Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11884 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in Roma, via

Mecenate n. 27, presso l’avv. Di Torrice Andreina, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 206/02/06, depositata il 24 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. C.L. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 206/02/06, depositata il 24 gennaio 2007, con la quale e’ stato rigettato l’appello della contribuente contro la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto i ricorsi riuniti proposti dalla medesima avverso due cartelle di pagamento per IRPEF ed ILOR relative agli anni 1986/1989.

L ‘Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Con il ricorso vengono proposti sei motivi di censura, tutti relativi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (o, in due casi, nn. 3 e 4), ma soltanto l’ultimo (attinente alla violazione degli artt. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 e della L. n. 241 del 1990, art. 3) si conclude con un quesito di diritto, prescritto a pena di inammissibilita’ dall’art. 366 bis c.p.c..

Tuttavia, anche quest’ultimo motivo (oltre che, ovviamente, i primi cinque) appare inammissibile, perche’ il quesito – con il quale si chiede “se la Commissione si e’ pronunciata o avrebbe dovuto (o meno) pronunciarsi sulla eccezione di mancata motivazione della cartella di pagamento recante le sopra riportate diciture; e se tali diciture soddisfino (o meno) i requisiti previsti dalla L. n. 241 del 1990, art. 3” – non risponde ai requisiti stabiliti per la sua formulazione dal citato art. 366 bis c.p.c., come individuati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (per tutte, Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008), e non puo’ mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma (nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito) e deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (da ult., Cass. n. 4044 del 2009) (nella specie, peraltro, il giudice a quo si e’ in realta’ pronunciato sulla eccezione di carenza di motivazione delle cartelle, rigettandola sulla base della considerazione che queste facevano seguito ad avvisi di accertamento, non prodotti ed oggetto di ricorsi decisi con sentenze definitive, e tale ratio decidendi non e’ oggetto di censura).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilita’.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che la ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre c.u. ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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