Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11887 del 27/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11887
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4503/2010 proposto da:
CENTRO LATERIZI NAZIONALE CNL SPA (OMISSIS) in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore
Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 9, presso lo
studio dell’avvocato PIZZICARIA Sabrina, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DINA MASSIMO, giusta procura a margine della
seconda pagina del ricorso;
– ricorrente –
contro
IBL SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 2/4, presso VILLA
MARIGNOLI (studio dell’avv. CANONACO Paolo), che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VALENTINI ALDO, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
ALBERTO BOLOGNA & C. SRL, M.A. Studio di Consulenza
del
Lavoro, ECOTRADE SPA, ECOGEO SRL, M.A. nella sua qualità
di titolare di M.A. Studio di Consulenza del Lavoro;
– intimati –
avverso la sentenza n. 833/2009 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata
il 17/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Viterbo ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., in data 17.12.2009 in materia di opposizione agli atti esecutivi.
Al ricorso proposto è applicabile la normativa di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere la sentenza impugnata pubblicata successivamente all’entrata in vigore della stessa (4.7.2009).
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza di merito, infatti, ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (art. 360 bis c.p.c., n. 1).
Oggetto del giudizio promosso con l’opposizione agli atti esecutivi da IBL ed ECOGEO, e conclusosi con la sentenza in questa sede impugnata, era la legittimità del provvedimento di sospensione adottato dal giudice dell’esecuzione in ordine alla distribuzione delle somme assegnate alla IBL ed alla ECOGEO, a seguito della controversia in materia distributiva promossa ai sensi dell’art. 512 c.p.c.dalla CLN spa.
L’unico complesso motivo di violazione dell’art. 281 sexies c.p.c., artt. 617 e 487 c.p.c., e art. 100 c.p.c., è manifestamente infondato.
Con riferimento all’art. 281 sexies c.p.c., nessuna nullità è predicabile, posto che la norma richiamata consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dall’art. 132 cod. proc. civ., comma 2, perchè esse si ricavano dal verbale dell’udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. 19.10.2006 n. 22409; v. anche Cass. 7.5.2009 n. 10501).
Pertaltro, il giudice del merito, nell’affermare quale fosse il thema decidendum del giudizio – vale a dire la legittimità del provvedimento di sospensione della distribuzione delle somme assegnate alla IBL ed alla Ecogeo, fino all’esito della controversia distributiva promossa dalla CLN spa ai sensi dell’art. 512 c.p.c. – ha sostanzialmente rigettato ogni altra domanda che esulasse da tale oggetto.
Con riferimento, poi, alla tesi sostenuta dalla ricorrente di sostanziale preclusione – per la parte che ha impugnato il provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell’art. 512 c.p.c. – di avvalersi degli effetti della norma di cui all’art. 487 c.p.c., alla cui stregua il G.E. ha revocato il provvedimento di sospensione, per l’estinzione del giudizio relativo alla controversia distributiva, con la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio in esame, la stessa non è condivisibile.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguiva, infatti, alla revoca ex art. 487 c.p.c., del provvedimento impugnato dalle opponenti ECOGEO ed IBL (v. anche Cass. ord. 11.7.2007 n. 15467; Cass. 5.6.2007 n. 13065; Cass. 6.10.2005 n. 19487; Cass. 21.4.1997 n. 3427).
Con riferimento, da ultimo, all’interesse di cui all’art. 100 c.p.c., deve rilevarsene l’infondatezza, posto che una volta rimosso – con la revoca di cui all’art. 487 c.p.c., dell’ordinanza di sospensione della distribuzione delle somme – il provvedimento oggetto della presente opposizione agli atti esecutivi, alcun giuridico, apprezzabile risultato potevano in concreto conseguire le parti dalla prosecuzione dello stesso giudizio.
Di qui la legittimità del provvedimento d’ufficio di cessazione della materia del contendere adottato dal giudice del merito, per carenza di interesse, non residuando alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. 11.1.2006 n. 271; Cass. 20.3.2009 n. 6909; Cass. 7.5.2009 n. 10553).
Ne le odierne ricorrenti esplicitano – in ricorso – quale sarebbe stato il loro concreto interesse – quali parti opposte – alla prosecuzione del giudizio per il quale il giudice del merito non avrebbe dovuto pronunciare – una volta sopravvenuto il fatto della revoca dell’ordinanza di sospensione della distribuzione delle somme in favore delle opponenti IBL ed ECOGEO – la cessazione della materia del contendere.
Da ultimo, per completezza deve rilevarsi che non ha formato oggetto di specifica censura il capo della sentenza con il quale il giudice del merito ha dichiarato l’inammissibilità delle “ulteriori domande” proposte da CLN spa perche estranee all’oggetto del giudizio”.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Ma, in data 8 aprile 2011, la ricorrente ha presentato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto.
La rinuncia è tempestiva (S.U. ord. 16 luglio 2008 n. 19514).
Peraltro, in difetto dei requisiti di cui all’art. 390 cod. proc. civ., u.c., l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, essendo indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina, comunque, l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (v. anche Sez. un. 18.2.2010, n. 3876).
Il ricorso è, quindi, dichiarato inammissibile.
Le spese, a carico della ricorrente ed in favore della resistente IBL spa, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, in favore della resistente IBL spa, che liquida in complessivi Euro 7.700,00, di cui Euro 7.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011