Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11884 del 27/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11884
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1124/2010 proposto da:
G.L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 88, presso lo studio dell’avvocato
NAPPI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ARGENZIO
Fabio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COOPERATIVA EDILIZIA LIOCORNO 80 SRL (OMISSIS), in persona del
Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15,
presso lo studio dell’avvocato ROMANO NICOLA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CALABRO’ ROBERTA, giusta mandato a
margine della memoria;
– resistente –
e contro
SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA MAISON ROSE’, C.R.,
C.P.;
– intimati –
avverso il provvedimento n. R.G. 79924/08 del TRIBUNALE di ROMA del
12/11/09, depositato il 18/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – G.L.A. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso 1’ordinanza del tribunale di Roma in data 12- 18.11.2009 con la quale è stato sospeso il giudizio di R.G. 79924/08 in attesa del giudizio pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la cui pregiudizialità derivava da ciò che le domande proposte nell’odierno giudizio sono in gran parte oggetto del procedimento definito con sentenza di questo tribunale n. 19080/06 del 21 aprile 2006 relativo alla richiesta di risoluzione del rapporto contrattuale di prenotazione dell’alloggio per cui è causa; che, quindi, le domande formulate nel giudizio in esame presuppongono l’accertamento della risoluzione delle questioni oggetto del giudizio di impugnazione della sentenza pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma.
Va disattesa l’eccezione di tardività dell’impugnazione, posto che l’ordinanza (riservata) risulta comunicata al ricorrente in data 24.11.2009 ed il ricorso per regolamento di competenza è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 23.12.2009, nel pieno rispetto del termine di legge.
Ne alcun rilievo, ai fini di un eventuale provvedimento di integrazione del contraddittorio, riveste la mancata notificazione del presente regolamento alla Società Cooperativa Donatello a rl, parte contumace nel giudizio sospeso, posto che trattasi di più parti convenute in un unico processo, ai sensi dell’art. 103 c.p.c., con la conseguente scindibilità delle domande connesse e l’instaurazione di un litisconsorzio solo facoltativo; cui consegue che non deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., ma il ricorso può essere notificato a tale parte, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., se ne ricorrano le condizioni (v. anche Cass. ord. 20.3.2010 n. 6824).
Neppure può essere affrontata in questa sede la questione proposta dal ricorrente di violazione dell’art. 50 bis c.p.c., n. 5, per essere stato il provvedimento di sospensione adottato dal tribunale quale giudice monocratico, anzichè dallo stesso tribunale in composizione collegiale, trattandosi di questione di rito e non di competenza, improponibile, quindi, con il regolamento di competenza (v. anche Cass. ord. 8.2.2005 n. 2524).
La causa ritenuta pregiudiziale ha ad oggetto un’opposizione proposta dall’attuale ricorrente, ai sensi dell’art. 2527 c.c., avverso la delibera – adottata dal Consiglio di amministrazione – di esclusione dello stesso dalla compagine sociale della Cooperativa Liocorno, con la richiesta di nullità e/o annullabilità di altra delibera sociale, e con il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’illegittima esclusione dalla compagine sociale.
Ora, questo giudizio – come rilevato dal giudice di merito con l’ordinanza di sospensione – allo stato pende davanti alla Corte d’Appello di Roma ed il provvedimento di sospensione è stato adottato ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
Il provvedimento così motivato è illegittimo sulla base del seguente principio di diritto: “Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialita, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c.”.
Qualora, quindi, il giudice – come nella specie – disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sè illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità (Cass. ord. 16.12.2009 n. 26435; Cass. 23.12.2008 n. 30096).
Va, pertanto, disposta la prosecuzione del giudizio in corso”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ne alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, va disposta la prosecuzione del giudizio in corso.
P.Q.M.
La Corte dispone la prosecuzione del giudizio in corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione n. 5 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011