Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11886 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18138-2019 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. FIORE n. 3,

presso lo studio dell’avvocato PINO D’ALBERTO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO n. 62, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA BOLOGNINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONE LAMARRA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il

10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’avv. D.P. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Civitavecchia L.A., invocandone la condanna al pagamento della somma di Euro 23.095,55 a fronte di una serie di prestazioni di assistenza professionale eseguite in favore della convenuta. Quest’ultima si costituiva, resistendo alla domanda ed eccependo di aver integralmente saldato il D..

A seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Civitavecchia veniva proposto, da parte del D., un primo ricorso in Cassazione, in esito alla quale questa Corte confermava la competenza del Tribunale di Civitavecchia, davanti al quale la causa veniva riassunta.

Con l’ordinanza oggi impugnata il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando la L. al pagamento della somma di Euro 7.790,26 oltre alle spese di lite.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.P., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso L.A..

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la L. aveva eccepito, nelle sue difese, soltanto di aver pagato, senza proporre alcuna contestazione circa il quantum della pretesa creditoria; ad avviso del ricorrente, quindi, si era configurato un profilo di non contestazione dell’entità della somma richiesta dal professionista.

La censura è inammissibile.

L’ordinanza impugnata dà atto che la L. aveva eccepito “l’intervenuto pagamento integrale del corrispettivo e, comunque, l’intervenuta prescrizione triennale” (cfr. pag. 1), in tal modo contestando in radice la propria debenza, e quindi tanto l’an che il quantum della pretesa creditoria. Va sul punto chiarito che la non contestazione deve riguardare un fatto nella sua interezza. Invero “I fatti allegati da una parte possono considerarsi “pacifici”, esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l’altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23862 del 29/10/2020, Rv. 659532). Nel caso di specie, an e quantum della pretesa creditoria non sono fatti autonomi, ma profili concorrenti di un unico elemento, rappresentato dalla sussistenza del diritto del creditore a pretendere il pagamento di una certa somma di denaro. Ne deriva che la contestazione radicale della sussistenza del debito, perchè già pagato, o della efficacia della pretesa, per intervenuta prescrizione del credito, implica non soltanto la contestazione dell’an debeatur, ma anche, per logica derivazione, del quantum debeatur.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 247 del 2012, artt. 13 e 31, del D.M. n. 140 del 2012, artt. 1,4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente determinato il compenso relativo a due giudizi, tra i molti cui si riferisce la domanda di pagamento, ed in particolare: a) a quello distinto dal numero R.G. 41356/2007, definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 6394/2012; b) a quello distinto dal numero R.G. 3668/2012, definito con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2615/2013. In relazione a detti giudizi, il ricorrente lamenta in particolare che il Tribunale abbia parametrato il suo compenso a quanto liquidato, a titolo di spese di lite, nelle sentenze conclusive, nonostante che il valore ed il pregio della sua opera imponessero una valutazione diversa, e maggiore, da parametrare ai valori medi previsti dalla tariffa all’epoca in vigore.

La censura è inammissibile.

In primo luogo, va osservato che il ricorrente deduce di aver invocato, in sede di merito, la condanna della L. al pagamento di Euro 23.095,55, al netto degli acconti percepiti, a fronte di una serie di prestazioni professionali relative a diversi giudizi, tra cui quelli oggetto del motivo in esame, senza tuttavia precisare l’importo effettivamente richiesto per ciascun singolo giudizio. Il ricorrente assume, nel motivo in esame, che le due cause alle quali si riferisce la doglianza avrebbero valore indeterminabile, e propone (cfr. pag. 11 del ricorso) un conteggio del compenso che deriverebbe dall’applicazione delle tariffe, applicando i valori medi dello scaglione di valore indeterminabile. In merito, va osservato che, da un lato, nè dall’ordinanza impugnata, nè dal ricorso, emerge la dimostrazione del presupposto della doglianza, ossia che le cause avessero effettivamente valore indeterminabile; dall’altro lato, l’eventuale violazione di legge non si realizza nel caso in cui il giudice di merito, nell’ambito del suo prudente apprezzamento, ritenga di liquidare compensi in misura inferiore al valore medio di tariffa, ma soltanto qualora la riduzione implichi una violazione del minimo tariffario; cosa che, nel caso di specie, il ricorrente neppure deduce.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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