Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11887 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 12/05/2017, (ud. 26/05/2016, dep.12/05/2017),  n. 11887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13597-2013 proposto da:

C.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TRIONFALE 5697, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO

ASCANIO, rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO LAMICELA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GRINPLAST S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA A. CAPPONI 16 scala B int. 7, presso lo studio dell’avvocato

CARLO CERMIGNANI, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO

BARONE, GUGLIELMO BARONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 426/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/05/2012, R.G. N. 1360/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato GABRIELE FERABECOLI per delega orale EDOARDO

LAMICELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 21/5/2012, la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede il 15/10/2008, rigettava le domande proposte da C.G. con il ricorso di prima istanza, nei confronti della Grinplast S.r.l., dirette ad ottenere la condanna della società resistente al pagamento delle provvigioni per gli affari pretesamente procacciati da esso C. – che aveva svolto attività di agente di commercio in favore della Grinplast – e non eseguiti dalla mandante, nonchè al pagamento del FIRR e delle indennità di incasso, di preavviso, di cessazione del rapporto e suppletiva di clientela.

Per la cassazione della sentenza ricorre il C. sulla base di un motivo, ulteriormente illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

La Grinplast S.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “la violazione e/o mancata applicazione degli artt. 345, 416 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, lamentando che i giudici di seconda istanza abbiano riformato la sentenza di primo grado, ritenendo fondato il motivo di appello con il quale la società datrice di lavoro ha dedotto l’erroneità della decisione impugnata, assumendo che le clausole contenute nel mandato di agenzia derogassero espressamente al disposto di cui all’art. 1748 c.c., comma 2, ai sensi del quale l’agente ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dalla mandante. Secondo la prospettazione del ricorrente, in relazione alla propria domanda avente ad oggetto la corresponsione delle provvigioni per gli affari direttamente conclusi dalla mandante. nulla sarebbe mai stato eccepito e dedotto a contrasto dalla società datrice di lavoro nella memoria difensiva o in corso di causa e neppure nel corso delle operazioni peritali. Per la qual cosa, secondo il C., il motivo di appello proposto dalla Grinplast S.r.l., contenente un’eccezione avverso la pretesa dell’agente alla corresponsione della provvigione per gli affari conclusi direttamente dalla mandante nella zona di operatività del mandato, costituirebbe eccezione nuova, “in quanto proposta per la prima volta in sede di gravame sotto forma surrettizia di motivo di appello, finalizzata a contrastare il capo di domanda originariamente proposto dal ricorrente”.

1.1. Il motivo non può essere accolto. poichè viola il disposto dell’art. 366, n. 6 codice di rito, non essendo stati riportati i passi della comparsa di costituzione in appello in cui l’eccezione censurata sarebbe stata formulata per la prima volta e mancando altresì l’indicazione degli atti e dei documenti sui quali si fonda il ricorso. Ed invero, in sede di legittimità, qualora siano denunciati vizi afferenti alla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, sussiste l’onere di indicare specificamente il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dai giudici di merito o le circostanze oggetto dell’allegazione o della prova, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione. il Supremo Collegio deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr, tra le molte, Cass, ord. n. 5567/2017; Cass., sent. n. 16760/2012; Cass., S.U., n. 22716/2011).

Ciò premesso, va, comunque, altresì osservato che, nelle controversie individuali di lavoro, il divieto di proporre nuove eccezioni nel giudizio di appello riguarda le eccezioni in senso proprio: cioè, quelle che interferiscano negativamente sul diritto che si intende fare valere, modificandolo o estinguendolo, ed i fatti che la parte può addurre nel processo per influenzarne il decorso o l’epilogo.

Nella fattispecie, invece, la parte datoriale non ha sollevato un’eccezione in senso proprio, ma ha soltanto opposto delle contestazioni – tra le quali, appunto, quella dell’inesistenza del diritto alla provvigione dell’agente per le vendite dirette della proponente -, rispetto alle avverse prospettazioni ed istanze, finalizzate a negarne la rilevanza ed il valore probatorio. Ed in tal caso, sussiste il potere-dovere del giudice di accertare gli elementi costitutivi della domanda e delle eccezioni, del quale la Corte di merito ha fatto corretto uso per pervenire alla decisione impugnata.

Per quanto in precedenza esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento. da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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