Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11884 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17506-2019 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI n. 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACISI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LORENA GRECO e RENATO POTENTE;

– ricorrente –

contro

Z.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.P. DE’

CALBOLI n. 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAPANDREA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO PEDRETT;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il

08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA,

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’avv. S.N. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Perugia Z.M.P., chiedendone la condanna al pagamento del compenso maturato a fronte dell’attività professionale eseguita in favore della convenuta. Si costituiva la Z., resistendo alla domanda ed eccependo l’esistenza di un accordo relativo alla gratuità della prestazione alla quale si riferiva la richiesta di pagamento del professionista. A seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Perugia, la causa veniva riassunta dinanzi il Tribunale di Verona, che con il provvedimento oggi impugnato rigettava la domanda, condannando il ricorrente alle spese ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.N., affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso Z.M.P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 112,113,132c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., perchè il giudice di merito avrebbe reso una motivazione apparente sulla pattuizione di gratuità asseritamente intercorsa tra le parti.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2233,2229 e 2697 c.c., e dell’art. 35 Cost., perchè il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere non giustificata la pattuizione di gratuità dell’opera professionale.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, del D.M. n. 585 del 1994, art. 7, e dell’art. 2697 c.c., perchè il giudice di merito non avrebbe potuto far derivare l’esistenza di un accordo di gratuità dell’opera dal solo fatto che l’avvocato aveva percepito il compenso per la sua opera nel giudizio presupposto a quello al quale si riferiva la richiesta di pagamento.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Con esse, infatti, la parte ricorrente sollecita in sostanza un riesame del merito della controversia, da ritenersi estraneo a natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Il Tribunale ha ritenuto che “… dalle difese del ricorrente emerge che l’avv. S. e l’avv. Di Pardo hanno proposto ricorso collettivo per 55 parti all’esito del quale i clienti hanno incassato la somma di Euro 6.738.443 e che solo 14 di essi non hanno provveduto al saldo degli onorari indicati dallo stesso ricorrente in Euro 1.414,98. Ne consegue dunque che i professionisti hanno percepito, a titolo di compenso per l’attività espletata, la complessiva somma di Euro 58.014,18 oltre accessori, il 50% della quale di competenza dell’avv. S…. Il compenso già percepito dall’avv. S. è dunque pienamente satisfattivo di quanto allo stesso dovuto per l’attività prestata avanti al TAR nel ricorso cumulativo per 55 parti (il compenso per tutte le fasi previste avanti al TAR per lo scaglione di pertinenza con l’aumento del 30% per 10 parti e l’ulteriore aumento del 10% per altre dieci parti è complessivamente pari ad Euro 22.184,00 con applicazione del medio e a Euro 58.930,18 nel massimo)” (cfr. pagg. 3 e 4 della ordinanza impugnata). In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che la somma già percepita dall’odierno ricorrente, pari alla metà di Euro 58.014,18 (e quindi ad Euro 29.007,09), in quanto superiore ai minimi di tariffa prevista per il giudizio presupposto, giustificasse la pattuizione di gratuità per il successivo giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio generale, richiamato in motivazione, per cui il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari “… non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorchè quest’ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi di tariffa. La prestazione d’opera del difensore può, infatti, essere gratuita – in tutto o in parte – per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza (Cass. n. 20269 del 2002)”(cfr. ancora pag. 3 dell’ordinanza).

Si tratta di un accertamento di merito, articolato nell’interpretazione della volontà delle parti e del senso complessivo degli accordi tra esse raggiunti, in relazione al quale occorre ribadire che “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e ss. c.c. …” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv. 646340; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv. 586972);

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.c., perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato la malafede dell’avvocato.

La censura è inammissibile.

La valutazione circa la sussistenza, o meno, dei presupposti per la comminatoria della responsabilità ex art. 96 c.p.c., implica un accertamento di fatto sulla condotta processuale delle parti, che non presuppone necessariamente la sussistenza del dolo o della colpa, essendo sufficiente anche il semplice abuso dello strumento processuale. Sul punto, va ribadito il principio per cui “La condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonchè interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sè legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede nè la domanda di parte nè la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452; conf. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020, Rv. 659226; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3830 del 15/02/2021, Rv. 660533).

Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 ed 11, perchè le spese liquidate dal Tribunale sarebbero eccessive.

Anche questa censura è inammissibile.

Il ricorrente propone infatti un calcolo del compenso che ritiene corretto sulla base di due fasi, e precisamente quella di studio e introduttiva, senza considerare che il Tribunale ha evidentemente liquidato le spese del grado tenendo conto anche delle ulteriori fasi di trattazione e decisione, effettivamente dovute in considerazione del fatto che la causa è pervenuta, per l’appunto, alla decisione. Ne deriva la carenza di specificità del motivo, poichè il ricorrente non indica in maniera precisa quale sarebbe il pregiudizio concreto che, in ipotesi, gli sarebbe derivato in funzione della liquidazione delle spese operata dal giudice di merito.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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