Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11883 del 09/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 09/06/2016), n.11883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5591-2013 proposto da:

I.G., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da

sè stesso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7618/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI del

22/06/2012, depositata il 26/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 26.6.012, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’avv. I.G. contro la sentenza del G.d.P. che aveva revocato il decreto ingiuntivo con il quale l’appellante aveva intimato all’INPS il pagamento della somma di Euro 184,92, a titolo di rimborso della tassa versata per la registrazione di un’ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi promossa in danno dell’ente previdenziale.

Il giudice del merito – premesso che, a mente dell’art. 339, comma 3, le sentenze del G.d.P. pronunciate secondo equità (ovvero quelle rese in cause di valore non eccedente 1.100 euro) sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia – ha rilevato che l’impugnazione era volta unicamente a sindacare pretesi errori di valutazione del giudice di primo grado nell’individuazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione e dunque esulava dal catalogo tipizzato enucleabile dal citato art. 339 c.p.c..

La sentenza è stata impugnata dall’avv. I. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’INPS non ha svolto attività difensiva.

2.1) Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio del contraddittorio, lamenta che il tribunale abbia rilevato d’ufficio l’inammissibilità dell’appello, nonostante l’INPS non avesse sollevato la relativa eccezione, e che non abbia invitato preliminarmente le parti a contraddire sulla questione.

Il motivo appare manifestamente infondato, atteso che il giudice d’appello ha il potere/dovere di verificare d’ufficio la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità dell’impugnazione richiesti dalla legge e non è pertanto tenuto ad assumere la decisione solo dopo aver invitato le parti a contraddire in ordine alle eventuali questioni ad essi relative.

Va peraltro ricordato che l’omessa segnalazione alle parti di una questione di puro diritto, che sia rilevata d’ufficio dal giudice, non dà luogo a nullità della sentenza di per sè sindacabile in cassazione (Cass. SS.UU. n. 2035/09).

2.2) Col secondo motivo il ricorrente contesta che l’appello potesse essere dichiarato inammissibile ex art. 339 c.p.c., comma 3.

Il motivo appare inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto fondato su atti processuali (la sentenza di primo grado e l’atto di citazione in appello) che non sono stati specificamente allegati al ricorso ed il cui contenuto non è stato integralmente richiamato nel motivo: risulta pertanto precluso a questa Corte, che non può svolgere indagini integrative, operare il dovuto controllo in ordine alla sussistenza del denunciato vizio di violazione di legge.

Si dovrebbe, in definitiva, concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, peraltro non contrastate dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio in favore della parte intimata, che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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