Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11885 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.R., residente a (OMISSIS),

rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv.

Malagu’ Luca, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilia, 47

presso lo studio dell’Avv. Terrigno Massimiliano;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

AVVERSO la sentenza n,120 della Commissione Tributaria Regionale di

Bologna – Sezione n. 05, in data 21/11/2006, depositata il 21

novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 24827/2007 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 120, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n. 05, il 21.11.2006 e DEPOSITATA il 21 novembre 2006. Con tale decisione, la Commissione di merito, ha rigettato l’appello della contribuente e ritenuto che l’Agenzia avesse tempestivamente esercitato la pretesa fiscale.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda cartella di pagamento, relativa ad IRPEF ed accessori, si articola in piu’ doglianze con cui si deduce violazione e falsa applicazione di legge sotto diversi profili, nonche’ contraddittorieta’ ed in ogni caso insufficiente motivazione della pronuncia impugnata.

3 – Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.

4 – La sentenza impugnata, giusta censura formulata con il secondo mezzo, con cui si denuncia il vizio di motivazione, sembra faccia malgoverno sia del consolidato principio secondo cui la motivazione di una sentenza per relationem ad altra sentenza, e’ legittima quando il giudice, riportando il contenuto della decisione evocata, non si limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria con autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003; n. 6233/2003; n. 2196/2003; n. 11677/2002), sia pure del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale, e’ configurabile l’omessa motivazione, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico – giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).

4 bis – La sentenza, in vero, non solo evidenzia rilevanti lacune nella narrativa in fatto, ma, pure disattende i citati consolidati principi, avendo giustificato il decisum con apodittiche affermazioni e generiche espressioni di condivisione per la decisione di primo grado, senza indicare gli elementi presi in considerazione nell’iter decisionale, e omettendo ogni riferimento alle deduzioni del contribuente, quali riproposte in questa sede.

In particolare, non sono offerti elementi di valutazione idonei a dare esatta contezza dell’anno di imposta (1993 o 1996) e di quello della dichiarazione, e neppure delle ragioni, logico – giuridiche per le quali l’inizio della decorrenza del termine decadenziale dovesse farsi decorrere, in deroga al disposto di legge, dal 27.05.1998 (data del decreto prefettizio di reiezione della domanda di esonero); non viene, neppure, considerato che la notifica della cartella, pacificamente avvenuta in data 07.10.2004, appare tardiva, per decorso del quinquennio(Cass. n. 4745/2006, n. 1435/2006, n. 16826/2006), non solo rispetto agli anni 1993 e 1996, ma pure rispetto alla data indicata del 27.05.1998.

4 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con l’accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbito il primo.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il. Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso della contribuente va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, la quale procedera’ al riesame e, quindi, decidera’ nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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