Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11886 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. I, 18/06/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 18/06/2020), n.11886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAZZICONE Loredana – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9166/2017 proposto da:

G.L., e R.W., elettivamente domiciliati in Roma,

Via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell’avvocato Baliva Marco,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Salotti Sisto,

giusta procura in calce al ricorso

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.n.c., e dei soci illimitatamente responsabili

G.L., R.W., in persona del curatore Dott. Enrico

Sfulcini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Oslavia n. 40,

presso lo studio dell’avvocato Merlino Giuseppe Roberto, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vola Angelo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 668/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2020 dal consigliere Paola Vella.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Bologna ha respinto il reclamo proposto da G.L. e R.W. avverso la sentenza del 24/10/2016 con cui il Tribunale di Piacenza ne aveva dichiarato il fallimento, quali soci illimitatamente responsabili della (OMISSIS) S.n.c., su istanza del pubblico ministero.

2. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo (e, in subordine, a una questione di legittimità costituzionale), cui la curatela intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

3. Con il primo motivo si denunzia la violazione della L. Fall., art. 10, in quanto, essendo stata la (OMISSIS) S.n.c. sciolta e messa in liquidazione con atto pubblico del 28/04/2015 (con contestuale affitto di ramo d’azienda ad altra società), i soci, pur rimanendo illimitatamente responsabili per i debiti societari, non avrebbero potuto essere dichiarati falliti oltre l’anno da quella data, avendo perso la qualifica di imprenditore per mancanza di effettivo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

3.1. In subordine viene sollevata questione di legittimità costituzionale della L. Fall., art. 10, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., poichè “i soci collettivi di una società di persone non si differenziano giuridicamente dal socio individuale di società di persona”, avendo la Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 2000 “accomunato gli imprenditori individuali a quelli collettivi nella determinazione del decorre del termine annuale per la dichiarazione di fallimento” e avendo la Corte di cassazione stabilito “che per i soci individuali o per i soci dei cooperative non si debba più fare riferimento alla cancellazione dal registro elle Imprese (…) ma al decorso dell’anno dalla cessazione dell’effettivo svolgimento dell’attività imprenditoriale”.

4. Tanto il ricorso quanto la questione di legittimità difettano di chiarezza e sono manifestamente infondati.

5. Innanzitutto, dal ricorso emerge una evidente confusione sia tra le nozioni di socio e imprenditore individuale, sia tra lo statuto dell’imprenditore individuale e collettivo, in uno ad una improbabile contrapposizione tra “soci individuali” e “soci collettivi” di società di persone.

6. Nel merito, le censure sollevate si pongono in insanabile contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte per cui “lo scioglimento di una società in nome collettivo non comporta nè l’estinzione della società stessa, la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo, nè lo scioglimento del rapporto sociale inerente i singoli soci, i quali restano, pertanto, illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno L. Fall., ex art. 10, per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società” (Cass. 18964/2013).

6.1. Al riguardo è stato precisato che anche a fronte del recesso di un socio da una società di persone (nella specie, una società in nome collettivo) composta da due soli soci, “la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determina lo scioglimento della società, ex art. 2272 c.c., n. 4, non già la sua estinzione, con conseguente possibilità della stessa di essere sottoposta a fallimento entro l’anno dall’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese ai sensi della L. Fall., art. 10” (Cass. 501/2016).

6.2. La L. Fall., art. 147, comma 2, è comunque inequivocabile nel far decorrere il termine annuale per la dichiarazione del fallimento in estensione dei soci di società di persone “dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere note ai terzi i fatti indicati” (cfr. Cass. 14069/2018) e ciò conformemente ai principi enunciati dalla Corte Cost. nella sentenza n. 310 del 2000, ove quel dies a quo per i soci era stato individuato nel momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata.

7. Merita altresì di essere sottolineato, come emerge dalla chiara lettera della norma, che il vigente L. Fall., art. 10, comma 1, equipara gli imprenditori individuali e collettivi ai fini della decorrenza dell’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (sempre che l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo), consentendo il comma 2, solo al creditore istante e al pubblico ministero di dimostrare – solo in caso di imprenditore individuale (o di impresa collettiva cancellata d’ufficio) – il momento (successivo) dell’effettiva cessazione dell’attività, da cui far decorrere il termine annuale in questione (cfr. Cass. 10319/2018, 33349/2018, 98/2016).

7.1. Anche il criterio di effettività dell’esercizio dell’attività d’impresa non giova alla tesi dei ricorrenti, rilevando semmai, quale discrimine tra imprenditori individuali e societari, al ben diverso fine dell’acquisto della qualifica di imprenditore commerciale, avendo questa Corte più volte chiarito che “le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un’attività commerciale sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio dell’attività d’impresa, al contrario di quanto avviene per l’imprenditore commerciale individuale. Sicchè, mentre quest’ultimo è identificato dall’esercizio effettivo dell’attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l’assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l’impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale” (Cass. 25730/2016, 28015/2013, 21991/2012).

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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