Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11883 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 14/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 14/05/2010), n.11883
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ARCA SPA in persona del suo Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante, societa’ che con atto di
fusione incorporava la SE.AL SpA, che a sua volta incorporava per
fusione la societa’ Gruppo Cinque Srl, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 39, presso lo studio dell’avvocato
SCREPONI ADRIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato COLASANTO
GIUSEPPE, giusta procura speciale in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 85/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di ANCONA del 15.4.08, depositata il 17/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI
Domenico.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 17/6/2 008 la Commissione Tributaria Regionale delle Marche respingeva il gravame interposto dalla contribuente societa’ ARCA s.p.a. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro di reiezione dell’opposizione proposta in relazione ad avviso di accertamento emesso a titolo di I.V.A per l’anno d’imposta 2000.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la societa’ ARCA s.p.a propone ora ricorso per Cassazione, affidato ad unico motivo, con il quale: denunzia omessa, insufficiente circa un fatto controverso e decisivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Il ricorso dovra’ essere ritenuto in parte inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366 bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e in parte infondato, per violazione del principio autosufficienza.
L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che, in caso di denunzia di vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione il motivo deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).
Al riguardo, si e’ precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).
Orbene, nel caso il ricorso non reca invero la chiara indicazione – nei termini piu’ sopra indicati- delle ragioni del denunziato vizio di motivazione, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attivita’ esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresi’ carente di autosufficienza, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., l’avviso di accertamento, la dichiarazione prodotta dalla societa’ Gruppo Cinque s.r.l., le fatture oggetto di accertamento, il contratto (siglato tra le parti nel 1996) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.
Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilita’ richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;
atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che le parti non hanno presentato memoria ne’ vi e’ stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010