Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11885 del 09/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 09/06/2016), n.11885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8880-2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO NAPPI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SAES SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7047/2010 R.G. del TRIBUNALE di BARI del

23/02/205, depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con decreto in data 26 febbraio 2015, il Tribunale di Bari ha respinto l’opposizione allo stato passivo di SAES spa in A.S., proposta dal sig. A.V.. In particolare, secondo il Tribunale, il credito, preteso dal lavoratore, comunque si considerasse il suo rapporto di lavoro con i tre datori di lavoro succedutisi nel rapporto (ultimo dei quali la SAES SpA), non consentiva di accedere al credito ipotizzato ma solo a quello già ammesso in sede di formazione dello stato passivo, così dovendosi correggere le risultanze della CTU. Avverso il detto decreto il sig. sig. A.V. ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 marzo 2015, sulla base di un unico motivo, con cui denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’AS non ha svolto difese.

Il ricorso,in gran parte inammissibile per il difetto di sintesi e di chiarezza del fatto, di autosufficienza nella proposizione del motivo di cassazione, è nella residua parte (quella intellegibile anche in mancanza di tali oneri), ulteriormente inammissibile.

Infatti, secondo questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 13960 del 2014), “In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonchè, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3″.

Nel caso di specie, la censura finisce per impingere nell’ipotizzato vizio motivazionale in quanto mira sostanzialmente alla inammissibile ripetizione del giudizio di merito (attraverso il riesame di fatti e documenti oggetto di apprezzamento da parte dei giudici merito) e, con riferimento alle sentenze (come quella oggetto del presente giudizio) pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 (che ha convertito il D.L. n. 83 del 2012), si infrangono sull’interpretazione così chiarita dalle SU civili (nella Sentenza n. 8053 del 2014): la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 1″.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale risultano essere state mosse osservazioni critiche da parte del ricorrente; che, tuttavia, tali osservazioni non colgono nel segno; che, infatti, non ha pregio l’osservazione relativa alla motivazione del tribunale che si è discostata, in punto di calcolo e deduzione di acconti percepiti dal ricorrente, dalle conclusioni del CTU, com’è nei poteri del perito dei periti;

che, le ulteriori osservazioni, non fanno superare le riportate ragioni di infondatezza del ricorso;

che, perciò, esso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto; che, alla reiezione del ricorso, consegue il solo raddoppio del contributo unificato, non dovendosi provvedere sulle spese per la mancata attività difensiva da parte della intimata Curatela.

PQM

La Corte, Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA