Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11885 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17911-2019 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO n. 18,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO LIUZZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SILVANO MARTELLA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GIOIOSA MAREA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 718/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 21.10.1997 G.R. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Patti il Comune di Gioiosa Marea, invocandone la condanna al pagamento delle competenze maturate a fronte dell’opera professionale prestata in relazione al nono S.A.L. previsto nell’ambito dell’appalto concernente i lavori di presidio statico, completamento e condizionamento ambientale della strada panoramica di circonvallazione da loc. (OMISSIS) al (OMISSIS). Si costituiva il Comune resistendo alla domanda.

Con sentenza n. 286/2008 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando il Comune a pagare una somma inferiore di quella pretesa dalla G..

Quest’ultima interponeva dunque appello, per la parte di domanda non accolta, e si costituiva in seconde cure il Comune, spiegando a sua volta appello incidentale.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 718/2018, la Corte di Appello di Messina rigettava entrambe le impugnazioni, compensando le spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.R., affidandosi a due motivi.

Il Comune di Gioiosa Marea, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe deciso aderendo alle conclusioni della CTU, riproducendone il contenuto, senza fornire alcuna motivazione in merito a tale scelta.

La censura è inammissibile.

La sentenza impugnata fa riferimento alla relazione tecnica integrativa depositata dall’ausiliario nel corso del giudizio di appello, dalla quale – ad avviso del giudice di secondo grado – è emersa la prova che “… i lavori richiesti dal Comune per un importo in eccedenza di circa 80 milioni si ritengono realizzati (contrariamente alle norme in materia) parzialmente nelle more della redazione della 2 perizia di variante redatta dall’arch. G.; tali lavori sono stati irritualmente allibrati nei registri di contabilità del nuovo D.L. ing. S. dopo l’approvazione della 2 perizia di variante; nella contabilità redatta dall’arch. G. sono emersi errori di contabilizzazione di alcune categorie di lavoro anche per eccedenza delle quantità superiori al 20% rispetto alle previsioni progettuali” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Non sussiste, dunque, alcun deficit di motivazione, nè alcuna violazione di norme processuali, avendo il giudice di seconda istanza dato atto, attraverso il richiamo delle valutazioni tecniche eseguite dal C.T.U., dei motivi della propria decisione. Sul punto, il Collegio ritiene di dare continuità al consolidato principio per cui “… per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016, Rv. 639844; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017, Rv. 645178; nonchè Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560). Nel caso di specie la ricorrente non deduce neppure di aver sollevato tempestive osservazioni alla relazione peritale, ma si limita a dolersi del fatto che il giudice di appello abbia disatteso tutti i motivi di gravame da lei proposti, in tal modo introducendo una istanza di revisione del giudizio di merito, estranea ai limiti e alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 21 del 1985, art. 23, nonchè il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere ad un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, al fine di esprimere un giudizio compiuto sull’inadempimento.

La censura è inammissibile.

Anche in questo caso, infatti, la ricorrente invoca una revisione delle valutazioni operate, in punto di fatto, dalla Corte di Appello, ma non si confronta con il consolidato principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una (fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva dalla parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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