Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11885 del 27/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2948/2010 proposto da:
P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato BRIENZA
Luigi, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
TREVI FINANCE SPA e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA
(già denominata Unicredito Gestione Crediti Società per Azioni –
Banca per la Gestione dei Crediti, in forma abbreviata UGC BANCA SPA)
società appartenente al Gruppo Bancario Unicredit, quale mandataria
di UniCredit SpA Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, aderente
al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi (quale avente causa di
Capitalia SpA a seguito di funzione per incorporazione, a sua volta
mandataria della predetta società Trevi Finance SpA, in persona del
Dirigente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 11,
presso lo studio dell’avvocato IOANNUCCI MATTIA, rappresentata e
difesa dall’avvocato IANNARILLI Bruno, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
SAGRANTINO ITALY SPA, successore a titolo particolare della
International Credit Recovery srl, a sua volta successore a titolo
particolare del Credito Fondiario SpA (Fonspa), originario creditore,
e per essi alla PIRELLI RE CREDIT SERRVICING SPA;
– intimata –
avverso l’ordinanza R.G. 1346/09 del TRIBUNALE di FROSINONE,
depositata il 23/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/04/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Luigi Brienza che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – E’ chiesta la cassazione del provvedimento del tribunale di Frosinone in data 23.11.2009, con il quale è stata dichiarata la improcedibilita dell’opposizione agli atti esecutivi proposta da P.R. ed è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
Al ricorso proposto è applicabile la normativa di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, con la quale è stato abrogato l’art. 366 bis c.p.c., poichè il provvedimento impugnato è stato pubblicato dopo l’entrata in vigore della detta legge (4.7.2009).
Il ricorso per cassazione è ammissibile e fondato.
L’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione poteva essere impugnata nei modi previsti per le sentenze. Essa contiene una pronuncia – quella di improcedibilità del giudizio – che definisce il giudizio di opposizione agli atti esecutivi in base alla decisione di una questione pregiudiziale impediente (art. 279 cod. proc. civ., comma 2, n. 2); ciò che vale a connotare come sentenza il relativo provvedimento.
Poichè l’ordinanza è stata resa in giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il mezzo di impugnazione era il ricorso per cassazione, che è stato, appunto, proposto (v. anche Cass. 22.2.2010 n. 4190; Cass. 18.1.2003 n. 711).
Il provvedimento adottato è stato motivato con la non corretta instaurazione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi che deve essere proposta con ricorso presentato al G.E. e solo successivamente può essere instaurato un giudizio di merito e per la mancata notificazione a tutti i contraddittori necessari del ricorso in opposizione agli atti esecutivi nel termine perentoro all’uopo concesso.
Con riferimento al primo profilo, deve rilevarsi che l’esame degli atti regolarmente allegati al ricorso – e di cui vi è menzione nel ricorso stesso – non pare potere condurre alla condivisione della declaratoria di improcedibilità pronunciata.
Dall’esame di detti atti risulta che all’udienza del 23.7.2009 il giudice rilevato che per mero errore materiale non è stata conclusa la fase cautelare avanti al G.E. con conferma o meno di ordinanza dei provvedimenti adottati inaudita altera parte con decreto del 21/04/09, nè è stato concesso un termine perentorio entro il quale introdurre il giudizio di merito. Riservato ogni provvedimento ritenuto necessario (a) sanare il suddetto vizio processuale, trasmette gli atti avanti al G.E. all’udienza del 23/11/09 ore 11,30 già fissata per la procedura esecutiva Rg.103/93.
A tale udienza il giudice dell’esecuzione emetteva il provvedimento impugnato in questa sede, senza però, che fosse stato concesso il prescritto termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, nè motivando le ragioni per le quali, a quel momento, il procedimento si sarebbe trovato già nella fase di merito e non ancora nella sua prima fase cautelare.
Di qui l’illegittimità del provvedimento adottato. Ne in quella sede l’odierno ricorrente avrebbe potuto ricorrere allo strumento dell’art. 289 c.p.c. (v. in questo senso Cass. ord. 23.9.2009 n. 20532), posto che, nella specie, il giudice, con il provvedimento adottato non ha definito la fase sommaria senza fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, ma, con la declaratoria di improcedibilità, ha dimostrato di concludere il giudizio, pur senza l’adozione di un formale provvedimento in materia di spese.
Con riferimento, poi, al secondo profilo, di mancata notificazione del ricorso a tutti i contraddittori necessari, deve rilevarsi che, dagli atti regolarmente allegati al ricorso, non pare che il giudice del merito abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., in un termine perentorio dallo stesso stabilito (Cass. 9.11.2001 n. 13921; Cass. 2.8.1995 n. 8451).
Soltanto a seguito del mancato adempimento di un tale ordine il giudice del merito avrebbe potuto legittimamente adottare un provvedimento negativo.
Viceversa, da quel che risulta agli atti, lo stesso ha adottato il provvedimento contestato in assenza di un tale ordine e del suo constatato, negativo adempimento”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente è stato ascoltato in Camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Rileva, in particolare, con riferimento al terzo motivo – con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 493 cod. proc. civ. – quanto segue.
Per effetto della riunione dei pignoramenti eseguiti da più creditori in danno degli stessi debitori, coesistono, nell’unico processo esecutivo, diverse esecuzioni che si svolgono parallelamente.
Pertanto, le opposizioni agli atti esecutivi proposte distintamente dai singoli debitori, pur dando luogo ad un unico processo di cognizione, concretano distinti e paralleli rapporti processuali tra ciascuno dei debitori esecutati ed i rispettivi creditore pignorante e creditori intervenuti.
L’integrità o meno del contraddittorio deve essere, quindi, accertata separatamente per ciascuno di tali rapporti processuali di opposizione, con conseguente illegittimità dell’ordine di integrazione del contraddittorio (e, in caso di sua inosservanza, della declaratoria di estinzione del relativo processo) nei confronti di soggetti che siano estranei al rapporto ad esso afferente, ancorchè litisconsorti necessari in altro dei coesistenti rapporti (v. anche Cass. 18 maggio 1984, n. 3065).
Conclusivamente, il ricorso va accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al tribunale di Frosinone in persona di diverso magistrato.
Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Frosinone in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011