Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11883 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 27/05/2011), n.11883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d ufficio proposto dal Tribunale per i

Minorenni di Roma, con ordinanza n. 2082/08 dell’11/06/2010,

depositata il 15/06/2010, nel procedimento pendente tra:

L.R.Y.P. (OMISSIS);

B.S.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

Il tribunale per i minorenni di Roma con ordinanza 15 giugno 2010 ha sollevato conflitto di competenza, ex art. 45 cod. proc. civ., chiedendo, d’ufficio, il regolamento in ordine alla domanda di restituzione pro quota di somme versate da L.P., per il mantenimento della figlia minore N., nei confronti dell’altro genitore, sig. B.S., nonchè di risarcimento dei danni morali ed esistenziali patiti dalla figlia in conseguenza di violazioni dei doveri genitoriali del convenuto.

Espone:

– che le predette domande, in origine proposte dinanzi al Tribunale ordinario di Roma congiuntamente con la richiesta di affidamento della figlia in forma esclusiva a sè, di definizione della frequentazione paterna ed inoltre di determinazione dell’assegno mensile di mantenimento, erano state dichiarate tutte di competenza del tribunale per i minorenni e quivi riassunte;

– che, mentre le domande attinenti ai profili personali e all’entità dell’assegno di mantenimento sono state definite, quelle di contenuto restitutorio e risarcitorio sono di competenza del tribunale ordinario già dichiaratosi incompetente, non essendo consequenziali alla decisione sull’affidamento.

Così riassunti i fatti di causa, la causa appare di competenza del Tribunale ordinario di Roma.

Nella fattispecie in esame non si è, infatti, in presenza di domande strettamente connesse alla decisione sull’affidamento, bensì di una controversia tra i due genitori, nella quale uno di essi fa valere nei confronti dell’altro il proprio credito per il pregresso mantenimento.

Pertanto, non ricorrono le ragioni per derogare alla norma di cui all’art. 38 disp. att. cod. civ., che affida tale controversia al Tribunale ordinario.

La causa avente ad oggetto l’obbligo di rimborsare pro quota l’altro genitore naturale che abbia integralmente provveduto, prima dell’instaurazione del procedimento ex art. 317 bis cod. civ., al mantenimento dei figlio, attiene, infatti, unicamente alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali in relazione a diritti disponibili (Cass., sez. 1, 7 Maggio 2009, n. 10569); e tale statuizione vale, a fortiori per la domanda risarcitoria dei danni morali ed esistenziali.

– che la relazione è stata comunicata a Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;

– che all’adunanza in Camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano.

P.Q.M.

– Pronunziando sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Roma e cassa in parte qua la sentenza 7 marzo 2008 del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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