sulla base delle seguenti argomentazioni:

– Non era stato violato il contraddittorio perchè il curatore era stato reso edotto prima dell’udienza ed a seguito di colloquio con il presidente del collegio che il motivo della convocazione (formalmente giustificata su “alcuni accertamenti svolti da questo ufficio) risiedeva nell’essere il medesimo stato sottoposto a procedimento penale per bancarotta;

– Non è necessaria in sede di reclamo la difesa tecnica e comunque al curatore no è stata interdetta la possibilità di farsi assistere da un difensore;

– Irrilevante la mancata audizione del comitato dei creditori, non ancora nominato e degli altri curatori, in quanto non prevista dalla legge;

– Anche alla luce della nuova normativa fallimentare la revoca del curatore per motivi di opportunità può essere richiesta su istanza del comitato dei creditori ed in loro assenza dal tribunale fallimentare. La surroga nella specie è stata giustificata dalla eco dell’indagine penale e dalla vastità delle persone coinvolte.

Peraltro il curatore aveva omesso di segnalare di essere indagato per bancarotta in ordine a fatti inerenti la sua attività di commercialista;

– Non è stata introdotta un’ulteriore causa di decadenza oltre quelle previste dalla L. Fall., art. 28 fondata sull’assoggettamento ad indagine penale, dal momento che la revoca è stata disposto dall’esigenza di scegliere professionisti estranei all’ambiente locale e dalla reticenza del curatore.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il B. fondato su una pluralità di motivi connessi sia alla violazione del contraddittorio sia all’insussistenza di una giusta causa di revoca ma deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione come stabilito dall’orientamento anche recente di questa Corte, fondata sul nuovo quadro normativo applicabile così massimato:

“Avverso il decreto della Corte d’appello che si sia pronunciata sul reclamo contro il provvedimento del tribunale di accoglimento o di rigetto dell’istanza di revoca del curatore fallimentare per giustificati motivi, ai sensi del combinato dirsi” della L. Fall., artt. 23 e 37, nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non è ammissibile il ricorso straordinario per tassazione da parte dello stesso curatore, del fallito o di qualunque altro interessato, in quanto anche la disciplina riformata è dettata unicamente a tutela dell’interesse pubblicistico al regolare svolgimento e al buon esito della procedura concorsuale, incidendo solo indirettamente sull’interesse del curatore, sicchè il provvedimento di revoca di quest’ultimo ha natura amministrativa ed ordinatoria ed è privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo”. (Cass. 5094 del 2015).

In conclusione, ove si convenga sui predetti rilievi, il ricorso deve essere ritenuto inammissibile.”.

Il collegio condivide senza rilievi la relazione e dichiara inammissibile il ricorso. Non vi è statuizione sulle spese processuali in mancanza della costituzione della parte resistente.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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