Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11883 del 06/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, (ud. 19/03/2021, dep. 06/05/2021), n.11883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16787-2019 proposto da:

FLAP COLOR MAZZON S.N.C. DI B.S. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO POMA n. 2, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO

TROILO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIASERENA SARTORE;

– ricorrente –

contro

V. S.R.L. UNIPERSONALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1095/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

V. S.r.l., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (OMISSIS), emesso dal Tribunale di Padova su istanza di Flap Color Mazzon S.n.c. di B.S. & C., con il quale si intimava all’opponente il pagamento del corrispettivo di una fornitura di porte. Nella resistenza del creditore opposto, l’opposizione veniva rigettata dal Tribunale.

Interponeva appello avverso detta decisione V. S.r.l. e si costituiva in seconde cure l’odierna ricorrente, resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1095/2019, la Corte di Appello di Venezia accoglieva l’impugnazione, condannando l’odierna ricorrente, appellata, al pagamento della somma di Euro 11.020 a titolo di risarcimento del danno.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Flap Color Mazzon S.n.c. di B.S. & C., affidandosi a tre motivi, il primo dei quali articolato in due profili distinti.

V. S.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La società ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, nella prima parte, la violazione degli artt. 2702,2712 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe ritenuto valido il disconoscimento, tardivamente operato da V. S.r.l., di alcune email scambiate tra le parti, che erano state prodotte dall’odierna ricorrente al fine di dimostrazione l’accettazione dei beni da parte dell’acquirente; nella seconda parte, invece, la violazione dell’art. 2727 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la corte veneziana non avrebbe considerato che il disconoscimento era in realtà stato proposto in modo generico, e comunque sarebbe stata provata la consapevolezza, da parte dell’acquirente, dei documenti che ne avevano costituito oggetto.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe aderito acriticamente alla C.T.U. esperita nel giudizio di merito, senza considerare le risultanze delle deposizioni rese dai testimoni.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe dovuto considerare le predette risultanze delle deposizioni rese dai testi, almeno ai fini della configurazione di un concorso di colpa dell’acquirente danneggiato.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili, posto che con esse la ricorrente invoca un riesame del merito, estraneo alle finalità e alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

La Corte di Appello ha, in concreto, deciso in coerenza con le risultanze della C.T.U., la quale aveva “accertato che tutte le 16 porte consegnate non erano delle dimensioni di cui al computo tecnico estimativo… dimensioni che erano essenziali, stante la funzione di dette porte, installate in una casa di cura ove vengono utilizzate sedie a rotelle che necessitano di dimensioni ben determinate che non sono state rispettate” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

A fronte di tale accertamento, il giudice di merito ha ritenuto opportuno discostarsi dalle conclusioni del consulente, affermando che “non era… compito del CTU determinare quale fosse l’effettivo oggetto del contratto e se il computo metrico estimativo, con le misure ivi specificamente indicate, dovesse o meno ritenersi parte integrante del contratto inter partes, valutazione, questa, spettante al giudice e non al CTU, il quale doveva attenersi a fornire la risposta tecnica al quesito sottopostogili, che, nella prima parte, riguardava l’accertamento della conformità o meno delle porte consegnate alla Flap Color Mazzon s.n.c. ed installate nel cantiere per cui è causa, rispetto al capitolato delle opere” (cfr. pag. 6 della sentenza). Ed ha concluso ribadendo che “Al riguardo il CTU ha eseguito la misurazione di tutte le 16 porte, come risulta dalla tabella sopra citata, salvo, poi, omettere qualunque valutazione” (cfr. ancora pag. 6).

La Corte di merito ha poi dato atto che il computo metrico era stato firmato anche dal legale rappresentante della società venditrice Flap Color e che lo stesso “… CTU accerta (pag. 12 dell’elaborato) che il rispetto della larghezza minima prevista dalla normativa, non svincola dal rispetto delle prescrizioni contenute nel c.m.e. proprio perchè rispettose della normativa di legge e del criterio di buona pratica, quindi, l’adeguamento delle porte poste in opera alle prescrizioni di progetto era atto dovuto e senz’altro obbligatorio” (cfr. sempre pag. 6 della sentenza).

Su tali elementi, il giudice territoriale ha concluso che il computo metrico, sottoscritto dalle parti, costituisse parte integrante del contratto di fornitura e che, rispetto ad esso, si configurasse l’inadempimento del fornitore, che aveva consegnato porte di dimensioni non corrispondente a quelle previste.

Ne deriva che non si configura alcuna acritica adesione della Corte di merito alle conclusioni del C.T.U., posto che, al contrario, la Corte lagunare ha precisato chiaramente i motivi per cui ha ritenuto di aderire alle risultanze della consulenza nella sola parte relativa ai rilievi tecnici, tralasciando invece i giudizi ritenuti ultronei rispetto al quesito che era stato affidato all’ausiliario.

Nè ha rilievo la mancata valorizzazione, da parte del giudice di merito, delle risultanze della prova orale, posto che l’inadempimento dell’odierna ricorrente è stato ravvisato sulla base di un dato tecnico inequivoco -le porte fornite non avevano le dimensioni previste e indicate nel computo metrico allegato al contratto di fornitura- che certamente non avrebbe potuto essere smentito o revocato in dubbio dalle risultanze della prova orale.

Ed infine, va aggiunto che la prima censura non coglie neppure la ratio della decisione, posto che la Corte di Appello non ha deciso la causa sulla base del disconoscimento, operato da V. S.r.l., della corrispondenza email intercorsa tra le parti, bensì sulle risultanze della consulenza tecnica.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva dalla parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 19 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2021

 

 

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