Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11886 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Torino – Sezione Distaccata di Moncalieri con provvedimento del

23.12.09, depositato il 28.12.09, nel procedimento n. R.G. 50390/09

pendente fra:

REVOLUTION PORTE a R.L. (OMISSIS);

DITTA RT IMPIANTI DI RUFFO CARMELO TOMMASO (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – Il tribunale di Torino – sezione distaccata di Moncalieri, con ordinanza del 28.12.2009, ha chiesto il regolamento di competenza.

Nessuna delle parti ha presentato memoria.

Il regolamento della competenza è chiesto nei confronti del giudice di pace ed in relazione a domanda di condanna, proposta a quel giudice con ricorso per decreto d’ingiunzione.

La questione di competenza è ammissibile e la richiesta deve essere accolta.

Il giudice di pace, a seguito di opposizione, in cui l’opponente ha anche proposto domanda riconvenzionale, ha dichiarato la propria incompetenza sulle due domande, ed ha rimesso la causa al tribunale, davanti al quale la causa è stata riassunta nei termini.

Il tribunale ha sollevato la questione di competenza tempestivamente, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., conformemente al disposto di cui all’art. 38 c.p.c..

Con l’ordinanza richiamata è stata disposta la separazione della causa relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo – in ordine alla quale è stato proposto regolamento d’ufficio – da quella relativa alla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente.

Nel merito.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la connessione tra domande di competenza del giudice di pace e domande di competenza del tribunale non consente di attrarre alla competenza del tribunale la domanda di condanna proposta con ricorso per decreto d’ingiunzione e della quale si deve decidere nel giudizio di opposizione, perchè decidere su questa domanda spetta alla competenza funzionale del giudice della opposizione (tra le tante Cass. 21.11.2006 n. 24743).

Va, pertanto, dichiarata la competenza del giudice di pace di Moncalieri a pronunciarsi, nel giudizio di opposizione, sulla domanda di condanna proposta dalla Revolution Porte a rl nei confronti di RT Impianti di Ruffo Carmelo Tommaso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del giudice di pace di Moncalieri a pronunciarsi, nel giudizio di opposizione, sulla domanda di condanna proposta dalla Revolution Porte a rl nei confronti di RT Impianti di Ruffo Carmelo Tommaso.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Moncalieri a pronunciarsi, nel giudizio di opposizione, sulla domanda di condanna proposta dalla Revolution Porte a rl nei confronti di RT Impianti di Ruffo Carmelo Tommaso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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