Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11884 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 09/06/2016), n.11884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

REGIONE CALABRIA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIULIO CESARE

61, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TOSCANO, rappresentata

e difesa dall’avvocato FABIO POSTORINO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 419/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 26/07/2012, depositata il 25/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito l’Avvocato Giuseppe Toscano difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello proposto dalla Regione Calabria contro la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’appellante a pagare a R.D. l’equivalente in euro di Lire 121.239.310, oltre accessori, per l’ingiustificato arricchimento derivatole dall’aver usufruito delle forniture di materiali e delle opere eseguite in suo favore dall’appellato, pur in assenza di un valido contratto d’appalto.

La corte territoriale ha rilevato che v’era piena prova non solo dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni, ma anche del riconoscimento della loro utilità da parte dell’amministrazione, atteso che due testimoni avevano confermato che dette prestazioni erano correlate al rifacimento di una strada regionale e che un funzionario, reggente dell’ufficio provinciale di Reggio C., aveva dato atto che i materiali forniti e le opere realizzate dal R. erano stati utilizzati ed erano strettamente necessari ai lavori eseguiti.

La sentenza, pubblicata il 28.9.012, è stata impugnata dalla Regione con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si contesta che gli elementi istruttori valutati dalla corte territoriale potessero integrare la prova del riconoscimento dell’utilità delle prestazioni.

R.D. non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso appare manifestamente infondato.

Infatti, a prescindere dalla genericità delle censure, che non scalfiscono l’ampia e logica motivazione in fatto sulla quale il giudice a quo ha fondato la propria decisione, trova nella specie applicazione il principio enunciato dalle SS.UU. di questa Corte con la recente sentenza n. 10798/015, secondo cui la regola generale dettata dall’art. 2041 c.c., che non ammette arricchimenti ingiustificati nè spostamenti patrimoniali ingiustificabili, trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell’ente pubblico, con la conseguenza che il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito speciale di ammissibilità dell’azione proposta nei confronti della P.A. Il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha pertanto solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’amministrazione possa limitarsi ad opporre (come avvenuto nel caso in esame) il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, piuttosto, eccepire e provare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole.

Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non contrastate dalla ricorrente che, nella memoria depositata, si è limitata a rilevare che il principio di cui va fatta applicazione è stato enunciato solo di recente dalle S.U. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio in favore della parte intimata, che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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