Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11887 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. I, 18/06/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 18/06/2020), n.11887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAZZICONE Loredana – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11178/2017 proposto da:

A.G., già rappresentante legale amministratore unico pro

tempore della (OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma,

Via C. Mirabello n. 34, presso lo studio dell’avvocato Morelli Ugo,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Arnulfo Carlo,

giusta procura in calce al ricorso e atto di nomina di nuovo

difensore;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.; Studio Legale e Commerciale

Mancini-Giuliani; V.F.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

24/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2020 dal consigliere Dott. Paola Vella.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato la richiesta di sospensione della liquidazione dell’attivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. proposta dalla (OMISSIS) S.r.l. nell’ambito del procedimento di reclamo ex art. 18 L. Fall. promosso dalla stessa società.

2. Avverso detta ordinanza il sig. A.G., qualificandosi testualmente “già rappresentante legale pro-tempore, amministratore unico p.t. della (OMISSIS) srl, quale ricorrente in Primo e Secondo grado di appello”, ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Il ricorrente lamenta (testualmente): “1-Violazione art. 111 Cost., art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 per violazione e/o errata applicazione di norme di legge e per Obbligo di Motivazione, Giusto Processo, Diritto di Difesa e di Contraddittorio”; “2-Violazione di legge per omessa motivazione, insufficiente, contraddittoria ovvero apparente motivazione”; “3-Violazione di legge per avere la Corte App. omesso di decidere su tutta la Istanza di sospensione e domande attrici”; “4-Nullità ord. impugnata poichè i Giudici di appello non hanno tenuto conto che la decisione del merito è fissata per il 5.6.2017”; “5-Violazione art. 360 c.p.c., n. 5”; “6-Ammissibilità reclamo in Cassazione: in quanto vengono sollevate questioni di legittimità ed eccezioni e processuali”; “7-La Corte App. nella Ord. Impugnata non tenuto conto che il Merito dell’appello è fissata al 5 giugno 2017”.

4. Il ricorso è radicalmente inammissibile, in quanto rivolto contro un provvedimento privo del requisito di decisorietà, avendo questa Corte già chiarito che “non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., rivolto nei confronti del provvedimento con il quale la corte d’appello abbia dichiarato non reclamabile il diniego dell’istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 19 L. Fall., di sospensione della liquidazione dell’attivo, in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento, trattandosi di provvedimento del tutto equiparabile all’ordinanza, non impugnabile, ed in quanto priva di decisorietà, non ricorribile per cassazione, emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado” (Cass. 27087/2011).

5. Tale rilievo assorbe gli ulteriori profili di inammissibilità del ricorso, a partire dalla inusitata ellitticità della sua formulazione, che lo rende a stento identificabile con il modello legale.

6. L’assenza di difese delle parti intimate esclude la statuizione sulle spese. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, nn. 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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